CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 5/2021 della CORTE D'APPELLON uDmeIr o registro generale 15200/2021Numero sezionale 1832/2026TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositNautmae roi ld i raccolta generale 13252/202625/02/2021 R.G.N. 13/2019; Data pubblicazione 08/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con la sentenza n. 2/2019, il Tribunale di Bolzano ha decisosull’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso ildecreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto dall’INPS per contributinon versati, relativi al periodo da febbraio 2009 a febbraio 2014.Tenuto conto della consulenza tecnica contabile e dei versamentigià effettuati, il Tribunale ha confermato il decreto per l’importoridotto di euro 2.013.655,05 (anziché euro 2.015.298,53), oltre asanzioni ed interessi.2. Durante il suddetto periodo, la società [OSCURATO:SOCIETA]., attivanella produzione, confezionamento e commercializzazione diinsaccati, si era avvalsa di società esterne, affidando parte del cicloproduttivo prima a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., poi al [OSCURATO:PERSONA] in particolare alle associate [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].,indicate negli atti anche come “ditte napoletane”.3.In seguito a un verbale ispettivo congiunto dell’Ispettoratodel lavoro, INPS e INAIL del 14 marzo 2014, l’INPS ha ritenuto chei contratti stipulati fossero appalti non autentici e che, di fatto, vifosse una interposizione illecita di manodopera, con i lavoratoriutilizzati realmente da [OSCURATO:SOCIETA]L’Istituto previdenziale, quindi, ha richiesto ed ottenuto undecreto ingiuntivo per euro 2.015.298,53, oltre agli accessori,relativo ai contributi non versati, che Moser ha contestato,sostenendo la genuinità dei contratti, la mancanza disomministrazione illecita, e richiedendo la detrazione dei contributiversati dalle società appaltatrici, nonché l’estensNioumneero regdisetrol generale 15200/2021Numero sezionale 1832/2026contraddittorio per la presenza di un litisconsorzio necessario.Numero di raccolta generale 13252/20264. La Corte d’Appello di Trento, con sentenza n. 5/D2a0ta 2pu1bb licazione 08/05/2026pubblicata il 24 febbraio 2021, ha respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA].,confermando la decisione del Tribunale. Ha chiarito che la richiestadi pagamento dei contributi da parte dell’INPS è basata sullatitolarità effettiva del rapporto di lavoro attribuito alla societàMoser, per via dell’interposizione fittizia, e non sulla responsabilitàsolidale prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.Pertanto, come già stabilito dal Tribunale, ha negato la necessitàdi coinvolgere le società appaltatrici nel processo e ha ritenutoutilizzabili le prove provenienti da altri procedimenti civili e penali,insieme agli elementi istruttori raccolti. Ha confermato, inoltre,l’accertamento dell’interposizione illecita di manodopera, l’obbligocontributivo, la quantificazione del credito emerso dalla consulenzacontabile e il regime sanzionatorio applicato.5.La società Moser ha proposto ricorso in Cassazione,presentando quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria exart. 380 bis.1 c.p.c., in cui ha sottolineato di aver ottenuto, ai sensidell’art. 373 c.p.c., la sospensione dell’esecutività della sentenzad’appello impugnata.L’INPS ha resistito con controricorso.6.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunciaviolazione degli artt. 354 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte d’appelloavrebbe dovuto rilevare la nullità del giudizio di primo grado permancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle societàappaltatrici e del loro legale rappresentante, in ragione dell’art. 29d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo ratione temporis applicabile.2.Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazioNnuem eero freaglisstrao generale 15200/2021Numero sezionale 1832/2026applicazione degli artt. 2697, 2700 c.c., 115, 116, 244, 246, 421Numero di raccolta generale 13252/2026e 437 c.p.c., nonché nullità della sentenza per violazione deDlla’taa rputb.b licazione 08/05/2026132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la Corteterritoriale avrebbe deciso la controversia sulla base di provemotivazione sulla loro utilizzabilità e senza rispettare le regolesulla formazione della prova.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione degliartt. 24, 101 e 111 Cost., nonché dell’art. 6 CEDU, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., lamentando che laCorte avrebbe adottato “due pesi e due misure” nella valutazionedelle prove atipiche, valorizzando quelle invocate dall’INPS esvalutando quelle offerte dalla società, con compromissione delcontraddittorio e della parità delle armi.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 116, comma 8, lett. a) e b), legge n. 388 del2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonchévizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale avrebbeerroneamente ravvisato l’ipotesi più grave di evasione contributivaanziché quella di omissione contributiva, nonostante la buona fededella società e l’affidamento incolpevole ingenerato dalla strutturadei rapporti contrattuali.4.1. Il primo motivo è inammissibile.La censura non si confronta con la ratio decidendi dellasentenza impugnata.La Corte territoriale ha escluso l’operatività dell’art. 29, comma2, d.lgs. n. 276 del 2003 e la necessità di estendere ilcontraddittorio, chiarendo espressamente che la domandaproposta dall’INPS non era volta a far valere la responsabilitàsolidale del committente rispetto all’appaltatore inadempiente,bensì, in primis, ad accertare che i rapporti di lavoro del personaleformalmente assunto dalle società appaltatrici dovesseroN uimne rro ereagilsttrào generale 15200/2021Numero sezionale 1832/2026imputarsi direttamente alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale effettiva datrice diNumero di raccolta generale 13252/2026lavoro, per illiceità dell’interposizione. Ed invero, la responsaDbatial iptuàbb licazione 08/05/2026ex art 29, cit. era stata proposta dall’INPS solo in via subordinata,come evidenziato peraltro dalla stessa parte ricorrente a pag. 15del ricorso.L’accertamento della reale natura dei rapporti di lavoro, alledipendenze effettive della società [OSCURATO:SOCIETA], costituisceautonoma ratio decidendi che ha determinato la Corte adescludere il litisconsorzio necessario con le altre società, soloapparenti datrici di lavoro.Il motivo di ricorso proposto non risulta allora centrato su taleprincipale argomentazione, continuando a presupporre che lapretesa INPS sia fondata sulla solidarietà del committente ex art.29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, chiaramente esclusa dallaCorte.Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso che noncoglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque nonla censura specificamente.In tema di ricorso per cassazione, infatti, è inammissibile aisensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. il motivo che non si concreti in unacritica puntuale della decisione impugnata nella sua ratio decidendie, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cuiessa è errata, le quali, per essere tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che sorreggono la decisione impugnata e dadette ragioni non possono prescindere (cfr Cass. n. 9059/2025).4.2. Il litisconsorzio necessario con il datore di lavoroapparente, peraltro, va escluso proprio a seguito dellaqualificazione di interposizione illecita di manodopera edell’accertamento della effettiva titolarità del rapporto di lavoro.Questa Corte ha più volte affermato che non sussistelitisconsorzio necessario ove la domanda sia direttaNumero registro generale 15200/2021all’accertamento dell’esistenza del rapporto in capo all’utilizzaNtuomreero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13252/2026effettivo, trattandosi di questione che può essere definita tra leData pubblicazione 08/05/2026parti del rapporto dedotto in giudizio, senza necessità di estendereil contraddittorio ai terzi formalmente coinvolti, salvo che si facciavalere una responsabilità solidale o un rapporto plurisoggettivoinscindibile (cfr. in argomento Cass. n. 31363/2025;n.17643/2009; n. 23189/2024).4.3. Il secondo e il terzo motivo, essendo connessi, possonoessere esaminati congiuntamente.Le censure sono in parte inammissibili e in parte infondate.Denunciano formalmente violazioni di legge e nullità processuali,ma nella sostanza tendono a una rivalutazione del materialeprobatorio, non consentita in sede di legittimità.La sentenza impugnata non ha affatto fondato la decisioneesclusivamente su dichiarazioni o atti provenienti da altriprocedimenti.Proprio dalle parti della sentenza richiamate dalla ricorrente(pagine 38 - 53) emerge una compiuta disamina della Corted’appello di Trento, in ordine agli elementi istruttori ritenutidecisivi per la riconducibilità della titolarità effettiva dei rapporti dilavoro in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., tra cui: verbali ispettivi edocumentazione acquisita nel presente giudizio; contratti stipulaticon le cd “ditte napoletane” asserite appaltatrici, privi di data ocomunque per i quali non vi è possibilità di risalire all’epoca diconclusione; modalità concrete di esecuzione delle prestazioni;conformazione dei rapporti contrattuali e loro remunerazione;inserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo della Moser; assenzadi effettivo rischio d’impresa in capo alle società appaltatrici;dichiarazioni rese in altre sedi, utilizzate come elementiconfermativi.La valutazione svolta dalla Corte territoriale è coerente con lagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice civile puòNumero registro generale 15200/2021utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche prove atipiNcuhmeer,o sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13252/2026quali le sentenze rese in altri giudizi, dichiarazioni raccolte in sedeData pubblicazione 08/05/2026penale o amministrativa, purché tali elementi siano sottoposti alcontraddittorio tra le parti e siano valutati unitamente al restantemateriale istruttorio, senza attribuire loro valore di prova legale(cfr. Cass. sent. n. 9957/2025; n. 27479/2025).Tale è l’evenienza verificatasi nel caso di specie, in cui la Corteterritoriale, nel contraddittorio tra le parti, ha valorizzato unapluralità di elementi convergenti, sia acquisiti nel presenteprocedimento sia provenienti da altri procedimenti.4.4. Non ricorre, pertanto, la violazione delle norme sulla provasolo perché il giudice abbia attribuito rilevanza indiziaria oconfermativa a elementi formatisi in altre sedi.Va, infatti, precisato che la violazione degli artt. 115 e/o 116c.p.c. può pure essere denunciata in questa sede di legittimità, neiristretti limiti segnati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020.La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile “solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato- in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro ediverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specificaregola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducache il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosilimiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizidi motivazione”.Si è ulteriormente chiarito che per dedurre la vNiuomlearoz rieoginstreo generale 15200/2021Numero sezionale 1832/2026dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, inNumero di raccolta generale 13252/2026contraddizione espressa o implicita con la prescrizione Ddatea plluabb licazione 08/05/2026norma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale4.5. Quanto al dedotto vizio di nullità per motivazioneapparente, la sentenza impugnata reca motivazione ampia,analitica e intellegibile sul perché le cd “fonti esterne” siano stateritenute utilizzabili e sul loro ruolo nella formazione delconvincimento del giudice di merito, non esclusivo ma integrato inun più ampio contesto probatorio.Difetta, quindi, il presupposto del vizio di cui all’art. 132, n. 4,c.p.c.La mancanza di motivazione, quale causa di nullità per difettodi un requisito indispensabile della sentenza, si configura, infatti,nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi inargomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (c.d.“motivazione apparente”) o fra di loro logicamente inconciliabili, ocomunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, sempreche i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restandoesclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sullasufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffrontocon le risultanze probatorie (v. tra le tante Cass. n. 12632 del2020, in motivazione).Nella specie, la sentenza impugnata reca la chiaraenunciazione del criterio logico e del percorso argomentativo chehanno condotto la Corte territoriale alla formazione deNlu mperroo repgirsitroo generale 15200/2021Numero sezionale 1832/2026convincimento.Numero di raccolta generale 13252/2026Del resto, nel ricorso, la dedotta carenza motivazionDaaltea puèbb licazione 08/05/2026collegata essenzialmente al mancato (o diverso) apprezzamentodi fatti e documenti la cui valutazione, a dire della parte, avrebberodovuto portare i Giudici di merito ad una diversa conclusione(come la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Bolzano n.164/2016, dalla quale la Corte d’appello di Bolzano, nella decisionequi impugnata, ha espressamente escluso di poter trarre “unadiversa lettura dei dati istruttori”). È tuttavia evidente che, in talmodo, non si intende affatto denunciare l’assenza diargomentazioni idonee a palesare la ratio decidendi dellapronuncia impugnata, bensì l’inappropriata valutazione deglielementi di prova offerti, e ciò al fine di introdurre un tipo dicensura sottratto alla cognizione del giudice di legittimità.4.6. Neppure è ravvisabile la denunciata lesione della paritàdelle armi.La Corte territoriale ha preso in considerazione anche ilmateriale offerto dalla società, ma lo ha ritenuto non decisivo onon idoneo a scalfire il quadro probatorio contrario. Talevalutazione attiene al merito ed è insindacabile in cassazione,salvo il limite dell’omesso esame di un fatto decisivo nei rigorositermini dell’art. 360, n. 5, c.p.c., che qui non risultano soddisfatti.Le censure, pertanto, nella parte in cui chiedono una diversaponderazione delle risultanze probatorie, sono inammissibili; nellaparte in cui deducono violazioni di legge processuale ocostituzionale, sono infondate.5.Il quarto motivo è infondato.In tema di sanzioni civili per omissione o evasione contributiva,l’art. 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388 del 2000distingue tra: omissione contributiva, quando il datore di lavoro,pur non avendo versato i contributi o i premi alle scadenze diNumero registro generale 15200/2021legge, abbia provveduto a tutte le denunce e registrazNuiomneroi sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13252/2026obbligatorie; evasione contributiva, quando il datore di lavoro, conData pubblicazione 08/05/2026l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, omettauna o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero le effettui inmodo non conforme al vero.La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiaritoche ricorre l’ipotesi di evasione, e non di mera omissione, quandola condotta datoriale sia caratterizzata da occultamento deirapporti di lavoro o delle retribuzioni imponibili, idoneo a impedireo ostacolare l’immediata conoscibilità del fatto generatoredell’obbligazione contributiva da parte dell’ente previdenziale (cfr.Cass n. 29272/2022).Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorso asocietà formalmente appaltatrici, prive di effettiva autonomiaorganizzativa e rischio d’impresa, fosse funzionale a schermare lareale imputazione dei rapporti di lavoro e dunque integrasse unmeccanismo idoneo a occultare la reale base imponibilecontributiva. Ha inoltre escluso, con motivazione congrua, chericorressero elementi idonei a fondare una buona fede qualificatao un affidamento incolpevole della società. Si tratta diapprezzamento di fatto sorretto da motivazione non apparente néinsanabilmente contraddittoria, non utilmente censurabile in sededi legittimità.Ne consegue il rigetto del quarto motivo.6.Il ricorso va complessivamente rigettato.7.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.8.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorNruemnertoe re gisatrol generale 15200/2021Numero sezionale 1832/2026pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio diNumero di raccolta generale 13252/2026legittimità, che liquida in euro 22.000,00 per compensi, inD aetau pruobb licazione 08/05/2026200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% edaccessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile2026La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 15200/2021Numero sezionale 1832/2026Numero di raccolta generale 13252/2026Data pubblicazione 08/05/2026