CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 28541/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587),che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 277, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 288, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende, - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 460/2019 depositata il 12/03/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] 277 ha impugnato gli avvisi di liquidazione con cui è stata revocata, in considerazione dell’intervenuta abrogazione per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, l’agevolazione di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973 relativamente all’acquisto, in data 25 ottobre 2014, di tre diversi appezzamenti di terreno agricolo o di accertamento. 2.Il ricorso è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale, secondo cui “la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 all’art. 1 comma 47 porta la interpretazione autentica della norma in esame confermando i benefici previsti dal succitato d.P.R. 601/73 all’art. 9 anche a seguito della successiva norma dell’art. 10 del d.lgs. 23/2011”. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermando la natura innovativa e non interpretativa della legge di stabilità del 2017, ma ha accolto la richiesta, formulata in via subordinata dalla contribuente, di applicare la tassazione prevista per la piccola proprietà contadina dall’art. 4, comma 4-bis, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, escludendo l’applicabilità della giurisprudenza di legittimità riferita alla diversa ipotesi di decadenza dalla agevolazione invocata e precisando che “l’Ufficio, nel negare la tassazione richiesta, avrebbe dovuto applicare la tassazione prevista nell’art. 2 (comma 4-bis del d.l. n. 194 del 2009) indipendentemente dalla richiesta di parte, che non l’aveva formulata perché aveva optato – sia pure erroneamente –per altra ipotesi di tassazione”. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, formulando un unico motivo. 5.Ha resistito, con contro-ricorso, la contribuente, che ha proposto ricorso incidentale. 6.Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 13 settembre 2022. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ha dedotto, con un unico motivo, la violazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1^ n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, convertito in l. n. 25 del 2010, in combinato disposto con gli artt. 16,41 e 42 del d.P.R. n. 131 del 1986, atteso che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i poteri di accertamento e valutazione dell’imposta di registro si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché è inammissibile la richiesta di una nuova agevolazione in luogo di quella richiesta dalla parte al momento dell’atto, non solo nell’ipotesi di sopravvenuta decadenza, ma anche in quella di assenza originaria dei presupposti. 2.La contribuente costituitasi ha sostenuto l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso ed ha, altresì, proposto ricorso incidentale, deducendo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 e 1, comma 47, della l. n. 232 del 2016, in quanto non investite dall’abrogazione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 le agevolazioni fiscali per i territori montani, come chiarito anche dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 2.225 del 5 febbraio 2014. 3. In via preliminare deve ribadirsi che nel giudizio di cassazione, la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380-bis.1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380 bisc.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta nella discrezionalità del collegio giudicante, che ben può escluderne la ricorrenza in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Sez. U, n. 14437 del 5/06/2018, Rv. 649623 -01). 4. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la trattazione della causa debba essere rimessa in pubblica udienza in considerazione della particolare rilevanza delle questioni sottese sia al ricorso incidentale sia a quello principale: 1) valenza innovativa o meramente interpretativa dell’art. 1, comma 47, della l. 232 del 2016, che ha aggiunto alla fine dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011 le parole “e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973”, sicché l’attuale testo in vigore è il seguente: “in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni ……. E’, altresì, esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie …. delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601”; 2) la sussistenza di un onere, in capo all’Agenzia delle Entrate, di individuare ed applicare la disciplina tributaria più favorevole al contribuente, che abbia fatto riferimento a disposizioni erronee e/o non in vigore, indicando, però, i presupposti di fatto di altri trattamenti di favore. 4.1.La prima questione presuppone l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23 del 2011 nella sua originaria formulazione, ai sensi della quale “in relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 (atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi) sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali”, rispetto alla quale la stessa Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare del 21 febbraio 2014, n. 2E, precisando al par. 9, che l’abrogazione disposta non opera “in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita” (ai quali sembra riconducibile l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ai sensi del quale nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali). Tale questione si intreccia con quella pure complessa della possibilità di utilizzare la tecnica legislativa del rinvio relativamente a norma abrogata, al solo fine di introdurla nuovamente nell’ordinamento. 4.2. La soluzione della seconda questione impone: di stabilire se, nella individuazione del trattamento tributario applicabile, l’Agenzia delle Entrate abbia l’onere, in virtù del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare il suo rapporto con il contribuente, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, di correggere gli eventuali errori (immediatamente percepibili) che quest’ultimo abbia commesso in suo danno; di confrontarsi con l’orientamento non recentissimo, secondo cui le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l'indispensabilità di un'istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegati i benefici (quale, ad esempio, quella di destinare l'immobile a propria abitazione) o nell'indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall'Amministrazione (v. Sez. 5, n. 23588 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 620012 – 01, che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato il diritto al rimborso della differenza tra l'imposta di registro nella misura ordinaria, applicata dall' Ufficio, e quella ridotta prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, per immobili compravenduti in aree incluse in piani urbanistici particolareggiati regolarmente approvati, non avendo dichiarato il contribuente, al momento della stipula dell'atto di compravendita, di volersi avvalere delle predette agevolazioni); di verificare se possa ritenersi assimilabile la situazione del contribuente che abbia indicato erroneamente un’agevolazione tributaria non più in vigore, di cui, pertanto, non possa fruire, con quella del contribuente che, invece, pur avendo usufruito di un beneficio correttamente indicato, ne sia decaduto per comportamenti successivi. 5. In conclusione, va disposta la rimessione della causa dall’adunanza camerale all’udienza pubblica. P.Q.M. La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per la rimessione della causa all’u