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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 33151/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15994/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 4636/2022 depositata i l 17/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma respingeva l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti a tempo indeterminato dell’Amministrazione scolastica, avverso la sentenza n. 26 del 13/2/2020 con la quale il Tribunale di Rieti aveva respinto le domande dagli stessi proposti, intese «al fine di ottenere l’esatta ricostruzione della loro carriera, tenendo conto degli anni di servizio preruolo ed al pagamento in loro favore delle differenze retributive maturate e maturande».

2. La sentenza del Tribunale si basava sul rilievo che dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio non si evinceva quale fosse l’anzianità effettiva di servizio dei ricorrenti da riconoscere loro secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, il che rendeva impossibile il raffronto con gli anni di servizio riconosciuti nei provvedimenti di ricostruzione di carriera.

3. I ricorrenti avevano appellato, lamentando, in relazione agli artt.115, 416 e 421 c.p.c., di aver dato ampia prova documentale delle loro rivendicazioni; che il Ministero, costituitosi in primo grado, nulla aveva contestato; e che se del caso il Tribunale avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori d’ufficio.

4. La Corte di Appello motivava la reiezione del gravame sul rilievo che, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass. nn. 31149/2019, 3474/2020), la possibilità/necessità di disapplicare l’art. 485 del d.lgs. n. 297/94 in applicazione della Clausola 4 dell’accordo-quadro recepito dalla Direttiva n. 99/70 CE dipendeva dal fatto che l’anzianità di servizio preruolo, calcolata senza valorizzare gli intervalli tra un rapporto e l’altro e senza applicare la regola di equivalenza posta dall’art. 489 del medesimo d.lgs. e dall’art. 11, co. 14, della legge n. 124/99, risultasse inferiore rispetto a quella del docente assunto “ab origine” a tempo indeterminato; e quindi, «in relazione ad una disciplina che comporta al tempo stesso elementi di sfavore (riconoscimento solo parziale dell’anzianità preruolo) e di favore (equiparazione, ai fini dell’anzianità di servizio, ad un intero anno scolastico dello svolgimento di attività solo per una parte di esso) ciascun docente, per provare la discriminazione, aveva l’onere di fornire «elementi tali da far ritenere che l’anzianità che gli è stata riconosciuta in base alla normativa speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato in applicazione della normativa prevista per insegnante a tempo indeterminato e senza che l’abbattimento dell’anzianità di servizio prevista all’art. 485 TU possa quindi essere ritenuto, per sé solo, discriminatorio».

La Corte territoriale aggiungeva che vieppiù tali elementi dovevano essere forniti, se si considerava che il raffronto con l’omologo a tempo indeterminato andava operato anche riguardo ai regimi di computo nel servizio effettivo, ai fini dell’anzianità di servizio, delle assenze (congedo e aspettativa retribuiti, maternità ed istituti assimilati); e che nell’insegnamento di questa Corte (Cass. 21435/2011, 362/1012, 17892/2015) per le supplenze non annuali la retribuzione non spettava, e quindi l’anzianità non maturava, per i mesi estivi, stante la cessazione del rapporto al compimento delle attività di scrutinio.

Tanto premesso, la Corte affermava, confermando il giudizio reso sul punto dal giudice di prime cure, che «Gli odierni appellanti avevano infatti agìto in giudizio, con unico ricorso, allegando la propria qualifica di docenti...limitandosi, però ad allegare in modo generico, tanto nel ricorso di primo grado che nelle note autorizzate, il periodo di insegnamento preruolo in termini di anni di servizio, senza indicare specificamente i contratti a tempo determinato...nè la sua durata in termini di giorni di servizio.....Solo tardivamente, con l’atto di appello...hanno dedotto che la durata di tali contratti sarebbe stata annuale sino al 30 giugno o al 31 agosto....allegazione di fatto inammissibile in ragione della sua tardività e comunque generica...con conseguente inidoneità delle allegazioni degli appellanti a costituire idoneo supporto alle loro rivendicazioni».

Neppure erano state indicate le date di immissione in ruolo.

Rilevava, ancora, che «La mancata specificazione del periodo di insegnamento preruolo in termini di giorni di servizio effettivo (dato quest’ultimo che, in mancanza di indicazione dei contratti, e della loro specifica durata, non risulta essere desumibile in modo indiretto dal complesso delle allegazioni contenute in ricorso)...pur non determinando la nullità del ricorso di primo grado...non consentiva comunque al Tribunale adìto, alla stregua dei princìpi giurisprudenziali precedentemente enunciati...di valutare il carattere discriminatorio del trattamento dovuto dall’Amministrazione in sede di ricostruzione della carriera....»;ed ancora, che «Né, così come rilevato dal giudice di prime cure, tale carenza assertiva potrebbe essere superata sulla mera base della documentazione prodotta dagli appellanti (produzione che di per sé non consente di ritenere adempiuto l’onere della parte di allegare specificamente...le circostanze di fatto poste a fondamento delle rivendicazioni)»; né a tale lacuna poteva ovviare la tardiva costituzione in giudizio del Ministero.

Per l’aggiunta, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio si era allegato che tutti i ricorrenti fossero docenti, l’appellante Ifilti aveva allegato nel corso del giudizio di appello di essere assistente amministrativo; e peraltro, come fondamente eccepito già in primo grado dall’Amministrazione, anche altri ricorrenti appartenevano in realtà al personale ATA, circostanza che immutava i termini della controversia sia in fatto che in diritto.

6. Per la cassazione della sentenza ricorrono gli appellanti con ricorso affidato ad unico, articolato motivo.

7. Resiste il Ministero con controricorso.

8. I ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ denunciata, in relazione all’art. 360, n. 1, n. 3 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115, 116, 414, 416, 431 e 437 c.p.c..

Si sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe errato nel giudicare insufficiente il compendio probatorio versato in atti dai ricorrenti, anche alla luce della non contestazione avversaria e del principio delle vicinanza della prova; nonché (in denegata ipotesi), per non aver ammesso le prove integrative comunque offerte in appello; indispensabili ai fini della decisione; tanto più che la necessità delle stesse era sorta per effetto di arresti di legittimità successivi all’introduzione del giudizio, che avevano «modificato il carico probatorio».

Deducono, ancora, che già col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado i ricorrenti avevano prodotto tutti i decreti di ricostruzione di carriera, dai quali era possibile evincere i servizi computati dal Ministero siccome superiori ai 180 giorni e le date di immissione in ruolo; ed in appello avevano prodotto tutti gli stati matricolari, che riportavano durata e tipologia di tutti i servizi preruolo prestati; dati peraltro originariamente ricavabili da documenti (buste paga e decreto di ricostruzione di carriera) già prodotti in primo grado; atti a consentire, coi precedenti, di ricavare le supervalutazioni operate secondo l’art. 11, co. 14, della legge n. 124/99; che anche solo considerando i servizi resi secondo i primi due commi dall’art. 4 della legge n. 124/99 (contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche) emergeva con assoluta chiarezza che tutti i ricorrenti avevano prestato servizi preruolo per una durata da 5 a 23 anni.

Con la produzione in appello, essi avevano altresì mostrato in via esemplificativa come le sottovalutazioni operate dai decreti dando applicazione alla legge nazionale avessero determinato postergazioni temporali nella maturazione dei cc.dd. gradoni di anzianità.

Lamentano che peraltro il Ministero aveva contestato, quanto all’esistenza di un trattamento peggiorativo rispetto al cd.

“omologo di ruolo”, solo alcune delle posizioni (51 su 135).

2. Tanto puntualizzato in fatto, lamentano in diritto che la Corte territoriale: a) abbia ritenuto inidoneo il compendio probatorio integrativo proposto in appello (ovvero non l’abbia ammesso); b) non abbia ritenuto di applicare il principio di non contestazione per i ricorrenti sulle posizioni dei quali il Ministero non aveva sollevato alcuna contestazione; c) non abbia ritenuto di poter supplire coi propri poteri istruttori d’ufficio al preteso difetto di allegazione, malgrado l’esistenza di “pista probatoria” già offerta in primo grado, e poi conclamata da documenti indicati come decisivi offerti in produzione in appello, significata nel ricorso in appello con invocazione di ammissione.

Ammissione che era da concedere, anche perché la giurisprudenza di legittimità, nel giudicare computabile solo il servizio effettivo, in giorni, e senza considerare le pause (per evitare la cd. discriminazione al contrario”) era mutata nel corso del giudizio di primo grado; d) quanto alla Ifilti, abbia ritenuto tardivamente indicato il fatto di essere questa assistente amministrativo, circostanza invece già dedotta in primo grado ed in quella sede provata da buste paga, che comunque meglio era stata provata in appello.

3. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, che non si basa sulla mancata o insufficiente prova delle circostanze necessarie a dimostrare l’esistenza delle denunciate discriminazioni, ma sulla mancata indicazione, ovvero allegazione (nel senso giuridico di affermazione in fatto)delle circostanze in questione nel ricorso introduttivo del giudizio ed anche – con la necessaria specificità -nell’atto di appello.

4. L’onere di allegazione dei fatti principali atti a fondare il rivendicato diritto precede, sul piano logico-giuridico, l’onere della prova, ed è distinto ed autonomo rispetto a quest’ultimo (Cass. nn. 2251/69, 1562/72, 2231/80, 5263/2003; arg. ex Cass. 10599/98, 5724/99, 9045/2000, 11823/2003, 6943/2004, 2876/2006, 17306/2006, 24620/2007, 6618/2018, 17185/2020, 34373/2023).

5. La differenza è dirimente rispetto a tutte le censure formulate, perché mentre alla mancanza o insufficienza di prova, da parte di chi ha l’onere di offrirla, dei fatti costitutivi del diritto azionato (o delle eccezioni) si può supplire mediante l’emersione al pacifico degli stessi anche per incontestazione (artt. 115 e 416 c.p.c.) o mediante l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, i fatti (almeno quelli cd. principali) posti a fondamento della domanda debbono, perché questa possa essere accolta, essere compiutamente “allegati” (ossia affermati) nell’atto introduttivo del giudizio, senza di che o il ricorso è nullo (perché la carenza assertiva è tale da non consentire proprio di identificare la domanda per oggetto o titolo: ma sul giudizio negativo sul punto non v’è censura), o va giudicato infondato perché il mancato assolvimento dell’onere di (puntuale e specifica, per quanto occorre a fondare la domanda) allegazione non può trovare rimedio nel compendio documentale offerto (Cass.n. 25148/2017) né nell’esercizio di poteri istruttori d’ufficio (che ne risulta precluso: Cass.nn. 4180/2003, 12477/2003, 15618/2004, 278/2005, 2379/2007, 11845/2018, 16150/2018, 28134/2018) e nemmeno nel meccanismo di non contestazione, perché questo investe solo le circostanze di fatto “allegate” da controparte (Cass. nn. 12477/2003, 32820/2023) e non i documenti prodotti (Cass.nn. 22055/2017, 8900/2025).

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Deve inoltre darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto a norma del comma 1 -bis, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso dellespese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15994/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 4636/2022 depositata i l 17/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma respingeva l’appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti a tempo indeterminato dell’Amministrazione scolastica, avverso la sentenza n. 26 del 13/2/2020 con la quale il Tribunale di Rieti aveva respinto le domande dagli stessi proposti, intese «al fine di ottenere l’esatta ricostruzione della loro carriera, tenendo conto degli anni di servizio preruolo ed al pagamento in loro favore delle differenze retributive maturate e maturande». 2. La sentenza del Tribunale si basava sul rilievo che dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio non si evinceva quale fosse l’anzianità effettiva di servizio dei ricorrenti da riconoscere loro secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, il che rendeva impossibile il raffronto con gli anni di servizio riconosciuti nei provvedimenti di ricostruzione di carriera. 3. I ricorrenti avevano appellato, lamentando, in relazione agli artt.115, 416 e 421 c.p.c., di aver dato ampia prova documentale delle loro rivendicazioni; che il Ministero, costituitosi in primo grado, nulla aveva contestato; e che se del caso il Tribunale avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori d’ufficio. 4. La Corte di Appello motivava la reiezione del gravame sul rilievo che, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass. nn. 31149/2019, 3474/2020), la possibilità/necessità di disapplicare l’art. 485 del d.lgs. n. 297/94 in applicazione della Clausola 4 dell’accordo-quadro recepito dalla Direttiva n. 99/70 CE dipendeva dal fatto che l’anzianità di servizio preruolo, calcolata senza valorizzare gli intervalli tra un rapporto e l’altro e senza applicare la regola di equivalenza posta dall’art. 489 del medesimo d.lgs. e dall’art. 11, co. 14, della legge n. 124/99, risultasse inferiore rispetto a quella del docente assunto “ab origine” a tempo indeterminato; e quindi, «in relazione ad una disciplina che comporta al tempo stesso elementi di sfavore (riconoscimento solo parziale dell’anzianità preruolo) e di favore (equiparazione, ai fini dell’anzianità di servizio, ad un intero anno scolastico dello svolgimento di attività solo per una parte di esso) ciascun docente, per provare la discriminazione, aveva l’onere di fornire «elementi tali da far ritenere che l’anzianità che gli è stata riconosciuta in base alla normativa speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato in applicazione della normativa prevista per insegnante a tempo indeterminato e senza che l’abbattimento dell’anzianità di servizio prevista all’art. 485 TU possa quindi essere ritenuto, per sé solo, discriminatorio». La Corte territoriale aggiungeva che vieppiù tali elementi dovevano essere forniti, se si considerava che il raffronto con l’omologo a tempo indeterminato andava operato anche riguardo ai regimi di computo nel servizio effettivo, ai fini dell’anzianità di servizio, delle assenze (congedo e aspettativa retribuiti, maternità ed istituti assimilati); e che nell’insegnamento di questa Corte (Cass. 21435/2011, 362/1012, 17892/2015) per le supplenze non annuali la retribuzione non spettava, e quindi l’anzianità non maturava, per i mesi estivi, stante la cessazione del rapporto al compimento delle attività di scrutinio. Tanto premesso, la Corte affermava, confermando il giudizio reso sul punto dal giudice di prime cure, che «Gli odierni appellanti avevano infatti agìto in giudizio, con unico ricorso, allegando la propria qualifica di docenti...limitandosi, però ad allegare in modo generico, tanto nel ricorso di primo grado che nelle note autorizzate, il periodo di insegnamento preruolo in termini di anni di servizio, senza indicare specificamente i contratti a tempo determinato...nè la sua durata in termini di giorni di servizio.....Solo tardivamente, con l’atto di appello...hanno dedotto che la durata di tali contratti sarebbe stata annuale sino al 30 giugno o al 31 agosto....allegazione di fatto inammissibile in ragione della sua tardività e comunque generica...con conseguente inidoneità delle allegazioni degli appellanti a costituire idoneo supporto alle loro rivendicazioni». Neppure erano state indicate le date di immissione in ruolo. Rilevava, ancora, che «La mancata specificazione del periodo di insegnamento preruolo in termini di giorni di servizio effettivo (dato quest’ultimo che, in mancanza di indicazione dei contratti, e della loro specifica durata, non risulta essere desumibile in modo indiretto dal complesso delle allegazioni contenute in ricorso)...pur non determinando la nullità del ricorso di primo grado...non consentiva comunque al Tribunale adìto, alla stregua dei princìpi giurisprudenziali precedentemente enunciati...di valutare il carattere discriminatorio del trattamento dovuto dall’Amministrazione in sede di ricostruzione della carriera....»;ed ancora, che «Né, così come rilevato dal giudice di prime cure, tale carenza assertiva potrebbe essere superata sulla mera base della documentazione prodotta dagli appellanti (produzione che di per sé non consente di ritenere adempiuto l’onere della parte di allegare specificamente...le circostanze di fatto poste a fondamento delle rivendicazioni)»; né a tale lacuna poteva ovviare la tardiva costituzione in giudizio del Ministero. Per l’aggiunta, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio si era allegato che tutti i ricorrenti fossero docenti, l’appellante Ifilti aveva allegato nel corso del giudizio di appello di essere assistente amministrativo; e peraltro, come fondamente eccepito già in primo grado dall’Amministrazione, anche altri ricorrenti appartenevano in realtà al personale ATA, circostanza che immutava i termini della controversia sia in fatto che in diritto. 6. Per la cassazione della sentenza ricorrono gli appellanti con ricorso affidato ad unico, articolato motivo. 7. Resiste il Ministero con controricorso. 8. I ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ denunciata, in relazione all’art. 360, n. 1, n. 3 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115, 116, 414, 416, 431 e 437 c.p.c.. Si sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe errato nel giudicare insufficiente il compendio probatorio versato in atti dai ricorrenti, anche alla luce della non contestazione avversaria e del principio delle vicinanza della prova; nonché (in denegata ipotesi), per non aver ammesso le prove integrative comunque offerte in appello; indispensabili ai fini della decisione; tanto più che la necessità delle stesse era sorta per effetto di arresti di legittimità successivi all’introduzione del giudizio, che avevano «modificato il carico probatorio». Deducono, ancora, che già col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado i ricorrenti avevano prodotto tutti i decreti di ricostruzione di carriera, dai quali era possibile evincere i servizi computati dal Ministero siccome superiori ai 180 giorni e le date di immissione in ruolo; ed in appello avevano prodotto tutti gli stati matricolari, che riportavano durata e tipologia di tutti i servizi preruolo prestati; dati peraltro originariamente ricavabili da documenti (buste paga e decreto di ricostruzione di carriera) già prodotti in primo grado; atti a consentire, coi precedenti, di ricavare le supervalutazioni operate secondo l’art. 11, co. 14, della legge n. 124/99; che anche solo considerando i servizi resi secondo i primi due commi dall’art. 4 della legge n. 124/99 (contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche) emergeva con assoluta chiarezza che tutti i ricorrenti avevano prestato servizi preruolo per una durata da 5 a 23 anni. Con la produzione in appello, essi avevano altresì mostrato in via esemplificativa come le sottovalutazioni operate dai decreti dando applicazione alla legge nazionale avessero determinato postergazioni temporali nella maturazione dei cc.dd. gradoni di anzianità. Lamentano che peraltro il Ministero aveva contestato, quanto all’esistenza di un trattamento peggiorativo rispetto al cd. “omologo di ruolo”, solo alcune delle posizioni (51 su 135). 2. Tanto puntualizzato in fatto, lamentano in diritto che la Corte territoriale: a) abbia ritenuto inidoneo il compendio probatorio integrativo proposto in appello (ovvero non l’abbia ammesso); b) non abbia ritenuto di applicare il principio di non contestazione per i ricorrenti sulle posizioni dei quali il Ministero non aveva sollevato alcuna contestazione; c) non abbia ritenuto di poter supplire coi propri poteri istruttori d’ufficio al preteso difetto di allegazione, malgrado l’esistenza di “pista probatoria” già offerta in primo grado, e poi conclamata da documenti indicati come decisivi offerti in produzione in appello, significata nel ricorso in appello con invocazione di ammissione. Ammissione che era da concedere, anche perché la giurisprudenza di legittimità, nel giudicare computabile solo il servizio effettivo, in giorni, e senza considerare le pause (per evitare la cd. discriminazione al contrario”) era mutata nel corso del giudizio di primo grado; d) quanto alla Ifilti, abbia ritenuto tardivamente indicato il fatto di essere questa assistente amministrativo, circostanza invece già dedotta in primo grado ed in quella sede provata da buste paga, che comunque meglio era stata provata in appello. 3. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, che non si basa sulla mancata o insufficiente prova delle circostanze necessarie a dimostrare l’esistenza delle denunciate discriminazioni, ma sulla mancata indicazione, ovvero allegazione (nel senso giuridico di affermazione in fatto)delle circostanze in questione nel ricorso introduttivo del giudizio ed anche – con la necessaria specificità -nell’atto di appello. 4. L’onere di allegazione dei fatti principali atti a fondare il rivendicato diritto precede, sul piano logico-giuridico, l’onere della prova, ed è distinto ed autonomo rispetto a quest’ultimo (Cass. nn. 2251/69, 1562/72, 2231/80, 5263/2003; arg. ex Cass. 10599/98, 5724/99, 9045/2000, 11823/2003, 6943/2004, 2876/2006, 17306/2006, 24620/2007, 6618/2018, 17185/2020, 34373/2023). 5. La differenza è dirimente rispetto a tutte le censure formulate, perché mentre alla mancanza o insufficienza di prova, da parte di chi ha l’onere di offrirla, dei fatti costitutivi del diritto azionato (o delle eccezioni) si può supplire mediante l’emersione al pacifico degli stessi anche per incontestazione (artt. 115 e 416 c.p.c.) o mediante l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, i fatti (almeno quelli cd. principali) posti a fondamento della domanda debbono, perché questa possa essere accolta, essere compiutamente “allegati” (ossia affermati) nell’atto introduttivo del giudizio, senza di che o il ricorso è nullo (perché la carenza assertiva è tale da non consentire proprio di identificare la domanda per oggetto o titolo: ma sul giudizio negativo sul punto non v’è censura), o va giudicato infondato perché il mancato assolvimento dell’onere di (puntuale e specifica, per quanto occorre a fondare la domanda) allegazione non può trovare rimedio nel compendio documentale offerto (Cass.n. 25148/2017) né nell’esercizio di poteri istruttori d’ufficio (che ne risulta precluso: Cass.nn. 4180/2003, 12477/2003, 15618/2004, 278/2005, 2379/2007, 11845/2018, 16150/2018, 28134/2018) e nemmeno nel meccanismo di non contestazione, perché questo investe solo le circostanze di fatto “allegate” da controparte (Cass. nn. 12477/2003, 32820/2023) e non i documenti prodotti (Cass.nn. 22055/2017, 8900/2025). 6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Deve inoltre darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto a norma del comma 1 -bis, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso dellespese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorr
Sentenza Cassazione n. 33151/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris