CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 1967
Cassazione n. 21347/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/1967 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché connotato da estrema genericità ( si richiama ad un asserito rilievo da ascrivere al profilo " qualitativo" della sostanza detenuta dall'imputato senza raccordare tale imprecisata indicazione al contenuto specifico di determinati rilievi difensivi) e da indicazioni comunque inconferenti ( si contesta sempre genericamente la ricostruzione in fatto operata in sentenza quando l'appello riguardava unicamente il trattamento sanzionatorio); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giorl i Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] oggi, ___________ O1