Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34523/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/05/2021 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 3284 del 2020 - della ordinanza del medesimo Tribunale del 10 gennaio 2019, ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 previo accertamento della ricorrenza del requisito della collaborazione impossibile che, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4, legge cit., consente l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per reati ostativi di «prima fascia».

L'istanza era stata inizialmente rigettata dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con provvedimento del 14 maggio 2015, che aveva escluso la ricorrenza del suddetto requisito, in quanto alcuni fatti, ed in particolare l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], non erano stati ancora accertati e il detenuto doveva ritenersi a conoscenza di dati rilevanti concernenti tali delitti.

A seguito di ricorso del detenuto, detto provvedimento era stato annullato con rinvio da questa Corte di cassazione - Sez. 1, n. 44136 del 2016 - per vizio di motivazione, dovendo l'oggettiva impossibilità della collaborazione con la giustizia da parte del 'condannato essere verificata avendo esclusivo riguardo ai fatti contestati nel giudizio di merito ed alle responsabilità individuali definitivamente accertate od escluse ed il Mariano non era stato mai accusato dell'omicidio Febbraio.

A seguito del rinvio, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha nuovamente provveduto con ordinanza dei 15 giugno 2017 che, non essendo stata sottoscritta dal Presidente del Collegio è stata annullata da questa Corte di cassazione - Sez. 1 n. 34367 del 2018 - con restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, per la rinnovazione dell'atto nullo.

Il Tribunale di sorveglianza ha quindi emesso nuovo provvedimento datato 10 gennaio 2019 con il quale ha rigettato l'istanza, in quanto risultava che per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per il quale il Mariano era stato condannato quale mandante ed organizzatore, vi erano almeno tre concorrenti nel reato rimasti sconosciuti all'autorità giudiziaria, la cui identità era a conoscenza del Mariano.

Anche questo provvedimento è stato annullato con rinvio da questa Corte di cassazione - Sez. 1, n. 3284 del 2020 - che ha accolto il primo motivo di ricorso con il quale si deduceva che la esistenza dei tre concorrenti nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] rimasti ignoti era stata affermata dal Tribunale di sorveglianza sulla base della lettura della sola sentenza di primo grado relativa a detto omicidio; dalla sentenza di secondo grado risultava che alcuni degli imputati inizialmente assolti erano stati poi condannati in appello, mentre un terzo partecipante al delitto non era stato condannato perché nel frattempo deceduto.

Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 20 maggio 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della emissione della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4-bis legge n. 354 del 1975 nella parte in cui prevede che, ai detenuti per i delitti ivi elencati, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a 2 • norma dell'art. 58-ter stessa legge, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Secondo il ragionamento del Tribunale di sorveglianza, poiché per effetto della sopra citata sentenza della Corte costituzionale, ai fini del conseguimento dei permessi premio, è venuta meno la presunzione assoluta di persistenza dei legami con la criminalità organizzata laddove non sussista una collaborazione effettiva, ha perso rilievo anche la collaborazione impossibile o inesigibile, che rappresentava un presupposto succedaneo della collaborazione effettiva, dovendo comunque essere accertata la mancanza attuale di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata e la impossibilità che tali collegamenti vengano in futuro ripristinati.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta contestualmente la violazione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge n. 354 del 1975 e la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen..

Nello specifico il ricorrente sostiene che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale sopra citata, alle ipotesi già previste dalla legge n. 354 del 1975 in cui i detenuti per i delitti per i reati ostativi di «prima fascia» potevano essere concessi permessi premio — ossia la ipotesi della collaborazione effettiva e quella della collaborazione impossibile o inesigibile — è stata aggiunta una nuova ipotesi corrispondente a quella del detenuto che sceglie di non collaborare con la giustizia.

In tale ultima ipotesi l'onere probatorio a carico del detenuto è, tuttavia, più complesso poiché è necessario che egli dimostri non solo la mancanza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, ma pure la impossibilità che detti collegamenti vengano in futuro ripristinati, mentre tale ulteriore requisito non sussiste laddove il detenuto adduca la impossibilità o l'inesigibilità della collaborazione.

Da tale diverso regime probatorio discende la permanenza dell'interesse del Mariano all'accoglimento della sua originaria istanza fondata sulla impossibilità della sua collaborazione.

Sostiene pure il ricorrente che l'ultima sentenza di annullamento con rinvio pronunciata da questa Corte di cassazione, in quanto emessa successivamente alla sentenza della Corte costituzionale sopra citata, aveva implicitamente affermato la persistenza del suo interesse all'accoglimento della istanza, cosicché con la pronuncia qui impugnata il Tribunale avrebbe violato l'art. 627 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è infondato laddove si denuncia la violazione dell'art.627 cod. proc. pen.

La sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 136 Cost., il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta in data 11 dicembre 2019.

La sentenza n. 3284 del 2020 è stata deliberata in data 27 novembre 2019, antecedentemente alla suddetta pubblicazione; né nella sentenza di annullamento con rinvio è contenuto alcun riferimento alla decisione della Corte costituzionale, cosicché non può affermarsi che questa Corte di cassazione abbia affermato, sia pure solo implicitamente, la persistenza dell'interesse del Mariano all'accoglimento della sua istanza.

2. Il motivo è, invece, fondato laddove il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 354 del 1975.

In origine solo la scelta del detenuto di collaborare con la giustizia, in quanto idonea a dimostrare la rescissione dei suoi legami con il sodalizio criminale, era ritenuta idonea a consentire l'accesso ai permessi premio.

In mancanza di collaborazione, operava una presunzione assoluta di attualità dei collegamenti del condannato con l'organizzazione criminale che impediva l'accesso ai benefici penitenziari.

In seguito, l'art. 4-bis, comma 1-bis, legge n. 354 del 1975, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 68 del 1995, n. 357 del 1994 e 306 del 1993, ha consentito la fruizione dei permessi premio ai detenuti per i quali un'utile collaborazione con la giustizia risultava impossibile o inesigibile purché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

Con la sentenza n. 253 del 2019 la possibilità di accedere ai permessi è stata estesa anche ai condannati che abbiano scelto di non collaborare con la giustizia purché si dimostri non solo la mancanza di attualità di collegamenti, ma pure la esclusione del pericolo del rispristino di tali legami. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in conformità con il più recente orientamento di questa Corte di cassazione (Sez. 1, n. 5553 del 28/01/2020, Grasso, Rv. 279783), che «non può certo dirsi - specie in ragione della segnalata differenza di oggetto della prova - abrogata per incompatibilità la previsione di legge (art. 4- bis co. 1-bis) in tema di collaborazione impossibile o inesigibile.

In presenza di simile accertamento positivo (spettante ex lege al Tribunale) la scelta di non prestare collaborazione assume un significato del tutto neutro, il che - nella logica proposta dalla Corte Costituzionale - consente di circoscrivere la dimostrazione probatoria al parametro della 'esclusione di attualità dei collegamenti'.

Lì dove vi sia l'opzione del silenzio (con richiesta di accesso al beneficio basata in via esclusiva sulla assenza di attuale pericolosità) la dimostrazione probatoria è - come si è notato - più complessa ed include il parametro aggiuntivo (sia pure di problematica aderenza a canoni epistemologici basati sulla materialità dell'oggetto della prova), della assenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti» (vedi anche Sez. 1, n. 29151 del 24/09/2020, Maccarrone, Rv. 279990).

In applicazione del principio sopra esposto, deve escludersi che l'emissione della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale abbia determinato il venir meno dell'interesse del Mariano all'accertamento della impossibilità della sua collaborazione, poiché tale accertamento comporterebbe l'inapplicabilità dell'onere di dimostrare, per l'accesso ai permessi, l'insussistenza del pericolo del futuro ripristino dei suoi collegamenti con il sodalizio criminale.

Il Tribunale di sorveglianza non ha rispettato il principio suddetto, cosicché la decisione qui impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al medesimo Tribunale in diversa composizione.

P.Q.M.

Annu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/05/2021 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 3284 del 2020 - della ordinanza del medesimo Tribunale del 10 gennaio 2019, ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 previo accertamento della ricorrenza del requisito della collaborazione impossibile che, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4, legge cit., consente l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per reati ostativi di «prima fascia». L'istanza era stata inizialmente rigettata dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con provvedimento del 14 maggio 2015, che aveva escluso la ricorrenza del suddetto requisito, in quanto alcuni fatti, ed in particolare l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], non erano stati ancora accertati e il detenuto doveva ritenersi a conoscenza di dati rilevanti concernenti tali delitti. A seguito di ricorso del detenuto, detto provvedimento era stato annullato con rinvio da questa Corte di cassazione - Sez. 1, n. 44136 del 2016 - per vizio di motivazione, dovendo l'oggettiva impossibilità della collaborazione con la giustizia da parte del 'condannato essere verificata avendo esclusivo riguardo ai fatti contestati nel giudizio di merito ed alle responsabilità individuali definitivamente accertate od escluse ed il Mariano non era stato mai accusato dell'omicidio Febbraio. A seguito del rinvio, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha nuovamente provveduto con ordinanza dei 15 giugno 2017 che, non essendo stata sottoscritta dal Presidente del Collegio è stata annullata da questa Corte di cassazione - Sez. 1 n. 34367 del 2018 - con restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, per la rinnovazione dell'atto nullo. Il Tribunale di sorveglianza ha quindi emesso nuovo provvedimento datato 10 gennaio 2019 con il quale ha rigettato l'istanza, in quanto risultava che per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per il quale il Mariano era stato condannato quale mandante ed organizzatore, vi erano almeno tre concorrenti nel reato rimasti sconosciuti all'autorità giudiziaria, la cui identità era a conoscenza del Mariano. Anche questo provvedimento è stato annullato con rinvio da questa Corte di cassazione - Sez. 1, n. 3284 del 2020 - che ha accolto il primo motivo di ricorso con il quale si deduceva che la esistenza dei tre concorrenti nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] rimasti ignoti era stata affermata dal Tribunale di sorveglianza sulla base della lettura della sola sentenza di primo grado relativa a detto omicidio; dalla sentenza di secondo grado risultava che alcuni degli imputati inizialmente assolti erano stati poi condannati in appello, mentre un terzo partecipante al delitto non era stato condannato perché nel frattempo deceduto. Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 20 maggio 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della emissione della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4-bis legge n. 354 del 1975 nella parte in cui prevede che, ai detenuti per i delitti ivi elencati, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a 2 • norma dell'art. 58-ter stessa legge, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Secondo il ragionamento del Tribunale di sorveglianza, poiché per effetto della sopra citata sentenza della Corte costituzionale, ai fini del conseguimento dei permessi premio, è venuta meno la presunzione assoluta di persistenza dei legami con la criminalità organizzata laddove non sussista una collaborazione effettiva, ha perso rilievo anche la collaborazione impossibile o inesigibile, che rappresentava un presupposto succedaneo della collaborazione effettiva, dovendo comunque essere accertata la mancanza attuale di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata e la impossibilità che tali collegamenti vengano in futuro ripristinati. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta contestualmente la violazione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge n. 354 del 1975 e la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.. Nello specifico il ricorrente sostiene che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale sopra citata, alle ipotesi già previste dalla legge n. 354 del 1975 in cui i detenuti per i delitti per i reati ostativi di «prima fascia» potevano essere concessi permessi premio — ossia la ipotesi della collaborazione effettiva e quella della collaborazione impossibile o inesigibile — è stata aggiunta una nuova ipotesi corrispondente a quella del detenuto che sceglie di non collaborare con la giustizia. In tale ultima ipotesi l'onere probatorio a carico del detenuto è, tuttavia, più complesso poiché è necessario che egli dimostri non solo la mancanza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, ma pure la impossibilità che detti collegamenti vengano in futuro ripristinati, mentre tale ulteriore requisito non sussiste laddove il detenuto adduca la impossibilità o l'inesigibilità della collaborazione. Da tale diverso regime probatorio discende la permanenza dell'interesse del Mariano all'accoglimento della sua originaria istanza fondata sulla impossibilità della sua collaborazione. Sostiene pure il ricorrente che l'ultima sentenza di annullamento con rinvio pronunciata da questa Corte di cassazione, in quanto emessa successivamente alla sentenza della Corte costituzionale sopra citata, aveva implicitamente affermato la persistenza del suo interesse all'accoglimento della istanza, cosicché con la pronuncia qui impugnata il Tribunale avrebbe violato l'art. 627 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è infondato laddove si denuncia la violazione dell'art.627 cod. proc. pen. La sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 136 Cost., il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta in data 11 dicembre 2019. La sentenza n. 3284 del 2020 è stata deliberata in data 27 novembre 2019, antecedentemente alla suddetta pubblicazione; né nella sentenza di annullamento con rinvio è contenuto alcun riferimento alla decisione della Corte costituzionale, cosicché non può affermarsi che questa Corte di cassazione abbia affermato, sia pure solo implicitamente, la persistenza dell'interesse del Mariano all'accoglimento della sua istanza. 2. Il motivo è, invece, fondato laddove il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 354 del 1975. In origine solo la scelta del detenuto di collaborare con la giustizia, in quanto idonea a dimostrare la rescissione dei suoi legami con il sodalizio criminale, era ritenuta idonea a consentire l'accesso ai permessi premio. In mancanza di collaborazione, operava una presunzione assoluta di attualità dei collegamenti del condannato con l'organizzazione criminale che impediva l'accesso ai benefici penitenziari. In seguito, l'art. 4-bis, comma 1-bis, legge n. 354 del 1975, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 68 del 1995, n. 357 del 1994 e 306 del 1993, ha consentito la fruizione dei permessi premio ai detenuti per i quali un'utile collaborazione con la giustizia risultava impossibile o inesigibile purché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Con la sentenza n. 253 del 2019 la possibilità di accedere ai permessi è stata estesa anche ai condannati che abbiano scelto di non collaborare con la giustizia purché si dimostri non solo la mancanza di attualità di collegamenti, ma pure la esclusione del pericolo del rispristino di tali legami. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in conformità con il più recente orientamento di questa Corte di cassazione (Sez. 1, n. 5553 del 28/01/2020, Grasso, Rv. 279783), che «non può certo dirsi - specie in ragione della segnalata differenza di oggetto della prova - abrogata per incompatibilità la previsione di legge (art. 4- bis co. 1-bis) in tema di collaborazione impossibile o inesigibile. In presenza di simile accertamento positivo (spettante ex lege al Tribunale) la scelta di non prestare collaborazione assume un significato del tutto neutro, il che - nella logica proposta dalla Corte Costituzionale - consente di circoscrivere la dimostrazione probatoria al parametro della 'esclusione di attualità dei collegamenti'. Lì dove vi sia l'opzione del silenzio (con richiesta di accesso al beneficio basata in via esclusiva sulla assenza di attuale pericolosità) la dimostrazione probatoria è - come si è notato - più complessa ed include il parametro aggiuntivo (sia pure di problematica aderenza a canoni epistemologici basati sulla materialità dell'oggetto della prova), della assenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti» (vedi anche Sez. 1, n. 29151 del 24/09/2020, Maccarrone, Rv. 279990). In applicazione del principio sopra esposto, deve escludersi che l'emissione della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale abbia determinato il venir meno dell'interesse del Mariano all'accertamento della impossibilità della sua collaborazione, poiché tale accertamento comporterebbe l'inapplicabilità dell'onere di dimostrare, per l'accesso ai permessi, l'insussistenza del pericolo del futuro ripristino dei suoi collegamenti con il sodalizio criminale. Il Tribunale di sorveglianza non ha rispettato il principio suddetto, cosicché la decisione qui impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al medesimo Tribunale in diversa composizione. P.Q.M. Annu
Sentenza Cassazione n. 34523/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris