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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 33545/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Locri avverso la sentenza in data 15/07/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 luglio 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il riconoscimento agli effetti del d.lgs. n. 161 del 2010 della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Anversa in data 7 giugno 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione age,artt. 3 e 12 d.lgs. n. 10 del 2021, 731 e 733 cod. proc. pen.

Rileva che nel fascicolo erano contenuti solo atti in lingua straniera, salva la nota di accompagnamento a firma del Pubblico ministero presso la Corte di appello di Anversa e la richiesta di trasferimento per l'esecuzione della pena.

Era in lingua straniera anche la copia della sentenza emessa dall'Autorità belga, mentre ai fini della decisione, dovendosi applicare il combinato disposto degli artt. 731 e 733 cod. proc. pen., avrebbe dovuto acquisirsi con gli strumenti di cooperazione giudiziaria anche la copia della decisione, integralmente tradotta, essendo erroneo l'assunto della Corte territoriale, secondo cui la richiesta della traduzione avrebbe costituito una mera facoltà, ciò tanto più in considerazione della necessità di una verifica della conformità della decisione ai canoni del giusto processo.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sentenza, in quanto non conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Costituisce ragione di preclusione la circostanza che l'imputato non sia stato citato a comparire in giudizio.

E nel caso di specie il ricorrente non aveva avuto legale conoscenza del procedimento, non essendogli stato notificato il decreto di citazione benché risultasse che il predetto aveva indicato come proprio domicilio quello di [OSCURATO:PERSONA], C.da Ricciolio.

Dopo la citazione per l'udienza camerale dinanzi alla Corte di appello il ricorrente aveva appreso di essere stato giudicato e condannato all'estero, avendo inoltre appreso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] lo aveva difeso senza alcun formale mandato e che lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva a suo tempo eccepito la relativa nullità.

Indebitamente la Corte aveva respinto tale doglianza osservando che dal certificato trasmesso emergeva che l'imputato non era stato giudicato in contumacia.

In tale prospettiva era stata avanzata istanza di verificare come si fosse perfezionata la vocatio in ius del ricorrente, ma la Corte aveva respinto la richiesta.

Avrebbe dovuto ritenersi parimenti illogica l'affermazione che comunque il ricorrente era stato difeso, a fronte del fatto che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva operato in assenza di formale mandato.

La mancata conoscenza del processo avrebbe potuto reputarsi irrilevante solo nel caso in cui il ricorrente si fosse sottratto, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, essendo altresì mancato anche un mero tentativo di notifica al domicilio a suo tempo indicato.

Ricorreva dunque una causa di preclusione al riconoscimento, essendo comunque onere della Corte verificare se fossero stati esperiti infruttuosi tentativi per portare la citazione a conoscenza dell'imputato.

3. Con successive memorie hanno presentato motivi aggiunti i difensori nominati per il giudizio di cassazione, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA].

In tali scritti si segnala come la disciplina desumibile dal diritto europeo e soprattutto dalle disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e gli insegnamenti delle Corti europee, condivisi dalla Corte di cassazione, consentano di concludere che deve essere assicurata la conoscenza del processo e che solo nel caso in cui, nonostante ragionevoli sforzi, non sia stato possibile addivenire a tale risultato, il soggetto interessato ha diritto ad un nuovo grado di giudizio e la facoltà di presentare nuove prove.

Nel caso di specie tale risultato non era stato assicurato, a fronte dell'omessa citazione dell'imputato, essendosi proceduto a consegna dell'avviso nelle mani del Procuratore del Re in assenza di domiciliazione nota, quando risultava un domicilio che era stato dichiarato in sede di indagini.

Si citano a tal fine arresti delle Corte di Strasburgo, della Corte di Giustizia dell'Unione europea e della Corte di cassazione, riferiti anche a casi riguardanti processi celebrati in Belgio.

4. Ha inviato la requisitoria il Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è, di per sé, infondato.

L'assunto difensivo muove dal presupposto che debbano applicarsi nell'ambito della procedura di riconoscimento le norme dettate dal codice di procedura penale e primariamente gli articoli 730 o 731 e 733 cod. proc. pen.

Va tuttavia rilevato che il riconoscimento è stato disposto agli effetti del d.lgs. n. 161 del 2010, che ha dato attuazione alla decisione quadro n. 909/2008/GAI.

Orbene, ai sensi dell'art. 23 della citata decisione quadro, è prevista la traduzione del solo certificato e non anche della sentenza, salva la dichiarazione depositata dallo Stato membro presso il segretariato generale del Consiglio in qualità di Stato di esecuzione, riferita alla possibilità che nel caso in cui il certificato risulti insufficiente per decidere sull'esecuzione, possa richiedersi che la sentenza o talune sue parti siano corredate da traduzione nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione.

Tale meccanismo ha trovato piena attuazione nel d.lgs. n. 161 del 2010, il cui art. 12 al primo comma in effetti prevede la traduzione del solo certificato e al comma 3 stabilisce che in caso di incompletezza del certificato, di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza di condanna o comunque quando il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena, la Corte di appello, anche tramite il Ministero della Giustizia, possa formulare richiesta di trasmissione di un nuovo certificato o della sentenza tradotta in lingua italiana.

Va peraltro aggiunto che nella diversa prospettiva dell'assicurazione delle garanzie previste dalla direttiva n. 2010/64/UE, riguardante il solo Stato della condanna, l'art. 164 del codice di procedura penale belga prevede l'obbligo della traduzione in favore dell'imputato alloglotta, adempimento di cui non è stata allegata l'omissione.

Sta di fatto che la disciplina applicabile in questa sede assume natura di normativa speciale, prevalente su quella dettata dal codice di procedura penale, peraltro richiamata dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 161 cit., solo in via residuale.

Ciò, detto per inciso, vale in generale in presenza di disposizioni che assumano carattere di specialità e che comunque siano destinate a prevalere, come deve rilevarsi, ad es., con riguardo a quanto previsto dalla legge 3 luglio 1989, n. 257, che - in relazione agli Stati parti del Consiglio d'Europa - ha attuato nel nostro Paese la disciplina del trasferimento e dell'esecuzione delle sentenze penali di condanna oggetto della Convenzione del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, il cui art. 1, comma, 1 prevede l'obbligo della traduzione della sentenza straniera.

Corretta risulta in definitiva la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello in ordine all'obbligatorietà della traduzione del certificato e non anche della sentenza. 2, Il secondo motivo è almeno parzialmente fondato, nei termini che seguono.

2.1. Il tema di fondo è costituito dalla conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato e dall'osservanza delle garanzie a tal fine previste.

E' stato dedotto che l'imputato, pur avendo indicato a suo tempo un domicilio in Italia, non era stato raggiunto da alcuna notifica, nel presupposto che quell'indicazione non fosse rilevante.

E' stato in tale prospettiva rilevato che la mancata conoscenza del processo non avrebbe potuto consentire il riconoscimento della sentenza, pronunciata senza il rispetto delle garanzie.Sul punto la Corte territoriale si è limitata a rilevare che dalle risultanze del certificato trasmesso risultava che l'imputato non era stato giudicato in contumacia.

2.2. Va peraltro rilevato che il certificato inviato nella lingua originale contiene un'indicazione diversa, relativa al fatto che l'imputato aveva avuto conoscenza del processo e si era difeso tramite un difensore, da lui scelto o nominato dal Governo, che aveva in concreto esercitato il mandato difensivo.

Ma a questo punto si determina una ragione di insanabile incertezza in ordine all'effettivo contenuto del certificato e alle modalità di conoscenza del processo da parte dell'imputato.

E' pacifico che il predetto è stato difeso in primo e in secondo grado dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo quanto sostenuto dalla difesa, ha agito in assenza di mandato.

Nel parere pro -ventate dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si indica che egli ha agito senza procura speciale.

2.3. Sulla base di quanto fin qui rilevato appare evidente il vizio che inficia la sentenza impugnata.

Dovendosi tener conto delle indicazioni contenute nel certificato, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 161 del 2010, dopo le modifiche introdotte dall'art. 3 legge n. 31 del 2016, risulta che la sentenza si fondi su un presupposto non corrispondente al vero e che comunque essa non dà risposta sul punto alle deduzioni difensive, volte almeno a prospettare l'inidoneità a fini della conoscenza del processo della circostanza che l'imputato fosse stato difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Tale lacuna, che si traduce anche in una violazione di legge in ordine al rispetto della disciplina vigente, mutuata dalla decisione quadro 2008/909/GAI, impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà, se del caso anche avvalendosi dell'invio di nuovo certificato o della congrua traduzione del certificato inviato e tramite le opportune acquisizioni, anche informative, in merito alla veste assunta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ad eliminare la ragione di incertezza evidenziata.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Manda alla cancelleria per gli adempimenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Locri avverso la sentenza in data 15/07/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 luglio 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il riconoscimento agli effetti del d.lgs. n. 161 del 2010 della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Anversa in data 7 giugno 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione age,artt. 3 e 12 d.lgs. n. 10 del 2021, 731 e 733 cod. proc. pen. Rileva che nel fascicolo erano contenuti solo atti in lingua straniera, salva la nota di accompagnamento a firma del Pubblico ministero presso la Corte di appello di Anversa e la richiesta di trasferimento per l'esecuzione della pena. Era in lingua straniera anche la copia della sentenza emessa dall'Autorità belga, mentre ai fini della decisione, dovendosi applicare il combinato disposto degli artt. 731 e 733 cod. proc. pen., avrebbe dovuto acquisirsi con gli strumenti di cooperazione giudiziaria anche la copia della decisione, integralmente tradotta, essendo erroneo l'assunto della Corte territoriale, secondo cui la richiesta della traduzione avrebbe costituito una mera facoltà, ciò tanto più in considerazione della necessità di una verifica della conformità della decisione ai canoni del giusto processo. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sentenza, in quanto non conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Costituisce ragione di preclusione la circostanza che l'imputato non sia stato citato a comparire in giudizio. E nel caso di specie il ricorrente non aveva avuto legale conoscenza del procedimento, non essendogli stato notificato il decreto di citazione benché risultasse che il predetto aveva indicato come proprio domicilio quello di [OSCURATO:PERSONA], C.da Ricciolio. Dopo la citazione per l'udienza camerale dinanzi alla Corte di appello il ricorrente aveva appreso di essere stato giudicato e condannato all'estero, avendo inoltre appreso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] lo aveva difeso senza alcun formale mandato e che lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva a suo tempo eccepito la relativa nullità. Indebitamente la Corte aveva respinto tale doglianza osservando che dal certificato trasmesso emergeva che l'imputato non era stato giudicato in contumacia. In tale prospettiva era stata avanzata istanza di verificare come si fosse perfezionata la vocatio in ius del ricorrente, ma la Corte aveva respinto la richiesta. Avrebbe dovuto ritenersi parimenti illogica l'affermazione che comunque il ricorrente era stato difeso, a fronte del fatto che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva operato in assenza di formale mandato. La mancata conoscenza del processo avrebbe potuto reputarsi irrilevante solo nel caso in cui il ricorrente si fosse sottratto, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, essendo altresì mancato anche un mero tentativo di notifica al domicilio a suo tempo indicato. Ricorreva dunque una causa di preclusione al riconoscimento, essendo comunque onere della Corte verificare se fossero stati esperiti infruttuosi tentativi per portare la citazione a conoscenza dell'imputato. 3. Con successive memorie hanno presentato motivi aggiunti i difensori nominati per il giudizio di cassazione, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]. In tali scritti si segnala come la disciplina desumibile dal diritto europeo e soprattutto dalle disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e gli insegnamenti delle Corti europee, condivisi dalla Corte di cassazione, consentano di concludere che deve essere assicurata la conoscenza del processo e che solo nel caso in cui, nonostante ragionevoli sforzi, non sia stato possibile addivenire a tale risultato, il soggetto interessato ha diritto ad un nuovo grado di giudizio e la facoltà di presentare nuove prove. Nel caso di specie tale risultato non era stato assicurato, a fronte dell'omessa citazione dell'imputato, essendosi proceduto a consegna dell'avviso nelle mani del Procuratore del Re in assenza di domiciliazione nota, quando risultava un domicilio che era stato dichiarato in sede di indagini. Si citano a tal fine arresti delle Corte di Strasburgo, della Corte di Giustizia dell'Unione europea e della Corte di cassazione, riferiti anche a casi riguardanti processi celebrati in Belgio. 4. Ha inviato la requisitoria il Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è, di per sé, infondato. L'assunto difensivo muove dal presupposto che debbano applicarsi nell'ambito della procedura di riconoscimento le norme dettate dal codice di procedura penale e primariamente gli articoli 730 o 731 e 733 cod. proc. pen. Va tuttavia rilevato che il riconoscimento è stato disposto agli effetti del d.lgs. n. 161 del 2010, che ha dato attuazione alla decisione quadro n. 909/2008/GAI. Orbene, ai sensi dell'art. 23 della citata decisione quadro, è prevista la traduzione del solo certificato e non anche della sentenza, salva la dichiarazione depositata dallo Stato membro presso il segretariato generale del Consiglio in qualità di Stato di esecuzione, riferita alla possibilità che nel caso in cui il certificato risulti insufficiente per decidere sull'esecuzione, possa richiedersi che la sentenza o talune sue parti siano corredate da traduzione nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione. Tale meccanismo ha trovato piena attuazione nel d.lgs. n. 161 del 2010, il cui art. 12 al primo comma in effetti prevede la traduzione del solo certificato e al comma 3 stabilisce che in caso di incompletezza del certificato, di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza di condanna o comunque quando il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena, la Corte di appello, anche tramite il Ministero della Giustizia, possa formulare richiesta di trasmissione di un nuovo certificato o della sentenza tradotta in lingua italiana. Va peraltro aggiunto che nella diversa prospettiva dell'assicurazione delle garanzie previste dalla direttiva n. 2010/64/UE, riguardante il solo Stato della condanna, l'art. 164 del codice di procedura penale belga prevede l'obbligo della traduzione in favore dell'imputato alloglotta, adempimento di cui non è stata allegata l'omissione. Sta di fatto che la disciplina applicabile in questa sede assume natura di normativa speciale, prevalente su quella dettata dal codice di procedura penale, peraltro richiamata dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 161 cit., solo in via residuale. Ciò, detto per inciso, vale in generale in presenza di disposizioni che assumano carattere di specialità e che comunque siano destinate a prevalere, come deve rilevarsi, ad es., con riguardo a quanto previsto dalla legge 3 luglio 1989, n. 257, che - in relazione agli Stati parti del Consiglio d'Europa - ha attuato nel nostro Paese la disciplina del trasferimento e dell'esecuzione delle sentenze penali di condanna oggetto della Convenzione del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, il cui art. 1, comma, 1 prevede l'obbligo della traduzione della sentenza straniera. Corretta risulta in definitiva la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello in ordine all'obbligatorietà della traduzione del certificato e non anche della sentenza. 2, Il secondo motivo è almeno parzialmente fondato, nei termini che seguono. 2.1. Il tema di fondo è costituito dalla conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato e dall'osservanza delle garanzie a tal fine previste. E' stato dedotto che l'imputato, pur avendo indicato a suo tempo un domicilio in Italia, non era stato raggiunto da alcuna notifica, nel presupposto che quell'indicazione non fosse rilevante. E' stato in tale prospettiva rilevato che la mancata conoscenza del processo non avrebbe potuto consentire il riconoscimento della sentenza, pronunciata senza il rispetto delle garanzie.Sul punto la Corte territoriale si è limitata a rilevare che dalle risultanze del certificato trasmesso risultava che l'imputato non era stato giudicato in contumacia. 2.2. Va peraltro rilevato che il certificato inviato nella lingua originale contiene un'indicazione diversa, relativa al fatto che l'imputato aveva avuto conoscenza del processo e si era difeso tramite un difensore, da lui scelto o nominato dal Governo, che aveva in concreto esercitato il mandato difensivo. Ma a questo punto si determina una ragione di insanabile incertezza in ordine all'effettivo contenuto del certificato e alle modalità di conoscenza del processo da parte dell'imputato. E' pacifico che il predetto è stato difeso in primo e in secondo grado dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo quanto sostenuto dalla difesa, ha agito in assenza di mandato. Nel parere pro -ventate dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si indica che egli ha agito senza procura speciale. 2.3. Sulla base di quanto fin qui rilevato appare evidente il vizio che inficia la sentenza impugnata. Dovendosi tener conto delle indicazioni contenute nel certificato, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 161 del 2010, dopo le modifiche introdotte dall'art. 3 legge n. 31 del 2016, risulta che la sentenza si fondi su un presupposto non corrispondente al vero e che comunque essa non dà risposta sul punto alle deduzioni difensive, volte almeno a prospettare l'inidoneità a fini della conoscenza del processo della circostanza che l'imputato fosse stato difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Tale lacuna, che si traduce anche in una violazione di legge in ordine al rispetto della disciplina vigente, mutuata dalla decisione quadro 2008/909/GAI, impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà, se del caso anche avvalendosi dell'invio di nuovo certificato o della congrua traduzione del certificato inviato e tramite le opportune acquisizioni, anche informative, in merito alla veste assunta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ad eliminare la ragione di incertezza evidenziata. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Manda alla cancelleria per gli adempimenti