CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07618/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40547/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con l'abbreviato alle pene di legge per violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che Ilmputato ricorre per cassazione sulla base di un solo motivo e cioè per violazione di legge sulla pena; Rilevato che la motivazione sulla pena è corretta, perché il Giudice in primo grado è partito da una pena detentiva base di anni 1 di reclusione, tenuto conto delle diverse tipologie di stupefacente e delle diverse quantità, e che la Corte territoriale ha corretto la riduzione per l'abbreviato pervenendo alla pena detentiva di mesi 8 di reclusione; Rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una motivazione della pena ulteriore rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen., allorché si è al di sotto del medio edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] 'si Here estensore qij Il Presidente