CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01312/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 4 giugno 2025 con la quale la Corte di appello di Messina, accogliendo il concordato intervenuto in appello ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni cinque e mesi quattrodi reclusione la pena irrogata in primo grado ; rilevato che con l’unico motivo il ricorrente ha denuncia to violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la Corte di appello eluso l’obbligo di spiegare le ragioni che non consentirebbero una declaratoria di non punibilità dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la Corte di appello ha accolto il concordato proposto dalle parti, con rinunzia a tutti i motivi d’impugnazione, e proceduto alla rideterminazione della pena secondo il criterio di calcolo concordato; ritenuto pertanto che il motivo proposto non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta in appello, in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui, qualorail giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 –02). considerato che l’inammissibilità dell’impugnazione va dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 - bis , cod. proc. pen . , cui consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il4 dic embre 2025 Il Consigliere estensore Il P