CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 05642/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Cosenza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso proponga argomenti manifestamente infondati, in quanto il ricorrente ha chiesto la revoca della esecutività della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Cosenza il 20 dicembre 2023, sul presupposto che i coimputati che si trovano nella medesima posizione hanno interposto appello che deve essere ancora giudicato, ma costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui nel processo plurisoggettivo l'impugnazione proposta dal coimputato, ancorché sorretta da una doglianza estensibile soggettivamente, non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza pronunciata nei confronti del coimputato non impugnante (Sez. 1, Sentenza n. 9929 del 18/02/2020, Shvets, Rv. 278688; Sez. 1, n. 52972 del 07/10/2014, Roman, Rv. 261698; Sez. 1, n. 48155 del 02/12/2003, Chen, Rv. 226476), a nulla rilevando che nel caso in esame il ricorrente abbia pur sempre presentato una impugnazione, anche se tardiva, in quanto “il soggetto impugnante tardivamente è equiparabile al soggetto non impugnante, atteso che il suo ricorso, essendo inammissibile, è sin dall'origine inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione del gravame ha già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale” (Sez. 2, Sentenza n. 17603 del 21/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276054); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025