CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anco di [OSCURATO:SOCIETA]. oggi incorporato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via degli Ammiragli 46 –ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Savoia 84 -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 9674/2016 del 5.9.2016 non notificata del Tribunale di Napoli eme ssa a definizione del giudizio R.G . n. 26079/2015. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Titoli di credito pagamento assegno [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 08.03.2013 la [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A. ha convenuto il Banco di Napol i S.p.A. innanzi al Giudice di Pace di Napoli per sentirne accertare la responsabilità per violazione dell'art. 43 R.D. n. 1736/1993 ed ottenere la sua condanna al pagamento di €. 4.100oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Lasocietà attrice ha sost enuto che il convenuto Banco di Napoli avrebbe irregolarmente negoziato in favore di un soggetto , presentatosi come [OSCURATO:PERSONA], intestatario dell'assegno, che tuttavia non corrispondeva al reale beneficiario del titolo non trasferibile.Il reale sig. [OSCURATO:PERSONA] (effettivo beneficiario dell'assegno) aveva sporto denunzia per la mancata ricezione dell'assegno , a lui inviato da [OSCURATO:SOCIETA] con raccomandata postale come risarcimento danni a seguito di incidente stradale. L’[OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto ad un nuovo pagamento del risarcimento dovuto. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituito e ha contesta to la domanda proposta, poiché sosteneva di avere diligentemente eseguito la negoziazione dell'assegno in favore di un soggetto che era stato identificato nel sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due diversi documenti (carta di identitàe tessera sanitaria) che riporta vano dati coerenti tra loro e apparentemente non contraffatti; tra l’altro il presunto beneficiario qualche giorno prima aveva aperto un conto di deposito a risparmio presso la Banca sul qualeera stato versato l'assegno che non risultava anch'esso in alcun modo contraffatto. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], poiché riteneva che la Banca fosse esente da responsabilità per aver proceduto nel rispetto della normativa prevista in materia e con la diligenza professionale richiesta. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, deducendo vizi di omessa pronuncia e di motivazione contraddittoria ed insufficiente. Il Tribunale di Napoli, ha accolto l'appello proposto e condannato il Banco di Napoli al pagamento di €. 4.100,00 oltre interessi e rivalutazione, ritenend o sussistente una responsabilità extracontrattuale della Banca per aver operato senza la necessaria diligenza non con riferimento alla condotta di negoziazione dell'assegno, ma rispetto alla diversa e precedente attività di apertura del libretto di risparmio. L e attività poste in essere dalla Banca nella accensione del rapporto di deposito a risparmio infavore del sedicente sig. [OSCURATO:PERSONA] vanno distinte da lla succe ssiva negoziazione dell'assegno; la responsabilità della Banca non andrebbe individuata nell'aver scorrettamente negoziato l'assegno —in quanto, come rilevato anche dal Giudice di primo grado, in tale attività la Banca avrebbe operato correttamente — ma nell'aver consentito l'apertura di un deposito a risparmio ad un soggetto che non era stato identificato correttamente e con la diligenza richiesta. [OSCURATO:PERSONA], in quella occasione, non aveva proceduto alla verifica dell'autenticità dei documenti presentati dal contraente. «La responsabilità della Banca, invero, nella fattispecie in esame, ha natura extracontrattuale, e deriva dalla commissione dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. […] consistente nell’aver con un comportamento omissivo, in violazione delle ordinarie regole di diligenza e prudenza, consentito di accendere presso la banca un libretto di risparmio a nome [OSCURATO:PERSONA], da parte di un soggetto rimasto non identificato, che si è avvalso di documentazione falsificata non sufficientemente verificata, per poi poter incassare l’assegno recante il nominativo di [OSCURATO:PERSONA]». Tale comportamento avrebbe causato un danno ingiusto alla [OSCURATO:SOCIETA]. La diligenza richiesta nella identificazione del soggetto sarebbe diversa in questa seconda operazione che imporrebbe di non limitarsi al riscontro ictu oculi di una eventuale contraffazione ma dovrebbe imporre accertamenti più approfonditi nella verifica sui dati della carta d’identità rispetto all’Ente emittente. Specialmente se si evidenzia che era già nota la tecnica truffaldina attraverso queste procedure che avrebbero imposto una diversa capacità professionale nell’identificazione.Avverso tale sentenza il Banco di Napoli ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un motivo. Il ricorrenteprincipale ha anche depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente principale deduce: 1. Vizio ex art. 360 , comma 1 , n. 3 , c.p.c. : violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. —violazione dell'art. 24 Cost. Il Tribunale avrebbe sancito la responsabilità extracontrattuale del Banco rispetto ad una domanda di responsabilità contrattuale proposta dalle [OSCURATO:SOCIETA] in violazione dell’art. 112 c.p.c. Ed inoltre, avrebbe individuato un fatto diverso a fondamento dell’illecito extracontrattuale: non più il pagamento, ma l’apertura del libretto di risparmio, modificando così la domanda e il suo fatto costitutivo. In tal modo ha anche impedito il diritto di difesa del ricorrente che non ha avuto alcuna possibilità di controdedurre sulla diversa impostazione. 1.1 Per quanto riguarda l’eccezione della violazione dell’art.112 c.p.c. si deve negare ogni esclusiva dell’attore rispetto alle indicazioni sulle norme applicabili, poich é il giudice è libero di applicare le norme di diritto che meglio ritiene adattabili al caso concreto, ossia di mutare la qualificazione giuridica o nomen iuris.In conclusione, la regola fondamentale dell’art 112 c.p.c. si sostanzia nel potere delle parti che propongono domande con l’allegazione dei fatti, di determinare l’ambito dell’oggetto del processo. Le parti lo esercitano con la proposizione delle domande stesse, ma più precisamente soltanto con l’allegazione e/o contestazione dei fatti costitutivi e/o fatti lesivi, escluso ogni rilievo a quella parte degli atti in cui quei fatti sono riferiti alle norme giuridiche. Questo significa che il giudice deve giudicare su tutti i fatti che sono allegati o affermati nelle domande e soltanto su quelli (judex secundum alligata judicare debet), ma a quei fatti può applicare le norme di diritto che ritiene più adeguate, siano o non siano indicate nelle domande. Non sussiste violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 c.p.c., né del principio del divieto del ius novorumin appello, stabilito dall'art. 345 c.p.c, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo. Il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iurisal rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, può essere attuato anche in di fformità risp etto alle deduzioni delle partiquando i fatti dedotti in giudizio dalle parti siano rimasti pacificamente acclarati e non modificati (Cass., n. 1244/2019; Cass., n. 11289/2018). Nel caso qui in esame il tribunale non ha alterato la vicenda fattuale come riferita dall’attrice: ha semplicemente posto l’accento, ai fini della valutazione di negligenza della condotta tenuta dalla banca negoziatrice, sull’attività preliminare di identificazione del portatore del titolo, ritenuta carente di cautele doverose quali, come detto, l’accertamento delle genuinità dei documenti identificativi esibiti dal portatore stesso presso le autorità emittenti. E va da sé che tale attività è tutt’uno con la negoziazione del titolo, avvenuta appunto mediante accredito dello stesso sul libretto di risparmio appositamente aperto. Il motivo è pertanto infondato. 2.Vizio ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. Il tribunale avrebbe ignorato l’insussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità extracontrattuale quali la presenza di una condotta dolosa o colposa, il verificarsi di un danno ingiusto correlato alla condotta da un nesso di causalità. Nel caso di specie la Banca avrebbe posto in essere uncomportamento omissivo per il quale, a dire del ricorrente, non esiste uno specifico obbligo comportamentale che possa dirsi violato. In sostanza il Tribunale avrebbe individuato «scorrettamente i limiti della diligenza richiesta ed esigibile ad un bancario medio, ampliandola a dismisura e prevedendo addirittura l’effettuazione di attività di controllo e verifica che esulano, invece, da quanto è esigibile in concreto». Le attività individuate nella sentenza non sarebbero richieste nemmeno da lla normativa antiriciclaggio né dalla normativa di identificazione individuata per i notai nell’espletamento delle loro funzioni. L’apertura del libretto, tra l’altro, autonomamente non può essere considerata causativa del danno. La conseguenza dannosa derivata alle [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbe, così, allocabile nella responsabilità del Banco di Napoli. 2.1 Il motivo è fondato. Questa Corte ha più volte ribadito che l’identificazione, da parte delle bache, dei soggetti con cui interagiscono, deve avven ire attraverso modalità che possono considerarsi esigibili avendo riguardo al parametro dell'accorto banchiere (considerando cioè laspecificità della «natura dell'attività esercitata» dal debitore, a mente dell'art. 1176, comma 2, c.c.). In un quadro connotato dall'assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato(tale è, oggi, il sistema di prevenzione del furto di identità, previstodall'art. 30 ter d.lgs. n. 141/2010, in uso solo da alcuni anni). Deve, pertanto,negarsi che l'incaricato della banca cui sia esibito un documento non recante tracce di alterazione sia tenuto a operare complesse verifiche (cfr., per tutte, specificamente, Cass., n. 3649/2021; Ca ss ., n. 16781/2022)quali «scambio di comunicazioni con le Autorità che risultano emittenti il documento […..] al quale andava richiesto un riscontro dei numeri della carta d’identità, ed all’amministrazione delle finanze in ordine alla verifica dell’autenticità del codice fiscale e quindi della sua corrispondenza ad una posizione anagrafica- tributaria» che si rivelerebbero, oltretutto, non coerenti con le esigenze dei traffici e ben più ampie rispetto a quanto previsto dalla normativa esistente anche a fini diversi (l. su c.d. antiriciclaggio). 3.Con l’unico motivo di ricorso incidentate si denuncia : Violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 43 R.D. 1736/1933 in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c. Il Tribunale non si sarebbe pronunziato sulla domanda di accertamento della violazione dell’obbligo previsto dall’art. 43 R.D. 1736/1933 e dalle norme cautelari e prudenziali ordinarie. 3.1 Il motivo è in fondato poiché il Tribunale ha esaminato la domanda sotto il profilo dell’art.43 l.a. ed ha esclu so che ne sussistessero in concreto i presupposti. Ne consegue che non vì è omessa pronunzia anche se sotto il profilo della qualificazione della fattispecie il Tribunale non ha correttamente qualificato la responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43 legge assegni ritenendo sussistente una responsabilità extracontrattuale, e non contrattualecome invece statuito dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., S.U., n. 14712/2007;Cass., S.U.,n.12477/2018). Ma questa doglianza non è stataproposta dal controricorrente che ha rilevato la sola violazione dell’art. 112 c.p.c. 4. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil secondo motivo del ricorso principale e rigetta il primo motivo nonché il ricorso incidentale condizionato . Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. C