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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 12789/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a CASIAN VLADIM1R per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre 2012); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, maturando la predetta causa estintiva soltanto in data 22 aprile 2026; questo perché: il reato contestato, punito con pena edittale pari nel massimo ad anni 6, è stato commesso in data 22 ottobre 2012; donde, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., considerata la recidiva contestata e ritenuta di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il reato è pari, ad anni 9 (cfr. Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328, secondo cui «In tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti»); tale termine deve essere ulteriormente aumentato di 1/2 ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., per effetto dell'intervenuta interruzione del corso della prescrizione, avendosi così un termine massimo di prescrizione pari a 13 anni e 6 mesi; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a CASIAN VLADIM1R per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre 2012); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, maturando la predetta causa estintiva soltanto in data 22 aprile 2026; questo perché: il reato contestato, punito con pena edittale pari nel massimo ad anni 6, è stato commesso in data 22 ottobre 2012; donde, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., considerata la recidiva contestata e ritenuta di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il reato è pari, ad anni 9 (cfr. Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328, secondo cui «In tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti»); tale termine deve essere ulteriormente aumentato di 1/2 ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., per effetto dell'intervenuta interruzione del corso della prescrizione, avendosi così un termine massimo di prescrizione pari a 13 anni e 6 mesi; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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