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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19719/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 'l i letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con l'unico motivo di ricorso si replicano censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una puntuale e logica ricostruzione della vicenda a giudizio- resa sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e non scalfita dalle critiche prospettate dalla difesa, comunque inerenti ad aspetti non decisivi rispetto alla nitidezza probatoria di quelli posti a sostegno della prospettazione accusatoria, V ricostruzione),‘ coerentemente diretta a rimarcare la piena consapevolezza del prevenuto rispetto alla falsità dell'accusa calunniosa dallo stesso propalata in danno della persona offesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 'l i letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con l'unico motivo di ricorso si replicano censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una puntuale e logica ricostruzione della vicenda a giudizio- resa sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e non scalfita dalle critiche prospettate dalla difesa, comunque inerenti ad aspetti non decisivi rispetto alla nitidezza probatoria di quelli posti a sostegno della prospettazione accusatoria, V ricostruzione),‘ coerentemente diretta a rimarcare la piena consapevolezza del prevenuto rispetto alla falsità dell'accusa calunniosa dallo stesso propalata in danno della persona offesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3
Sentenza Cassazione n. 19719/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris