CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17055/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso l’ordinanza del 25 novembre 2025 con la quale il Tribunale diNapoli ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza con cui era stata respinta larichiesta di revoca del sequestro preventivo della somma di denaro pari a 17.500euro rinvenuta nella sua disponibilità e ritenuta corpo del reato di cui all’art. 648cod. pen.2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazionedegli artt. 125, 321, 325 cod. proc. pen. e 111 Cost. nonché apparenza dellamotivazione in ordine alla natura del decreto di sequestro.Il Tribunale avrebbe confermato il sequestro sul presupposto che lasomma sottoposta a vincolo non poteva essere restituita al ricorrente in quantodestinata alla futura confisca quale provento del reato di ricettazione.Secondo la prospettazione difensiva, una simile argomentazioneavrebbe determinato una sostanziale e impropria trasformazione del sequestroimpeditivo disposto dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 321,comma 1, cod. proc. pen. in una misura cautelare reale funzionale alla confisca.Tale operazione sarebbe stata compiuta in assenza di una formale contestazione,di uno specifico titolo cautelare e, soprattutto, senza alcun collegamento con ilprovvedimento genetico.Ne deriverebbe, ad avviso del ricorrente, la violazione del diritto di difesae del principio di diritto secondo cui il Tribunale del riesame non può integrare lamotivazione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca conriferimento al periculum in mora quando tale apparato motivazionale risulti deltutto mancante nel provvedimento originario.3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 125,321 e 325 cod. proc. pen., 648 cod. pen. nonché carenza della motivazione inordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.3.1. Il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su elementiritenuti giuridicamente irrilevanti, quali la personalità negativa del ricorrente, ilsuo coinvolgimento in altri procedimenti penali per frode fiscale nonché laviolazione di una misura cautelare disposta in un diverso procedimento. Talicircostanze, ad avviso della difesa, non presenterebbero alcun collegamentofunzionale con il reato di ricettazione oggetto del presente procedimento e,pertanto, non sarebbero idonee a giustificare il mantenimento della misura reale.Si deduce, inoltre, che il Tribunale non avrebbe indicato quali specificheconseguenze dannose del reato di ricettazione potrebbero essere aggravate dalladisponibilità della somma di denaro sequestrata né avrebbe chiarito quali ulterioricondotte illecite il ricorrente sarebbe in grado di realizzare in caso di restituzionedell’importo.Il provvedimento impugnato si limiterebbe, infatti, a richiamarecomportamenti tenuti dall’indagato in procedimenti diversi, così determinandouna indebita estensione del periculum in mora e ponendosi in contrasto con ilprincipio di legalità che governa l’applicazione delle misure cautelari reali.La decisione impugnata si porrebbe, inoltre, in contrasto con il principiodi diritto secondo cui il sequestro preventivo può essere mantenuto soltantoquando la disponibilità del bene da parte dell’indagato sia concretamente idoneaa compromettere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.3.2. La difesa evidenzia, altresì, che il Tribunale non si sarebbeconfrontato con la circostanza, ritenuta decisiva, secondo cui al coindagatoGiuffredi Mario -che ha definito la propria posizione mediante applicazioneconcordata della pena- è stata riconosciuta l’attenuante dell’integrale ristoro deldanno erariale.A giudizio della difesa, la somma sottoposta a sequestro risulterebbeallo stato legittimamente detenuta dal ricorrente in conseguenza dellarestituzione integrale all’Erario del prodotto e del profitto del reato presupposto.In tale prospettiva, gli atti di disposizione ipotizzati dai giudici dell’appello nonsarebbero comunque idonei ad aggravare o protrarre le conseguenze dannosedel reato di ricettazione, atteso che gli eventuali beneficiari riceverebbero sommedivenute lecite a seguito dell’estinzione del debito tributario che ne costituiva ilpresupposto.La difesa ha, inoltre, osservato come non risulti comprensibile qualeulteriore illecito il ricorrente potrebbe commettere attraverso la mera disponibilitàdel denaro, posto che il controvalore dell’imposta evasa è stato integralmenteversato, ivi compreso l’importo di euro 17.500 rinvenuto nell’appartamento delSansò.Il permanere del vincolo cautelare determinerebbe, pertanto, unaviolazione dei princìpi di proporzionalità e adeguatezza della misura reale, attesoche, se le somme ricevute dal ricorrente fossero rimaste nella disponibilità diMario Giuffredi, le stesse, a seguito del pagamento del debito tributario, glisarebbero state restituite.Si evidenzia, infine, che l’eliminazione delle conseguenze dannose delreato presupposto, conseguente al pagamento del debito tributario, escluderebbesia la possibilità di sottoporre la somma di denaro a confisca facoltativa sia lasussistenza del pericolo di aggravamento delle conseguenze dannose del reato diricettazione, considerato che il denaro, quale bene fungibile, avrebbe acquisitocarattere lecito a seguito dell’integrale adempimento dell’obbligazione neiconfronti dell’erario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è dedotto in carenza di interesse.1.1. Preliminarmente, deve ribadirsi che, oltre alla legittimazioneastratta alla proposizione del ricorso per cassazione, deve sempre sussistere uneffettivo interesse all’impugnazione, requisito necessario per tutte leimpugnazioni, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX e nel TitoloI sulle «disposizioni generali». L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod.proc. pen. deve essere attuale e concreto, dovendo tendere a rimuoverel’effettivo pregiudizio che la parte assume di aver patito per effetto delprovvedimento impugnato; esso, pertanto, deve permanere sino al momentodella decisione e ricorre soltanto se il gravame sia idoneo a determinare,mediante l’eliminazione dell’atto pregiudizievole, una situazione immediata piùfavorevole rispetto a quella esistente.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema processualepenale, la nozione di interesse ad impugnare va apprezzata in prospettivautilitaristica: da un lato, nella finalità negativa di rimuovere una condizione disvantaggio processuale derivante dalla decisione, dall’altro in quella positiva diconseguire un esito più favorevole rispetto a quello oggetto di doglianza purchélogicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011,dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017,Attanasio, Rv. 269199-01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Migliore,Rv. 282542-01; Sez. 4, n. 26834 del 36/06/2025, Tosoni, non mass.). Neconsegue che non è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, un mero edastratto interesse alla correttezza teorica della decisione censurata, quando essosia privo di incidenza sulla concreta posizione processuale del proponente.1.2. Tali requisiti difettano nel caso di specie, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] nontrarrebbe alcuna concreta utilità dall’annullamento dell’ordinanza impugnataconseguente all’accoglimento del primo motivo di ricorso.Il ricorrente, infatti, si è limitato a dedurre la violazione degli artt. 125,321 e 325 cod. proc. pen., assumendo che il Tribunale avrebbe illegittimamenteconfermato il sequestro impeditivo sulla base del presupposto secondo cui lasomma di denaro rinvenuta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] fosse destinata allaconfisca quale profitto del reato di ricettazione. Tuttavia, il medesimo non ha inalcun modo indicato quale specifica ed effettiva utilità deriverebbe, in concreto,dall’annullamento dell’ordinanza censurata con riferimento a tale profilo.Deve, peraltro, evidenziarsi che il provvedimento impugnato, purcontenendo il richiamo -effettivamente erroneo- all’art. 321, comma 2, cod. proc.pen., reca nondimeno una autonoma, puntuale ed articolata motivazione inordine alla sussistenza di un attuale periculum in mora e alla conseguentenecessità di mantenere il sequestro impeditivo disposto dal giudice per le indaginipreliminari.Ne consegue che la dedotta erroneità del riferimento normativo operatodal Tribunale all’ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca non risulta comunqueidonea ad incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione oggetto diricorso, la quale trova comunque adeguato supporto argomentativo nell’accertataesigenza di impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reatoovvero la commissione di ulteriori illeciti.In assenza di una puntuale allegazione di un interesse concretoall’impugnazione, pertanto, deve ritenersi integrata la causa di inammissibilitàdel primo motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] per difetto di interesse adimpugnare ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35989 del01/07/2015, Vittorini, Rv. 265604-01; Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019, Catalini,Rv. 275760–01 e successivamente, in senso conforme, fra le sentenze nonmassimate: Sez. 4, n. 24763 del 13/01/2022, Carbone; Sez. 2, n. 46009 del17/11/2021, Giordano; Sez. 7, n. 19224 del 14/04/2021, Campo; Sez. 6, n.15539 del 23/03/2021, Antonuccio; Sez. 2, n. 11568 del 03/02/2021, [OSCURATO:PERSONA]).2. Il secondo motivo di ricorso è in parte infondato ed in parte nonconsentito.2.1. I giudici dell’appello, con apparato argomentativo immune dacensure sotto il profilo della coerenza logica e della correttezza giuridica, hannocongruamente evidenziato come la circostanza che l’autore del reato tributario -costituente delitto presupposto rispetto alla contestata ricettazione- abbiasuccessivamente provveduto all’integrale restituzione all’Erario del profitto e delprodotto del reato fiscale, ottenendo in ragione di tale condotta il riconoscimentodella circostanza attenuante connessa all’integrale ristoro del danno erariale, nonsia idonea né ad incidere sulla originaria natura illecita delle somme trasferite daMario Giuffredi né, tantomeno, ad escludere la configurabilità del delitto diricettazione contestato al [OSCURATO:PERSONA].Deve essere, in proposito, affermato che gli eventi successivi allaconsumazione del reato presupposto, ancorché consistenti nella restituzione delprofitto illecito o nell’integrale riparazione del danno cagionato, non determinanoil venir meno della provenienza delittuosa del bene oggetto della successivacondotta di ricettazione, trattandosi di fatti sopravvenuti privi di efficacia sananterispetto all’originaria offensività della condotta criminosa ed alla conseguentequalificazione illecita della res sottoposta a sequestro.La natura delittuosa del denaro ricevuto dal ricorrente, nel caso di specie,non è venuta meno per effetto dell’intervenuta restituzione da parte del Giuffredidelle somme indebitamente sottratte all’Erario, atteso che tale condotta integraun mero post factum, rilevante esclusivamente nei rapporti tra l’autore del reatotributario e l’Amministrazione finanziaria ma del tutto inidoneo ad incidere sullagià perfezionata fattispecie di ricettazione contestata al [OSCURATO:PERSONA] e sulla derivazionedelittuosa del denaro in sequestro, permanendo immutati sia il disvalore dellacondotta sia l’offesa all’interesse tutelato dall’art. 648 cod. pen.Né può attribuirsi rilievo decisivo, ai fini dell’esclusione della invocatarevoca della misura reale in esame, al riconoscimento della circostanzadelitto presupposto, trattandosi di valutazione riferita esclusivamente allaposizione processuale e alla condotta riparatoria del Giuffredi, priva diqualsivoglia efficacia riflessa nei confronti del concorrente nel diverso reato diricettazione.Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la sopravvenutarestituzione del profitto del reato tributario non valesse ad elidere il concreto edsequestrate, potesse disperderle ovvero reimpiegarle in ulteriori attività illecite,permanendo inalterate le esigenze cautelari poste a fondamento del vincoloreale.La doglianza difensiva risulta, dunque, infondata, poiché confonde glieffetti premiali riconosciuti all’autore del reato presupposto a seguito diapplicazione concordata della pena con la diversa e autonoma valutazioneconcernente la persistente illiceità della disponibilità del denaro in capo alsoggetto accusato del delitto di ricettazione.2.2. Ciò detto, appare inoltre necessario ribadire che avverso leordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione èammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando oerrores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti diconseguenza radicalmente viziata.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto dimotivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quandol'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi deltutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità delcaso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 11320 del13/12/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).Nel caso di specie, le doglianze espresse nel ricorso con riguardo allacarenza di motivazione in tema di periculum in mora, al di là della cornice nellaquale sono inserite, si risolvono in censure rivolte contro la motivazione, peraltrocon incursioni non consentite, nell'analisi del merito; si tratta dunque di motivi dicerto non compatibili con il limite previsto dall'art. 325 cod. proc. pen. in quantoil riferimento alla violazione di legge è chiaramente strumentale ad una nonconsentita rivalutazione della vicenda nel merito.Il Tribunale ha illustrato in maniera puntuale le ragioni per le quali haritenuto infondate le doglianze difensive, fondando il proprio convincimento su uncompendio indiziario idoneo a dimostrare sia la riconducibilità del denarosottoposto a sequestro alla pregressa attività illecita posta in essere da MarioGiuffredi sia la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di dispersione dellasomma assoggettata a vincolo reale, con conseguente legittimità del sequestropreventivo disposto dal giudice di primo grado.In particolare, i giudici dell’appello, mediante argomentazioni coerenticon le emergenze investigative acquisite, hanno correttamente valorizzato lanatura fungibile del denaro, la condizione di indigenza del [OSCURATO:PERSONA] nonché laspecifica e consolidata capacità criminale del ricorrente, desunta dalle concretemodalità esecutive della condotta contestata, dal coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] inulteriori procedimenti penali relativi a reati di frode fiscale e, altresì, dall’accertataviolazione di una misura cautelare applicatagli in diverso procedimento,violazione realizzata proprio in occasione della commissione del delitto diricettazione oggetto del presente giudizio (cfr. pagg. 1 e 2 del provvedimentoimpugnato). Tale completa e congrua ricostruzione è fondata su apprezzamentidi fatto insindacabili in questa sede non essendo riconducibili né all'areasemantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente".3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 18 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]