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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29675/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2372/26 ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti ed in particolare del reato di cui all'art. 337 c.p. su tutti i punti censurati relativi al dolo e al carattere oppositivo della condotta, mentre le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, tenuto conto dell'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q P.Q.MDEPOSITAIN CANCELLE1-11A.

Sez,one VII Penale 5 - AGO 2026 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2372/26 ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti ed in particolare del reato di cui all'art. 337 c.p. su tutti i punti censurati relativi al dolo e al carattere oppositivo della condotta, mentre le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, tenuto conto dell'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q P.Q.MDEPOSITAIN CANCELLE1-11A. Sez,one VII Penale 5 - AGO 2026 2
Sentenza Cassazione n. 29675/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris