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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 2019

Cassazione n. 26920/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4393/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2001 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2402/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal cons.

LinaRUBINOFATTI [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per c assazione articolato in cinquemotivi nei confronti dell'architetto Vincenzo M ollica , di G enerali Italia [OSCURATO:SOCIETA].,della ditta Edil 2001 di [OSCURATO:PERSONA], oggi cancellat a, della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della ditta C it y s.r.l., per la c assazione della sentenza n.2402 del 2019 emessa dalla Corte di appello di Firenze, pubblicata il 10 ottobre 2019 , notificata il 7.11.2019 (la cui copia notificata è stata regolarmente prodotta).

2. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

4. Questa la vicenda processuale, p er quanto ancora di interesse : [OSCURATO:PERSONA] nel 2006 conveniva in giudizio gli odierni intimati, assumendo di esercitare la commercializzazione di capi di abbigliamento femminile di alta qualità e valore in un locale sito al piano seminterrato di un più vasto fabbricato, di aver subito nel 2005 un allagamento d'acqua proveniente dall'appartamento sovrastante,di proprietà della società City s . r . l ., ove erano in corso , all'epoca , lavori di ristrutturazione eseguiti dall'impresa Edil 2001 di [OSCURATO:PERSONA] sotto la direzione dei lavori dell'architetto Vincenzo M ollica .

C onveniva in giudizio tutti gli intimati per ottenere il risarcimento dei danni , individuandone la causa nella rottura di un tubo utilizzato dalla impresa appaltatrice per l'approvvigionamento dell'acqua in cantiere. [OSCURATO:PERSONA] formulava domanda di risarcimento danni sia per la perdita della merce,in quanto irrimediabilmente danneggiata , sia per il mancato guadagno, legato all’impossibilità di commercializzare la merce danneggiata per la temporanea chiusura del negozio e a l pagamento dei canoni di locazione nel periodo luglio-dicembre 2005, durante i quali non avevapotuto fruire dell’immobile.5.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e condannava [OSCURATO:SOCIETA]., i n solido con la E dil 2001 , al risarcimento dei danni per complessivi euro 137.860,09nonché la [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne la Edil2001, mentre escludeva ogni responsabilità in capo al direttore dei lavori.

6. Ritenendo che la quantificazione dei danni effettuata dal giudice di prime cure non fosse stata soddisfacente , la F erradini proponeva appello, riproponendo anche la domanda nei confronti del direttore dei lavori. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale, per far escludere ogni sua responsabilità con condanna alle spese.

7. La sentenza d'appello qui impugnata accoglieva in parte l'appello principale della Ferradini, provvedendo a concedere la rivalutazione e gli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, previa devalutazione al momento del fatto e successiva rivalutazione anno per anno.

Accoglieva anche l'appello incidentale del Mollica, confermando il rigetto della domanda nei suoi confronti in relazione ai danni verificatesi a carico del locale commerciale condotto in locazione dalla Ferradinie condannando la stessa al pagamento , in favore del direttore dei lavori,delle spese del doppio grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione della Ferradini ha ad oggetto esclusivamente la quantificazione dei danni.

Con il primo motivola ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dei danni agli impianti e alle attrezzature per mancata prova dell'effettivo sostenimento delle spese, i cui costi erano stati indicati dal CTU,e la violazione e falsa applicazione dell'articolo degli artic oli 1223, 2056 e 1590 c.c.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del danno da riduzione degli incassi nel quadrimestre settembre-dicembre 2005 nonché, ai sensi dell'articolo 360 , primo comma numero 5 c.p.c.,l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, indicato nel l'errore di metodo,compiuto dal CTU nel paragonare il quadrimestre settembre- dicembre 2004 con il semestre luglio-dicembre 2005.

Con il terzo motivo,in alternativa o in subordine al secondo , denuncia la nullità della sentenza per motivazione mancante o contraddittoria, sempre in riferimento alla ritenuta inesistenza del danno da minori incassi nel periodo settembre-dicembre 2005.

Con il quarto motivo di rico rso contesta il calcolo della rivalutazione , concessaprevia devalutazione alla data del fatto della somma liquidata e la correlata violazione degli articoli 329 e 342 c.p.c..

Infine,con il quinto motivo di ricorso , in alternativa o in subordine al quarto,denuncia la nullità della sentenza per ultra o extra petizione ex articolo 112 c.p.c. là dove ha disposto la devalutazione della somma riconosciuta a titolo di danni.

Critica il criterio di calcolo adottato in relazione alla rivalutazione integrale dei danni subiti, sostenendo che essa non debba essere eseguita previa devalutazione della somma liquidata al momento del fatto, non avendo nessuna delle parti convenute chiesto la previa devalutazione né avendo il tribunale dichiarato che la somma di euro 137.860,09 fosse frutto di una rivalutazione.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, essendo tutti relativi alla quantificazione del danno subito, e sono accomunati dalla inammissibilità, in quanto le censure in diritto sono del tutto generiche e si traducono in altrettante richieste di riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ovvero nella implicita istanza di rinnovazione dell’apprezzamento in fatto già compiuto dal giudice di merito, del tutto inammissibile in sede di legittimità.

Il quarto e il quinto motivo sono infondati.

La sentenza di appello riconosce il diritto della Ferradini alla rivalutazionedel danno subito, accogliendo la domanda formulata dalla stessa ricorrente al punto cinque dei motivi di appello, ovela Ferradini lamentava appunto l'erroneo mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta al titolo di risarcimento del danno.

In particolare, la sentenza d'appello, a pagina 11 , accoglie il motivo d'appello relativo al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e indica sinteticamente, ma senza alcuna inesattezza, il criterio da seguire per il calcolo, ovvero che lo stesso importo doveva essere prima devalutato e poi rivalutato con maggiorazione degli interessi sulle somme anno per anno rivalutate secondo l ’ indice Istat FOI generale .

Nell’indicare il criterio di calcolo da seguire per una integrale riparazione del danno, la corte d’appello si uniforma al criterio dettato per il calcolo della rivalutazione e interessi già da Cass. n.1712 del 1995, uniformemente seguito dalla giurisprudenza successiva.

Va a tal proposito precisato che il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.).

Il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d'una obbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non s'applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art.1224 c.c.).

Ciò non vuol dire, ovviamente, che la mora debendi in relazione ai fatti illeciti sia priva di effetti.

Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale; (b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento; e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez.

U. Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).

Il ricorso va complessivamente rigettato.

Nulla spese, non avendo gli intimati svolto attività processuali in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravatadall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4393/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2001 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2402/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal cons. LinaRUBINOFATTI [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per c assazione articolato in cinquemotivi nei confronti dell'architetto Vincenzo M ollica , di G enerali Italia [OSCURATO:SOCIETA].,della ditta Edil 2001 di [OSCURATO:PERSONA], oggi cancellat a, della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della ditta C it y s.r.l., per la c assazione della sentenza n.2402 del 2019 emessa dalla Corte di appello di Firenze, pubblicata il 10 ottobre 2019 , notificata il 7.11.2019 (la cui copia notificata è stata regolarmente prodotta). 2. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. 4. Questa la vicenda processuale, p er quanto ancora di interesse : [OSCURATO:PERSONA] nel 2006 conveniva in giudizio gli odierni intimati, assumendo di esercitare la commercializzazione di capi di abbigliamento femminile di alta qualità e valore in un locale sito al piano seminterrato di un più vasto fabbricato, di aver subito nel 2005 un allagamento d'acqua proveniente dall'appartamento sovrastante,di proprietà della società City s . r . l ., ove erano in corso , all'epoca , lavori di ristrutturazione eseguiti dall'impresa Edil 2001 di [OSCURATO:PERSONA] sotto la direzione dei lavori dell'architetto Vincenzo M ollica . C onveniva in giudizio tutti gli intimati per ottenere il risarcimento dei danni , individuandone la causa nella rottura di un tubo utilizzato dalla impresa appaltatrice per l'approvvigionamento dell'acqua in cantiere. [OSCURATO:PERSONA] formulava domanda di risarcimento danni sia per la perdita della merce,in quanto irrimediabilmente danneggiata , sia per il mancato guadagno, legato all’impossibilità di commercializzare la merce danneggiata per la temporanea chiusura del negozio e a l pagamento dei canoni di locazione nel periodo luglio-dicembre 2005, durante i quali non avevapotuto fruire dell’immobile.5. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e condannava [OSCURATO:SOCIETA]., i n solido con la E dil 2001 , al risarcimento dei danni per complessivi euro 137.860,09nonché la [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne la Edil2001, mentre escludeva ogni responsabilità in capo al direttore dei lavori. 6. Ritenendo che la quantificazione dei danni effettuata dal giudice di prime cure non fosse stata soddisfacente , la F erradini proponeva appello, riproponendo anche la domanda nei confronti del direttore dei lavori. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale, per far escludere ogni sua responsabilità con condanna alle spese. 7. La sentenza d'appello qui impugnata accoglieva in parte l'appello principale della Ferradini, provvedendo a concedere la rivalutazione e gli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, previa devalutazione al momento del fatto e successiva rivalutazione anno per anno. Accoglieva anche l'appello incidentale del Mollica, confermando il rigetto della domanda nei suoi confronti in relazione ai danni verificatesi a carico del locale commerciale condotto in locazione dalla Ferradinie condannando la stessa al pagamento , in favore del direttore dei lavori,delle spese del doppio grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione della Ferradini ha ad oggetto esclusivamente la quantificazione dei danni. Con il primo motivola ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dei danni agli impianti e alle attrezzature per mancata prova dell'effettivo sostenimento delle spese, i cui costi erano stati indicati dal CTU,e la violazione e falsa applicazione dell'articolo degli artic oli 1223, 2056 e 1590 c.c. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del danno da riduzione degli incassi nel quadrimestre settembre-dicembre 2005 nonché, ai sensi dell'articolo 360 , primo comma numero 5 c.p.c.,l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, indicato nel l'errore di metodo,compiuto dal CTU nel paragonare il quadrimestre settembre- dicembre 2004 con il semestre luglio-dicembre 2005. Con il terzo motivo,in alternativa o in subordine al secondo , denuncia la nullità della sentenza per motivazione mancante o contraddittoria, sempre in riferimento alla ritenuta inesistenza del danno da minori incassi nel periodo settembre-dicembre 2005. Con il quarto motivo di rico rso contesta il calcolo della rivalutazione , concessaprevia devalutazione alla data del fatto della somma liquidata e la correlata violazione degli articoli 329 e 342 c.p.c.. Infine,con il quinto motivo di ricorso , in alternativa o in subordine al quarto,denuncia la nullità della sentenza per ultra o extra petizione ex articolo 112 c.p.c. là dove ha disposto la devalutazione della somma riconosciuta a titolo di danni. Critica il criterio di calcolo adottato in relazione alla rivalutazione integrale dei danni subiti, sostenendo che essa non debba essere eseguita previa devalutazione della somma liquidata al momento del fatto, non avendo nessuna delle parti convenute chiesto la previa devalutazione né avendo il tribunale dichiarato che la somma di euro 137.860,09 fosse frutto di una rivalutazione. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, essendo tutti relativi alla quantificazione del danno subito, e sono accomunati dalla inammissibilità, in quanto le censure in diritto sono del tutto generiche e si traducono in altrettante richieste di riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ovvero nella implicita istanza di rinnovazione dell’apprezzamento in fatto già compiuto dal giudice di merito, del tutto inammissibile in sede di legittimità. Il quarto e il quinto motivo sono infondati. La sentenza di appello riconosce il diritto della Ferradini alla rivalutazionedel danno subito, accogliendo la domanda formulata dalla stessa ricorrente al punto cinque dei motivi di appello, ovela Ferradini lamentava appunto l'erroneo mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta al titolo di risarcimento del danno. In particolare, la sentenza d'appello, a pagina 11 , accoglie il motivo d'appello relativo al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e indica sinteticamente, ma senza alcuna inesattezza, il criterio da seguire per il calcolo, ovvero che lo stesso importo doveva essere prima devalutato e poi rivalutato con maggiorazione degli interessi sulle somme anno per anno rivalutate secondo l ’ indice Istat FOI generale . Nell’indicare il criterio di calcolo da seguire per una integrale riparazione del danno, la corte d’appello si uniforma al criterio dettato per il calcolo della rivalutazione e interessi già da Cass. n.1712 del 1995, uniformemente seguito dalla giurisprudenza successiva. Va a tal proposito precisato che il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.). Il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d'una obbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non s'applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art.1224 c.c.). Ciò non vuol dire, ovviamente, che la mora debendi in relazione ai fatti illeciti sia priva di effetti. Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale; (b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento; e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U. Sentenza n. 1712 del 17/02/1995). Il ricorso va complessivamente rigettato. Nulla spese, non avendo gli intimati svolto attività processuali in questa sede. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravatadall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo u
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