CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 1996
Cassazione n. 43908/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05NKXS6) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/04/1996 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-3, sul dedotto uso "esclusivamente" personale della sostanza stupefacente, smentito dalla Corte di appello sulla base di specifiche circostanze che deponevano per la destinazione illecita, che rendevanci ertanto irrilevante la documentazione di mera dipendenza del ricorrente dall'uso di sostanze stupefacenti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3,V41