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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08713/2026

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- ricorrente -[OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonino Sgroi unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]- resistente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 209/2021 depositatail 09/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 23382/2021Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 8713/2026Data pubblicazione 08/04/20261.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 209 del 9.3.2021, nelriformare la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in accoglimentodel ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato prescritto il diritto dicredito vantato dall’Inps in relazione ai contributi dovuti in seguito allaiscrizione della medesima alla gestione separata relativamente all’anno2011, ha rigettato il ricorso promosso, ex art. 414 c.p.c., dalla menzionataprofessionista, condannandola al pagamento delle spese del doppio gradodi giudizio.2.

La Corte, pacifico ed incontestato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso lacompilazione del quadro RR nella dichiarazione relativa ai redditi del 2011,ha ritenuto di poter computare la causa di sospensione del decorso deltermine di prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 8 c.c. così ritenendo chel’avviso di addebito pervenuto nella legale conoscenza dell’appellata indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse validamente interrotto il decorso della prescrizione.3.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso in cassazione, sulla base di tre motivi.

L’Inps non ha formulatodifese.4.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il depositodella motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., la ricorrente deduce il violazione e falsa applicazione dell’art. 113c.p.c., con riferimento alla violazione dell’art. 2, comma 26 della l. n. 335del 1995 e dell’art. 18, comma 12 della d.l. n. 98 del 2011, conv. conmodif. con l. n. 111 del 2011, evidenziando la pendenza, all’epoca delricorso, della questione di legittimità costituzionale proposta conriferimento all’obbligo, per gli avvocati non iscritti alla Cassa di previdenzaNumero registro generale 23382/2021Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 8713/2026Data pubblicazione 08/04/2026forense per mancato raggiungimento delle soglie, di iscrizione presso lagestione separata INPS.2.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce vizio di omessoesame di fatti decisivi nonché violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c. in relazione all’art. 116 comma 8, lett. a) e b), della l. n. 388del 2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n.5 c.p.c., per avere laCorte di appello omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di doglianzarelativo all’erronea applicazione delle sanzioni per l’omesso versamentodei contributi.3.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi, per nonessersi la Corte di appello pronunciata sul quarto motivo spiegato nellememorie difensive ritualmente depositate, nel corso del processo, il 15gennaio 2021.4.

Ciò premesso, in via preliminare, va dato atto che la ricorrente hapresentato dichiarazione di adesione agevolata dei carichi rientrantinell’ambito applicativo dell’art. 1 commi da 231 a 252 della legge n.197/22 (cd. rottamazione quater), con conseguente rinuncia al giudiziopendente - avente ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la medesimadichiarazione – e contestuale richiesta di dichiarazione di cessazione dellamateria del contendere.

La ricorrente ha chiesto, altresì, la compensazionedelle spese, richiesta rispetto alla quale l’Inps non ha formulato richieste.5.

La ricorrente ha inoltre depositato documentazione dalla quale risultal’integrale pagamento della somma individuata per l’adesione alladefinizione.6.

Maturata la causa di estinzione del presente giudizio, in riferimento allarichiesta di compensazione delle spese, si rileva che a mente dell’art. 1comma 198, della legge 197/22 (cd. rottamazione quater) nella sua ultimaparte si prevede: “le spese del processo restano a carico della parte che leha anticipate”.Numero registro generale 23382/2021Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 8713/2026Data pubblicazione 08/04/20267.

Secondo il condivisibile avviso espresso da Cass. n. 27845/25: “[…]Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in mancanza didisposizioni speciali trova applicazione la regola generale stabilita dall'art.310 ultimo comma c.p.c., secondo la quale "Le spese del processo estintostanno a carico delle parti che le hanno anticipate"”.8.

Inoltre, in ipotesi di “rottamazione” dei carichi pendenti”, l’art. 12 bisdel DL n. 84/25 convertito in legge n. 108/25 (quale norma diinterpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito didefinizione agevolata), non prevede la statuizione sulle spese, trattandosidi un’ipotesi di estinzione prevista dalla legge, indipendentemente dall’art.391 c.p.c.9.

Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese processuali.10.

La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13 comma1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).11.

Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per definizioneagevolata, essendo cessata la materia del contendere, rispetto ai carichioggetto della misura premiale.

Le spese restano a carico di chi le haanticipate.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23.2.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ricorrente -[OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonino Sgroi unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]- resistente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 209/2021 depositatail 09/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 23382/2021Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 8713/2026Data pubblicazione 08/04/20261. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 209 del 9.3.2021, nelriformare la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in accoglimentodel ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato prescritto il diritto dicredito vantato dall’Inps in relazione ai contributi dovuti in seguito allaiscrizione della medesima alla gestione separata relativamente all’anno2011, ha rigettato il ricorso promosso, ex art. 414 c.p.c., dalla menzionataprofessionista, condannandola al pagamento delle spese del doppio gradodi giudizio.2. La Corte, pacifico ed incontestato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso lacompilazione del quadro RR nella dichiarazione relativa ai redditi del 2011,ha ritenuto di poter computare la causa di sospensione del decorso deltermine di prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 8 c.c. così ritenendo chel’avviso di addebito pervenuto nella legale conoscenza dell’appellata indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse validamente interrotto il decorso della prescrizione.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso in cassazione, sulla base di tre motivi. L’Inps non ha formulatodifese.4. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il depositodella motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., la ricorrente deduce il violazione e falsa applicazione dell’art. 113c.p.c., con riferimento alla violazione dell’art. 2, comma 26 della l. n. 335del 1995 e dell’art. 18, comma 12 della d.l. n. 98 del 2011, conv. conmodif. con l. n. 111 del 2011, evidenziando la pendenza, all’epoca delricorso, della questione di legittimità costituzionale proposta conriferimento all’obbligo, per gli avvocati non iscritti alla Cassa di previdenzaNumero registro generale 23382/2021Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 8713/2026Data pubblicazione 08/04/2026forense per mancato raggiungimento delle soglie, di iscrizione presso lagestione separata INPS.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce vizio di omessoesame di fatti decisivi nonché violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c. in relazione all’art. 116 comma 8, lett. a) e b), della l. n. 388del 2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n.5 c.p.c., per avere laCorte di appello omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di doglianzarelativo all’erronea applicazione delle sanzioni per l’omesso versamentodei contributi.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi, per nonessersi la Corte di appello pronunciata sul quarto motivo spiegato nellememorie difensive ritualmente depositate, nel corso del processo, il 15gennaio 2021.4. Ciò premesso, in via preliminare, va dato atto che la ricorrente hapresentato dichiarazione di adesione agevolata dei carichi rientrantinell’ambito applicativo dell’art. 1 commi da 231 a 252 della legge n.197/22 (cd. rottamazione quater), con conseguente rinuncia al giudiziopendente - avente ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la medesimadichiarazione – e contestuale richiesta di dichiarazione di cessazione dellamateria del contendere. La ricorrente ha chiesto, altresì, la compensazionedelle spese, richiesta rispetto alla quale l’Inps non ha formulato richieste.5. La ricorrente ha inoltre depositato documentazione dalla quale risultal’integrale pagamento della somma individuata per l’adesione alladefinizione.6. Maturata la causa di estinzione del presente giudizio, in riferimento allarichiesta di compensazione delle spese, si rileva che a mente dell’art. 1comma 198, della legge 197/22 (cd. rottamazione quater) nella sua ultimaparte si prevede: “le spese del processo restano a carico della parte che leha anticipate”.Numero registro generale 23382/2021Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 8713/2026Data pubblicazione 08/04/20267. Secondo il condivisibile avviso espresso da Cass. n. 27845/25: “[…]Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in mancanza didisposizioni speciali trova applicazione la regola generale stabilita dall'art.310 ultimo comma c.p.c., secondo la quale "Le spese del processo estintostanno a carico delle parti che le hanno anticipate"”.8. Inoltre, in ipotesi di “rottamazione” dei carichi pendenti”, l’art. 12 bisdel DL n. 84/25 convertito in legge n. 108/25 (quale norma diinterpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito didefinizione agevolata), non prevede la statuizione sulle spese, trattandosidi un’ipotesi di estinzione prevista dalla legge, indipendentemente dall’art.391 c.p.c.9. Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese processuali.10. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13 comma1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).11. Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per definizioneagevolata, essendo cessata la materia del contendere, rispetto ai carichioggetto della misura premiale. Le spese restano a carico di chi le haanticipate. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23.2.2026.Il Presidente
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