CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 28520/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29927-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del titolare Giovanni CARIDI, elettivamente domiciliata in Roma, via della Mantegazza 24, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] GARDIN, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] DELLA MORTE e Armando CECCOLI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, in persona del direttore generale e l egale r appresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 67, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] CANNATA, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] GENTILE; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. – Inammissibilità del ricorso R.G.N.29927/2020 Cron. Rep. Ud.05/06/2024 Adunanza camerale nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] GAGLIARDI, rappresentat o e difes o dall’ A vvocato Antonio NARDONE; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] GAGLIARDI, rappresentat o e difes o dall’ A vvocato Antonio NARDONE; -controricorrente - Avversola sentenza n. 1537/2020 d ella Corte d’appello di Napoli , depositata il 29/04/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. L’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]” (d’ora in poi, “impresa Caridi”) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1537/20, del 29 aprile 2020, della Corte d’appello di Napoli, che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 3245/11, del 28 febbraio 2011, del Tribunale di Napoli – ha confermat o il rigetto della domanda dalla stessa proposta e volta a far valere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nelle rispettive qualità di Direttore Generale e [OSCURATO:PERSONA] della ASL Napoli 1 Centro), in relazione ai lavori eseguiti dall’impresa Caridi per la ristrutturazione del reparto Rianimazione dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché di quella ex art. 2041 cod. civ., proposta in via subordinata nei confronti della stessa ASL.2. Dalla lettura dei motivi di ricorso emerge soltanto che l’impresa Caridi avrebbe concorso – secondo quanto sarebbe attestato dal la nota del 2 maggio 2002 del predetto Direttore Generale della ASL Napoli 1 Centro, Prof. [OSCURATO:PERSONA] –ai lavori per la ristrutturazione del reparto di Rianimazione del nosocomio partenopeo “[OSCURATO:PERSONA]”, lavori che si assumono regolarmente conclusi, come risultante da nota a firma congiunta (del medesimo Prof. [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] della stessa ASL, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]), dell’8 agosto 2002. In difetto di remunerazione della prestazione, l’odierna ricorrente (secondo quanto emerge dagli atti del giudizio) adiva l’autorità giudiziaria, agendo –in via di principalità – nei confronti dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], “per aver dato causa ai lavori esposti in citazione in assenza dei relativi atti amministrativi”, donde, si assumeva, “la loro responsabilità diretta in ordine al pagamento”dell’importo di € 255.546,40, oltre accessori. Peraltro, in “via di subordine e sussidiaria”, l’allora attrice, nell’ipotesi di accertata mancata responsabilità di costoro, domandava la condanna della ASL 1 [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del medesimo importo, ex art. 2041 cod. civ. Respinte entrambe le domande dal primo giudice, la decisione veniva confermata dal giudice d’appello, che rigettava il gravame esperito dall’attrice soccombente. 3. Avverso la sentenza della Corte napoletana ha proposto ricorso per cassazione l’impresa Caridi, sulla base –come detto – di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione dell’art.2041 cod. civ.”, nonché “perplessità” e “omesso esame di documenti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti” e, infine, “erroneità della motivazione”. Si censura la sentenza impugnata, là dove afferma che su “colui che agisce in giudizio incombe, sempre e comunque, l’onere di provare l’effettiva perdita patrimoniale subita che potrà essere ristorata solo nei limiti dell’arricchimento dell’altra parte, secondo gli ordinari principi in materia”. Così affermando, si sostiene, la Corte partenopea avrebbe “violato e falsamente applicato” l’art.2041 cod. civ., “sconvolgendone e invertendone il contenuto”, giacché, in base ad esso, il diritto all’indennizzo “sorge non per il fatto che chi ha eseguito una prestazione ha subito una diminuzione patrimoniale” (la quale “incide esclusivamente ai fini del limite dell’indennizzo”), quanto, invece, “in conseguenza dell’arricchimento del soggetto che ha locupletato della prestazione”. Richiama, al riguardo, la ricorrente quanto affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui “il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di «arricchimento imposto»” (si richiama Cass. Sez. Un., sent. 26 maggio 2015, n. 10798, e altre conformi). Nella specie, a prescindere dalla non ricorrenza dell’ipotesi dell’arricchimento imposto (come risulterebbe “da tutta la documentazione esibita da cui si evince che l’ASL non solo non ha mai rifiutato i lavori realizzati dalla Caridi e/o ne ha disconosciuto l’utilità”, avendone, piuttosto, “espressamente richiesto l’esecuzione”), si sottolinea che “il fatto oggettivo dell’arricchimento della ASL” – per aver fruito dei lavori di sistemazione del Servizio di Rianimazione dell’Ospedale “[OSCURATO:PERSONA]” – risulterebbe pienamente confermato “dai documenti di causa e dalle prove testimoniali”. D’altra parte, l’erroneità della sentenza impugnata sarebbe confermata da quel suo passaggio in cui si osserva che “l’appellante ha richiesto il pagamento delle fatture emesse e relative ai lavori eseguiti in favore della ASL per un importo di circa € 260.000,00”, senza, però, nulla aver “dedotto sullo specifico punto, non allegando, quanto al depauperamento patrimoniale, i costi sostenuti e anticipati per lo svolgimento dei lavori, né deducendo l’impossibilità di provvedere alla relativa prova”. Difatti, così argomentando, la Corte territoriale, oltre a porre ancora una volta a base della sua decisione l’impoverimento e non l’arricchimento, dimostrerebbe “di non aver esaminato la documentazione atti”. E ciò , in particolare, nell’affermare che l’impresa Caridi “ha partecipato in affiancamento ad altra impresa che già stava provvedendo e, dunque, non in via esclusiva, con ulteriore incertezza, quanto al requisito dell’arricchimento in favore della P.A., dell’apporto fornito dall’appellante rispetto all’utilità globalmente conseguita”, reputando, insufficienti, al riguardo, le deposizioni testimoniali e la documentazione versata in atti. Si tratterebbe, secondo la ricorrente, di affermazioni che evidenzierebbero la sussistenza di un “difetto di motivazione”, ravvisabile quando “dalla stessa sentenza impugnata” –come si assume essere avvenuto nel caso di specie – “emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione”.3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. –“violazione e falsa applicazione dell’art.2041 cod. civ. nonché dell’art. 2697 cod. civ.”, oltre a “erronea motivazione” e “omesso esame degli elementi di prova”. Assume la ricorrente che, anche ad ammettere che l’interpretazione dell’art. 2041 cod. civ. sia corretta (e quindi che occorra valutare il depauperamento di chi chieda l’indennizzo, e non già l’arricchimento di colui che di esso fruisca), la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 2697 cod. civ., in entrambi i suoi commi. Invero, mentre “dalla documentazione in atti” risulterebbe “ampiamente provato” il fatto che, dai lavori eseguiti, l’impresa Caridi “ha subito un sicuro depauperamento rappresentato proprio dall’importo dei detti lavori”, di contro, l’ASL 1 [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe “mai provato, né eccepito, l’inefficacia” di tale fatto costitutivo l’altrui pretesa. 4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con tre distinti controricorsi, l’ASL 1 [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.La ricorrente ha presentato due memorie. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. Ilricorso è inammissibile , per più ragioni .8.1. A tale esito, tuttavia, non può certamente condurre il rilievo –che è stato, invece, proposto dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA]– secondo cui, nella specie, non risulta formulato “il quesito di diritto”, ex art. 366-biscod. proc. civ. Invero, come è stato osservato da questa Corte, “tale norma è stata introdotta dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e resta applicabile – in virtù del comma secondo dell’art. 27 del medesimo decreto –ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera dell’art. 47, comma 1, lett. d), della legge 18 giugno 2009, n. 69 – in virtù della disciplina transitoria del suo art. 58, comma quinto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 20 maggio 2013, n. 12248, Rv. 626395-01). Nondimeno, l’efficacia “ultrattiva” dell’art. 366-bis cod. proc. civ. non può essere proiettata addirittura in relazione ad un ricorso proposto dopo la l’abrogazionedella norma, qual è quello presente, che s’indirizza , infatti,avverso una sentenza resa nel 2020. 8.2. Per contro, costituisce (una prima) ragione di inammissibilità del ricorso la constatazione che esso risulta redatto in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., difettandodi indicazione specifica dei fatti di causa. Invero, questa Corte ha più volte affermato che quello della esposizione sommaria dei fatti di causa, ponendosi quale specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una narrazione idonea garantire al giudice di legittimità “di avereuna chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01). Peraltro, la prescrizione di tale requisito “risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato” (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01), con la conseguenza che, perché possa ritenersi soddisfatto il requisito “de quo” occorre che il ricorso per cassazione rechi “l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2018, n. 5640, Rv. 648290-01 e Cass. Sez. 1, ord. 3 novembre 2020, n. 24432, Rv. 659427-01). Nel caso di specie, per contro, è solo la lettura degli atti di causa che consente, appunto, quella ricostruzione “chiara ed esauriente” tanto dei fatti portati a conoscenza dell’autorità giudiziaria, quanto del “thema disputandum” devoluto al suo esame, necessaria ai fini dell’osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. 8.3. Il ricorso è, poi, inammissibile nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], giacché esso non reca alcuna doglianza in relazione alla reiezione della domanda di responsabilità già proposta nei loro confronti. 8.4. L’inammissibilità inficia, poi, anche entrambi i motivi di ricorso. 8.4.1. Inammissibile è, innanzitutto, ciascuna delle multiformi censure formulate con il primo motivo. Tanto è dirsi, in primo luogo, per quella di falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ., giacché la sentenza impugnata non ha affatto disatteso il principio – richiamato , pertanto, in modo non pertinente dalla ricorrente – secondo cui, in caso di azione di ingiustificato arricchimento esperita nei confronti di una pubblica amministrazione, chi agisce non è tenuto a provare il riconoscimento della “utilità” della prestazione da parte del soggetto arricchito, dovendo solo provare il fatto oggettivo dell’avvenuto arricchimento. Invero, l’accertamento della Corte napoletana si è fermato, per così dire, “a monte” di tale valutazione, avendo essa ritenuto non esservi prova di uno “spostamento patrimoniale”, che procedesse dall’impresa Caridi verso l’ASL 1 [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, infatti, il giudice d’appello ha evidenziato che la prima, nell’agire in giudizio, “ha richiesto il pagamento delle fatture emesse e relative ai lavori eseguiti in favore della ASL per un importo di circa € 260.000,00”, soggiungendo, però, che essa “nulla ha dedotto sullo specifico punto, non allegando, quanto al depauperamento patrimoniale, i costi sostenuti e anticipati per lo svolgimento dei lavori, né deducendo l’impossibilità di provvedere alla relativa prova”. La sentenza, inoltre,non manca nemmeno di rimarcare come l’impresa Caridi avesse svolto i propri lavori “in affiancamento ad altra impresa che già stava provvedendo e, dunque, non in via esclusiva, con ulteriore incertezza, quanto al requisito dell’arricchimento in favore della P.A., dell’apporto fornito dall’appellante rispetto all’utilità globalmente conseguita” dal soggetto arricchito. Orbene, la ricorrente mostra di non aver colto, nel formulare la censura di “falsa applicazione” dell’art. 2041 cod. civ, tale “ratio decidendi” (donde l’inammissibilità della doglianza: cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv. 670733-01), giacché ciò che la Corte partenopea ha inteso escludere –specie come rivela il passaggio in cui essa rimarca che l’impresa Caridi ebbe ad operare “in affiancamento ad altra impresa”, sicché non sarebbe dato sapere se (o in quale misura) l’ASL 1 [OSCURATO:PERSONA] si sia arricchita proprio in forza dell’apporto dell’odierna ricorrente – è l’assenza della “unicità del fatto costitutivo dell’arricchimento di un soggetto e del depauperamento di un altro”, cioè a dire della necessaria corrispondenza tra l’uno e l’altro, vale a dire un requisito che, da sempre, questa Corte reputa caratterizzare l’azione ex art. 2041 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 16 dicembre 1981, n. 6664, Rv. 417525-01; Cass. Sez. 1, sent. 18 luglio 1997, n. 6619, Rv. 506127-01). Requisito, peraltro, conforme alla natura stessa dello strumento contemplato da tale norma, giacché – come è stato osservato proprio nell’arresto delle Sezioni Unite richiamato dalla ricorrente –esso è “configurato come un rimedio unitario, idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di arricchimento di un soggetto e di correlativo impoverimento di un altro soggetto in mancanza di una giusta causa”, coerentemente con “la funzione dell’istituto che è quella di eliminare l’iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 26 maggio 2015, n.10798, Rv. 635369-01); sicché in assenza, appunto, di prova di uno “spostamento” siffatto, che partendo dall’impresa Caridi giungesse alla ASL 1 [OSCURATO:PERSONA], la domanda di ingiustificato arricchimento non poteva che essere respinta. Del pari inammissibili sono le altre censure, che tendono, in vario modo, a contestare il giudizio di fatto –a dispetto della sua insindacabilità in sede di legittimità – con il quale la Corte partenopea ha escluso, appunto, l’esistenza di tale “spostamento”. Quanto, infatti, al supposto difetto di motivazione, la ricorrente pretenderebbe di denunciarlo “sub specie” di “totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione”, a suo dire evincibili dalle prove testimoniali espletate e dalla documentazione versata in atti. Così mostrando, però, di ignorare che il vizio di motivazione – dopo la modifica apportata all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) –ha, ormai, carattere solo “testuale” (come rammenta, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, in particolare al § 10.9.), nel senso che deve emergere “immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01) vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120- 01). Infine, quanto alla supposta “omissione di fatti” decisivi (denuncia non preclusa, ancorché ricorra la fattispecie della “doppia conforme di merito”, dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., norma non applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, atteso che sentenza resa in prime cure risale all’anno 2011, ciò che per definizione esclude che l’atto di appello sia stato proposto “con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012”, non sussistendo, pertanto, la condizione per l’applicazione del suddetto art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.), anch’essa è da ritenere inammissibile. Difatti, il denunciato “omesso esame” investe una pluralità di circostanze (o meglio, di risultanze istruttorie) che, nella loro ampiezza ed eterogeneità, non possono ricondursi alla nozione di “fatto” decisivo di cui alla norma testé menzionata. Invero, come è già stato affermato, nitidamente, da questa Corte, qualora sia denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., “è evidente l’inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d’appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, il vario insieme dei materiali di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01). Analogamente, del resto, anche le Sezioni Unite hanno ribadito l’inammissibilità di quella censura che, “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” – quest’ultima essendo l’ipotesi rilevante nel caso che occupa – “miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03).8.4.2. Anche il secondo motivo di ricorso èinammissibile. Invero, la “violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01) evenienza, questa appena indicata, che non risulta lamentata nel caso di specie, restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti” (ovvero, quanto accaduto nel caso di specie, giacché la ricorrente imputa alla Corte partenopea di non avere, sulla base della documentazione in atti, ritenuto provato il fatto costitutivo della pretesa di essa impresa Caridi, e, per converso, non provato il fatto impeditivo o estintivo opposto dalla ASL Napoli 1 Centro), essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.), ovvero “solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02),e dunque evidenziando profili “testuali” di irriducibile contraddittorietà, manifesta illogicità o imperscrutabilità del percorso argomentativo svolto dalla sentenza. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi distrattari.Si reputa, tuttavia, di dover contenere in misura minore la condanna alle spese,comminata a carico della ricorrente in favore della ASL Napoli 1 Centro. La singolare eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza del “quesito di diritto”, in uno con il fatto che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], si richiama, a supporto della stessa, alla “recente sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007” delle Sezioni Unite (secondo cui il “quesito di diritto non può essere formulato implicitamente”), costituisce, infatti, ragione idonea a giustificare tale scelta, parametrata la liquidazione all’entità del concreto impegno profuso, desunto dal richiamo a norme abrogate da un quindicennio. 10. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, all ’[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, per la prima (o meglio, per essa, all’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario), in € 3 . 0 00,00, nonché, per il secondo e il terzo (ovvero, anche in questo caso, per essi, all’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anch’egli antistatario), in € 6.000,00,più – per tutti – € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza