CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 35507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 419-2021proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimate - avverso la SENTENZA N. 1063/2020 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Bergamo, con sentenza del 15/9/2017, ha accolto l ’ opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed ha, per l ’ effetto , dichiarato l ’ inefficacia della cartella esattorialenotificata il 31/8/2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA]. 2021n.419 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intimato alla società opponente il pagamento della somma di €. 346.210,05in conseguenza della revoca d el finanziamento,a suo tempo concesso, dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. 1.2. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], succeduta a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva a sua volta incorporato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha proposto appello avverso tale sentenza. 1.3. La corte d’appello, con sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello. 1.4. La corte, in particolare e per quanto ancora rileva, dopo aver evidenziato che la società opponente era stata ammessa, a seguito di richiesta del 19/4/2012, al concordato preventivo, omologato con decreto del 25/3/2013, ha , in sostanza, ritenuto che: - le cartelle esattoriali, come si evince dall’art. 25, comma 1bis, del d.P.R. n. 602/1973, non possono essere notificate al debitore sottoposto a procedura concorsuale, salvo che nei casi di revoca dell’ammissione al concordato preventivo o di mancata approvazione dello stesso o di risoluzione o annullamento del concordato;- nel caso di specie, non ricorrendo gli eventi patologici della procedura concorsuale indicati dalla norma, la cartella impugnata è stata , di conseguenza,emessa al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e dev’essere, pertanto, annullata. 1.5. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], con ricorso notificato il 21/12/2020, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione della sentenza. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo e la Banca del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimasteintimate. RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2021n.419 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 2.1. Con l ’ unico motivo articolato , la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione de ll ’ art. 16 8 l.fall.e dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnatanella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la cartella esattoriale non potesse essere notificata alla società opponente in quanto ammessa al concordato preventivo, senza tuttavia considerare che la cartella esattoriale non costituisce un vero e proprio atto esecutivo e può essere, pertanto,emessa anche nei confronti di società ammessa al concordato preventivo. 2.2. Il motivo è fondato. Questa Corte, in effetti, ha di recente ribadito il principio, pienamente condiviso dal collegio, secondo il quale l a cartella esattoriale, quale atto che accorpandoin sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto non determina l’inizio della procedura esecutiva, si sottrae al divieto di cui all’art. 168 l.fall., il quale impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente e al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell’obbligazione del debitore concordatario; con la consegue nza che deve ritenersi ammissibile tanto la notificazione della cartella anche dopo l’apertura del concordato preventivo , quanto, ove si tratti del primo atto impositivo, la relativa impugnazione da parte del debitore (Cass. n. 31560 del 2022; conf.Cass. n. 9440 del 2019; Cass. n. 24880del 2020). 2.3. L’inizio dell’azione esecutiva, vietata dall’art. 168 l.fall., dev’essere, infatti, ricondotta non all’emissione e alla notifica della cartella di pagamento, rappresentando quest’ultima atto assimilabile al precetto, ma soltanto all’inizio della vera e propria procedura esecutiva, con la conseguenza che, da un lato, lacartella esattoriale, quale atto che “accorpa” Ric. 2021n.419 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 in ś le funzioni di titolo esecutivo e precetto, non rientra nel divieto di cui all’art. 168 cit., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale il contenuto dell’obbligazione del debitore concordatario (Cass. n. 23806 del 2020, in motiv.) e, dall’altro, che, una volta notificata la cartella, il contribuente, pur in pendenza della procedura di concordato preventivo, ha senz’altro la legittimazione a proporre la relativa impugnazione, specie nel caso in cui la stessa rappresenti il primo atto impositivo(Cass. n. 31560 del 2022, in motiv.). 2.4. Né può in senso contrario invocarsi, come ha fatto la corte d’appello,l’ art. 25, comma 1 bis , del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui, in deroga alle disposizioni ordinarie in tema di decadenza, prevede che,per i crediti anteriori alla pubblicazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo , non ancora iscritti a ruolo, l’agente deve notific are la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che ne revochi l’ammissione ovvero dichiari la sua mancata approvazione ai sensi degli artt. 173-179 l.fall. ovvero della sentenza che ne dichiari la risoluzione ovvero l’annullamento a norma dell’a rt. 186 l.fall.: - intanto, perché la norma in esame fa espresso riferimento alle cartelle emesse per le imposte dirette ed indirette e non trova , dunque, a pplicazione nelle ipotesi , come quella in esame,in cui l’iscrizione a ruolo verta, al contrario, su crediti di natura diversa, come quello al recupero di un finanziamento revocato; -in secondo luogo, perch́ l’ operativi tà del termine previsto dall’art. 25, comma 1-bis, del d.P.R. n. 602 cit. è connessa a talune specifiche situazioni , puntualmente individuate dal legislatore, in cui la procedura di concordato ha Ric. 2021n.419 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 avuto esito negativo, nel senso che la norma, allo scopo di “consentire all’Amministrazione finanziaria di recuperare il credito tributario una volta che le soluzioni alla crisi d’impresa evocate abbiano avuto un esito patologico”, assegna all’agente per la riscossione “un termine ad hoc per il recupero del credito tributario rimasto insoddisfatto in seno alla procedura concordataria ovvero all’accordo”, senza, tuttavia, impedire che lo stesso, al di fuori delle predette ipotesi, possa procedere , secondo le regole ordinariee nei termini ivi previsti, alla notifica della cartella di pagamentoanche dopo che il debitore sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo (Cass. n. 31560 del 2022, in motiv.). 3. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Brescia che, in differente composizione, provvederà sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Brescia che, in differente composizione, provvederà alt