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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 08641/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari dello scorso 31 luglio, che ne ha confermato la custodia in carcere per i delitti di cui agli artt. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, e 391-ter, cod. pen., aggravati dalla finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso.

2. Il ricorso consta di quattro motivi: I) violazione di legge, nella parte in cui l'ordinanza ha respinto l'eccezione di nullità del provvedimento custodiale e di conseguente inefficacia della misura, per omessa notifica al difensore del relativo avviso di deposito prima dell'espletamento dell'interrogatorio c.d.

"di garanzia"; II) violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., perché i fatti di reato per i quali l'indagato si trova ristretto sono ricompresi in quelli già oggetto di precedente ordinanza custodiale, emessa nel novembre del 2019, nell'àmbito di un diverso procedimento, attualmente in fase di giudizio, disposto con decreto del novembre 2020; III) violazione di legge, nella parte in cui l'ordinanza ha respinto l'eccezione di inammissibilità degli atti prodotti dal Pubblico ministero nel corso dell'udienza di riesame, in quanto acquisiti nonostante fossero successivi ai fatti oggetto d'addebito e non fossero stati messi a disposizione della difesa, alla quale il Tribunale non ha rilasciato copia; IV) difetto ed illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria.

3. Il Procuratore generale ha trasmesso in cancelleria requisitoria scritta, con cui chiede di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. Con atto scritto e trasmesso in cancelleria il 2 febbraio scorso, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza tuttavia indicare le ragioni di tale sua determinazione.

Dichiarazione d'identico contenuto ha trasmesso altresì il suo difensore, egualmente senza specificazione dei motivi della rinuncia.

5. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità.

6. A mente dell'art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta comunque la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, laddove — come nel caso in esame — non vi siano elementi da cui desumere che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse per causa non imputabile al ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari dello scorso 31 luglio, che ne ha confermato la custodia in carcere per i delitti di cui agli artt. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, e 391-ter, cod. pen., aggravati dalla finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso. 2. Il ricorso consta di quattro motivi: I) violazione di legge, nella parte in cui l'ordinanza ha respinto l'eccezione di nullità del provvedimento custodiale e di conseguente inefficacia della misura, per omessa notifica al difensore del relativo avviso di deposito prima dell'espletamento dell'interrogatorio c.d. "di garanzia"; II) violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., perché i fatti di reato per i quali l'indagato si trova ristretto sono ricompresi in quelli già oggetto di precedente ordinanza custodiale, emessa nel novembre del 2019, nell'àmbito di un diverso procedimento, attualmente in fase di giudizio, disposto con decreto del novembre 2020; III) violazione di legge, nella parte in cui l'ordinanza ha respinto l'eccezione di inammissibilità degli atti prodotti dal Pubblico ministero nel corso dell'udienza di riesame, in quanto acquisiti nonostante fossero successivi ai fatti oggetto d'addebito e non fossero stati messi a disposizione della difesa, alla quale il Tribunale non ha rilasciato copia; IV) difetto ed illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria. 3. Il Procuratore generale ha trasmesso in cancelleria requisitoria scritta, con cui chiede di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. Con atto scritto e trasmesso in cancelleria il 2 febbraio scorso, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza tuttavia indicare le ragioni di tale sua determinazione. Dichiarazione d'identico contenuto ha trasmesso altresì il suo difensore, egualmente senza specificazione dei motivi della rinuncia. 5. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità. 6. A mente dell'art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta comunque la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, laddove — come nel caso in esame — non vi siano elementi da cui desumere che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse per causa non imputabile al ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in
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