Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:294
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0343
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
16 aprile 2026 (
*1
)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 24 – Domanda di assistenza – Articolo 12
bis
– Nozione di “molestia psicologica” – Molestie passive o collettive – Rigetto di una domanda di assistenza – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»
Nella causa C‑343/23 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 31 maggio 2023,
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
, residente in Auderghem (Belgio), rappresentato da N. de Montigny, avocate,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
, rappresentato da A. Ireland e R. Spáč, in qualità di agenti, assistiti da L. Lence de Frutos, abogada, e da M. [OSCURATO:PERSONA], avocat,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della seconda sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi (relatore), giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 aprile 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/SEAE (
T‑113/22
; in prosieguo: la sentenza impugnata,
EU:T:2023:154
), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del 15 giugno 2021 con la quale il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ha parzialmente respinto la sua domanda di assistenza presentata il 18 febbraio 2021 (in prosieguo: la «decisione che respinge parzialmente la domanda di assistenza») ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), nonché dell’accordo transattivo concluso tra le parti il 9 febbraio 2021 (in prosieguo: l’ «accordo transattivo») e dell’asserita decisione implicita di promuoverlo al grado AD 14 con effetto retroattivo al 1
o
gennaio 2018, quale sarebbe stata portata a sua conoscenza con la trasmissione del suo foglio paga del mese di maggio 2021, e, dall’altro, al risarcimento del danno materiale e morale che egli avrebbe subito a causa del comportamento del SEAE.
Contesto normativo
2
L’articolo 12
bis
dello Statuto prevede quanto segue:
«1. Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale.
2. Il funzionario vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall’istituzione. Il funzionario che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall’istituzione, nella misura in cui abbia agito onestamente.
3. Per “molestia psicologica” si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona.
(…)».
3
L’articolo 24 dello Statuto è così formulato:
«L’Unione [europea] assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.
Essa risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile».
Fatti della controversia
4
Gli antefatti di causa sono esposti ai punti da 2 a 20 della sentenza impugnata nei seguenti termini:
«2
Il ricorrente è un funzionario del SEAE.
3
Egli ha iniziato la sua vita professionale presso il servizio diplomatico francese. Il 1
o
maggio 1990 è entrato in servizio presso la Commissione delle Comunità europee. Nel settembre 2010 è stato assegnato al SEAE, dove è stato assistente del segretario generale esecutivo, A, fino al febbraio 2015. Tra marzo 2015 e agosto 2016, il ricorrente era inizialmente assistente e successivamente consigliere presso il segretario generale esecutivo, B. Il 1
o
giugno 2016 il ricorrente è stato nominato consigliere presso la segretaria generale esecutiva, C. Dal 1
o
gennaio 2017, egli esercita le funzioni di consigliere presso il segretario generale aggiunto incaricato della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e della risposta alle crisi, vale a dire inizialmente D e, a partire dal 1
o
maggio 2020, E.
4
Poiché il suo nome non è stato iscritto nell’elenco dei funzionari proposti per la promozione al grado AD 14 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017, il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale per contestare la decisione del SEAE del 9 novembre 2017 di non promuoverlo. Con sentenza del 10 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/SEAE [
T‑372/18
, (…)
EU:T:2019:734
], il Tribunale ha annullato detta decisione con la motivazione che le disposizioni generali di esecuzione applicate dal SEAE all’esercizio di promozione 2017 erano irregolari in quanto non consentivano uno scrutinio comparativo e obiettivo dei meriti dei funzionari.
5
Il 6 agosto 2020, il ricorrente ha adito il Tribunale presentando un ricorso di annullamento dell’asserita decisione del SEAE di non eseguire la sentenza del 10 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/SEAE [
T‑372/18
, (…)
EU:T:2019:734
], nonché delle decisioni di rigetto delle sue candidature per i posti di capo delegazione dell’Unione europea in Corea, in Uzbekistan e in Macedonia del [OSCURATO:PERSONA]. Egli ha altresì chiesto l’annullamento della decisione del SEAE di non concedergli l’accesso ai documenti relativi a tali procedure, in particolare ai dati comparativi dei candidati selezionati durante la procedura di preselezione. Con ordinanza del 12 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/SEAE [
T‑507/20
, (…)
EU:T:2021:95
], tale causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale in seguito all’[accordo transattivo].
6
Secondo i termini dell’accordo transattivo, il SEAE si è impegnato a promuovere il ricorrente al grado AD 14, primo scatto, con effetto retroattivo al 1
o
gennaio 2018 (punto 1 dell’accordo transattivo). Il SEAE si è inoltre impegnato a fornire al ricorrente gli elementi connessi alle qualifiche e all’esperienza professionale dei candidati che il comitato di valutazione aveva ritenuto corrispondere meglio ai criteri di preselezione che erano stati poi presi in considerazione per la comparazione dei titoli e dei meriti dei candidati selezionati nelle procedure di preselezione per i posti di capo delegazione dell’Unione in Macedonia del [OSCURATO:PERSONA], in Algeria, in Azerbaigian e in Norvegia, nonché per il posto di direttore Africa settentrionale e [OSCURATO:PERSONA] in seno al SEAE, nel rispetto delle norme di diritto applicabili e, per quanto riguarda in particolare le norme in materia di protezione dei dati, in linea con il parere del responsabile della protezione dei dati del SEAE (punto 2 dell’accordo transattivo).
7
Il 18 febbraio 2021 il ricorrente ha presentato una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto riguardante, nella loro qualità di superiori gerarchici successivi, l’ex segretaria generale esecutiva del SEAE, C, uno degli ex segretari generali aggiunti del SEAE, D, e uno degli attuali segretari generali aggiunti del SEAE, E, nonché il direttore generale del bilancio e dell’amministrazione, F.
8
Con messaggio di posta elettronica del 22 febbraio 2021 inviato [a] F, il ricorrente ha invitato quest’ultimo a confermare che il SEAE non aveva obiezioni alla divulgazione dei documenti che accompagnavano [tale] domanda di assistenza (…) agli organi giurisdizionali e amministrativi belgi nell’ambito di un procedimento di denuncia presso l’auditorat du travail de Bruxelles (Ispettorato del lavoro di Bruxelles, Belgio). Inoltre, il ricorrente ha indicato in tale messaggio di posta elettronica di voler accertarsi dell’assenza di obiezioni di principio da parte del SEAE al fatto che egli esponesse i fatti sintetizzati in detta domanda a uno o più membri del Parlamento europeo. Nella sua risposta, trasmessa con messaggio di posta elettronica del 23 febbraio 2021, F ha invitato il ricorrente a presentare una domanda ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto e a identificare i documenti nonché i destinatari e la finalità della trasmissione dei documenti prevista. Per quanto riguarda l’intenzione del ricorrente di chiedere l’intervento di taluni membri del Parlamento, F ha indicato che una siffatta iniziativa non sarebbe stata oggetto del procedimento previsto all’articolo 19 dello Statuto. In un messaggio di posta elettronica del 24 febbraio 2021 indirizzato a F, il ricorrente ha invitato il SEAE a indicargli se taluni dei documenti allegati alla sua domanda di assistenza “non [avrebbero potuto] essere comunicati all’[a]uditorat du [t]ravail de Bruxelles (Ispettorato del lavoro di Bruxelles)”.
9
Il 1
o
marzo 2021 il ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento delle decisioni di rigetto delle candidature da lui presentate, da un lato, per il posto di direttore Africa del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, per il posto di capo delegazione dell’Unione in Canada. Con sentenza del 6 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/SEAE [
T‑129/21
, (…)
EU:T:2022:424
], il Tribunale ha respinto tale ricorso. [Il ricorrente ha proposto un’impugnazione contro tale sentenza del Tribunale, che la Corte ha respinto con la sentenza del 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/SEAE (
C‑595/22 P
,
EU:C:2023:884
)].
10
Con messaggio di posta elettronica del 28 aprile 2021, la direttrice delle risorse umane, G, ha trasmesso al ricorrente un’analisi preliminare della sua domanda di assistenza, nella quale si indicava che l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”) intendeva avviare un’indagine amministrativa per quanto riguardava C ed E. Per contro, per quanto riguarda le allegazioni relative alle molestie psicologiche derivanti dal comportamento di D e F, [tale] analisi preliminare indicava che queste ultime non erano giustificate da un principio di prova.
11
Con messaggio di posta elettronica del 7 maggio 2021, il ricorrente ha inviato alla direttrice delle risorse umane le sue osservazioni su [detta] analisi preliminare.
12
Il foglio paga del mese di maggio 2021 del ricorrente menzionava, per la prima volta, il fatto che quest’ultimo era inquadrato nel grado AD 14, secondo scatto. Peraltro, su detto foglio paga è stato effettuato un adeguamento retroattivo della retribuzione del ricorrente al grado AD 14 a partire dal gennaio 2018.
13
Con la decisione di rigetto parziale della domanda di assistenza, firmata dalla direttrice delle risorse umane, l’APN ha respinto la domanda di assistenza per quanto riguardava le allegazioni del ricorrente relative alle molestie psicologiche di cui dichiarava essere vittima a causa dei comportamenti di D e di F con la motivazione che tali allegazioni non erano giustificate da un principio di prova.
14
Il 1
o
agosto 2021 il ricorrente ha presentato, da un lato, un reclamo, registrato con il numero R/412/21, avente ad oggetto l’asserita decisione implicita di rigetto parziale della sua domanda di assistenza quale risulterebbe dall’analisi preliminare che gli era stata comunicata il 28 aprile 2021 e, dall’altro, un reclamo, registrato con il numero R/413/21, riguardante l’asserita decisione implicita di promuoverlo al grado AD 14 con effetto retroattivo al 1
o
gennaio 2018 quale sarebbe stata portata a sua conoscenza con la trasmissione del suo foglio paga del mese di maggio 2021.
15
Il 25 agosto 2021 il ricorrente ha preso conoscenza della decisione di rigetto parziale della domanda di assistenza.
16
Il 13 settembre 2021 il ricorrente ha presentato un reclamo, registrato con il numero R/460/21, avente ad oggetto [tale decisione].
17
Con nota del 25 novembre 2021, firmata da (…) F, il SEAE ha formalmente informato il ricorrente della decisione dell’APN di promuoverlo al grado AD 14, primo scatto, con effetto retroattivo al 1
o
gennaio 2018 in applicazione dell’articolo 266, paragrafo 1, TFUE e in esecuzione dell’ordinanza del 12 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/SEAE [
T‑507/20
, (…)
EU:T:2021:95
], e conformemente all’accordo transattivo, indicando che tale decisione di promozione era stata attuata e che essa era stata riportata nel dossier del sistema informatico di gestione del personale della Commissione (…) del ricorrente a partire dal 30 marzo 2021 e che l’avanzamento automatico allo scatto superiore ha avuto luogo il 1
o
gennaio 2020.
18
Con decisione del 26 novembre 2021, il segretario generale esecutivo del SEAE, L, in qualità di APN, ha respinto i reclami R/412/21 e R/460/21.
19
Il 29 novembre 2021 il ricorrente ha presentato un reclamo, registrato con il numero R/618/21, relativo alla mancata esecuzione dell’accordo transattivo da parte del SEAE per quanto riguardava in particolare il punto 2 di tale accordo.
20
Con decisione del 30 novembre 2021, l’APN ha respinto il reclamo R/413/21».
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
5
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 marzo 2022, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione di rigetto parziale della domanda di assistenza nonché dell’accordo transattivo e dell’asserita decisione implicita di promuoverlo al grado AD 14 con effetto retroattivo al 1
o
gennaio 2018, quale sarebbe stata portata a sua conoscenza con la trasmissione del suo foglio paga del mese di maggio 2021, e, dall’altro, al risarcimento del danno materiale e morale che egli avrebbe subito a causa del comportamento del SEAE.
6
A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione di rigetto parziale della domanda di assistenza, il ricorrente ha dedotto cinque motivi. Il quinto motivo non è pertinente ai fini della presente impugnazione, in quanto l’esame di quest’ultima da parte del Tribunale non è rimesso in discussione dal ricorrente nell’ambito della sua impugnazione. I primi quattro motivi vertevano, il primo, su un illecito amministrativo, su una violazione del dovere di sollecitudine e su una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dello Statuto, il secondo, sull’esistenza di un principio di prova della sussistenza dei fatti configuranti molestie asseritamente subiti dal ricorrente, il terzo, su uno sviamento di potere e su una violazione dell’articolo 47 della Carta, e, il quarto, su uno sviamento di potere nonché su una violazione dell’articolo 227 TFUE e dell’articolo 44 della Carta.
7
Ai punti 54 e 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto, rispettivamente, la prima e la seconda parte del secondo motivo, vertenti su errori di valutazione dei fatti imputabili, rispettivamente, a D e a F, concludendo per l’assenza di tali errori. Esso ha rilevato, a tal riguardo, che l’APN aveva potuto giustamente ritenere che il ricorrente non avesse fornito un principio di prova di molestie psicologiche nei suoi confronti da parte di queste due persone.
8
Ai punti 70 e 72 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la prima parte del primo motivo, vertente sull’illecita mancata attuazione di misure di protezione provvisorie nei confronti del ricorrente, avendo constatato che il SEAE non aveva avuto l’obbligo di avviare un’indagine amministrativa nei confronti di D e F, né di adottare ulteriori misure provvisorie di protezione sotto forma di misure informali di protezione o di assistenza finanziaria.
9
Al punto 75 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto in quanto inoperante la seconda parte del primo motivo, vertente sull’illegittimità delle minacce formulate nei confronti del ricorrente. Esso ha dichiarato che le asserite minacce, riguardanti la divulgazione di informazioni alle autorità giudiziarie belghe e ai membri del Parlamento, anche ammesso che fossero dimostrate, non incidevano sulla decisione di rigetto parziale della domanda di assistenza per quanto riguardava D e F.
10
Ai punti 89, 92 e 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la terza parte del primo motivo, vertente sulla mancanza di imparzialità e su un conflitto di interessi dell’autrice della decisione di rigetto parziale della domanda di assistenza. A tal riguardo, esso ha dichiarato che, sebbene potessero sussistere dubbi quanto all’imparzialità oggettiva dell’autrice di tale decisione, il riesame di detta decisione da parte del segretario generale esecutivo del SEAE aveva consentito di correggere tale irregolarità. Inoltre, anche se la stessa decisione fosse stata firmata da una persona priva di legame gerarchico con F, sarebbe stato escluso che il trattamento della domanda di assistenza abbia portato ad un risultato diverso dal suo rigetto nella parte in cui era diretta contro F.
11
Infine, il Tribunale, al punto 107 della sentenza impugnata, ha respinto il terzo e il quarto motivo, vertenti su uno sviamento di potere, in quanto inoperanti e, in ogni caso, in quanto infondati.
12
Poiché tutti i motivi dedotti dal ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione di rigetto parziale della domanda di assistenza sono stati respinti, il Tribunale ha respinto quest’ultima e la domanda di risarcimento.
Domande delle parti in sede di impugnazione
13
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
–
accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata;
–
avocare a sé la causa e annullare la decisione di rigetto parziale della domanda di assistenza;
–
condannare il SEAE al pagamento di un importo simbolico di 1 EUR a titolo di risarcimento del danno morale;
–
condannare il SEAE alle spese sostenute dal ricorrente nell’ambito del presente procedimento e del procedimento di primo grado.
14
Il SEAE chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o, quanto meno, infondata;
–
confermare la sentenza impugnata nella sua integralità, e
–
condannare il ricorrente alle spese del presente procedimento e del procedimento di primo grado.
15
L’impugnazione del ricorrente riguarda sia la decisione con la quale il Tribunale ha respinto la sua domanda di annullamento sia quella con cui esso ha respinto la sua domanda di risarcimento.
Sull’impugnazione
16
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce quattro motivi vertenti, in sostanza, il primo, su un errore di diritto nell’esame dell’oggetto della sua domanda di assistenza e su una violazione della nozione di «molestia», il secondo, su errori di diritto nella valutazione dei fatti imputabili a D e a F, il terzo, su una violazione dell’articolo 24 dello Statuto e, il quarto, sulla mancata presa in considerazione dell’esistenza di una decisione di rigetto della domanda presentata e su un errore di diritto commesso nell’analisi degli articoli 17 e 19 dello Statuto.
17
Il SEAE eccepisce, in via preliminare, l’irricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso, affermando che il ricorrente chiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti, senza sollevare una vera e propria censura giuridica della sentenza impugnata.
18
Occorre tuttavia esaminare ciascuno dei motivi di irricevibilità specifici così dedotti nell’ambito della valutazione dei motivi e delle censure ai quali essi si riferiscono.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
19
Con il suo primo motivo, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il ragionamento del Tribunale sviluppato nell’ambito dell’esame del secondo motivo dedotto in primo grado, vertente sull’esistenza di un principio di prova della veridicità dei fatti configuranti molestie asseritamente subiti dal ricorrente, si basa su una premessa errata ed è, pertanto, viziato da un errore di diritto.
20
Infatti, secondo il ricorrente, al fine di valutare l’esistenza di un principio di prova dell’effettività delle molestie psicologiche imputabili a D e a F, il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione, ai punti 31, 34, 38 e 39 della sentenza impugnata, che anche i comportamenti collettivi e passivi possono costituire siffatte molestie, riducendo così la portata dell’articolo 24 dello Statuto alle molestie
sensu stricto
. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, ai punti 47, 53, 59, 60 e 61 di tale sentenza, che dette molestie potevano rientrare solo in un comportamento individuale, personale e attivo del presunto molestatore.
21
A tal riguardo, il ricorrente aggiunge che il Tribunale ha indicato che il SEAE aveva respinto la sua domanda di assistenza a causa dell’assenza di un comportamento configurante molestie imputabile a D e a F. Tuttavia, il ricorrente sottolinea che tale domanda di assistenza riguardava anche la passività di F, che tollerava una volontà di discriminazione manifestamente illegittima espressa da C. Orbene, tale passività di F avrebbe contribuito
de facto
al mantenimento e all’aggravamento delle asserite molestie. Infatti, a causa della pluralità delle persone coinvolte e dei loro vincoli di subordinazione con l’istigatrice di tali molestie, C, il ricorrente sostiene, in sostanza, che queste ultime avevano carattere collettivo.
22
In tali circostanze, basandosi sui punti 126 e 127 della sentenza del 30 marzo 2022, KF/BEI (
T‑299/20
,
EU:T:2022:171
), il ricorrente contesta al Tribunale di non aver tenuto conto del fatto che una pratica di molestie può essere il fatto «(…) di più persone, appartenenti ad una stessa istituzione, che agiscono in modo coordinato o, quanto meno, univoco». Orbene, una siffatta accezione della nozione di «molestia» presupponeva che il SEAE procedesse ad «un’analisi globale dei diversi comportamenti» delle persone interessate che il ricorrente «sosteneva essere tali da dimostrare l’esistenza di molestie», con il rischio, altrimenti, di alterare l’oggetto della denuncia. Pertanto, secondo il ricorrente, il Tribunale non poteva neppure limitarsi ad un’analisi individuale dei comportamenti senza tener conto del contesto.
23
Inoltre, riferendosi a diversi comportamenti passivi, rispettivamente, di D e di F, il ricorrente imputa al Tribunale, in sostanza, di aver erroneamente interpretato la nozione di «molestia» limitandola a un comportamento attivo, e di aver richiesto al ricorrente di dimostrare attivamente un comportamento tuttavia passivo. Orbene, il ricorrente sostiene che, contrariamente alle constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti 47 e 60 della sentenza impugnata, non gli spettava dimostrare un comportamento attivo, diretto, concreto e individuale dei suoi superiori nella sua esclusione.
24
Il SEAE ribatte che il primo motivo è irricevibile in quanto il ricorrente non presenta alcun argomento giuridico a sostegno della sua affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe ridotto la portata dell’articolo 24 dello Statuto, e che esso è, in ogni caso, infondato.
Giudizio della Corte
25
In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità dell’argomento sviluppato dal ricorrente a sostegno del suo primo motivo, occorre constatare che, con tale argomento, il ricorrente invita la Corte a pronunciarsi, in particolare, sulla nozione di «molestia psicologica», il che costituisce una questione di diritto. Ne consegue che il primo motivo è ricevibile.
26
In secondo luogo, occorre rilevare che il Tribunale è stato chiamato a statuire sulla nozione di «molestia», ai sensi dell’articolo 12
bis
, paragrafo 3, dello Statuto, in occasione di una domanda di annullamento della decisione che respinge parzialmente la domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto.
27
In tale contesto, occorre sottolineare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’amministrazione è tenuta ad avviare un’indagine amministrativa al fine di chiarire i fatti e di poter successivamente adottare, se del caso, le opportune misure di assistenza qualora esista un principio di prova sufficiente delle allegazioni formulate in una domanda di assistenza (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2023, HV e HW/ECDC,
C‑615/22 P
,
EU:C:2023:961
, punto
46
e giurisprudenza citata).
28
Ne consegue che, qualora le affermazioni contenute in una domanda di assistenza riguardino molestie psicologiche, spetta al richiedente assistenza fornire un principio di prova di queste ultime alla luce della definizione della nozione di «molestia psicologica» di cui all’articolo 12
bis
, paragrafo 3, dello Statuto.
29
A tale titolo, occorre ricordare che tale nozione, ai sensi di detta disposizione, si definisce come una «condotta inopportuna» che, da un lato, si concretizza in comportamenti, parole, atti, gesti o scritti manifestati «in maniera durevole, ripetitiva o sistematica», il che implica che le molestie psicologiche devono essere intese come un processo che si colloca necessariamente nel tempo e presuppone l’esistenza di comportamenti ripetuti o continui e che siano «intenzionali», in contrapposizione ad «accidentali». Dall’altro lato, per rientrare in detta nozione, tali comportamenti, parole, atti, gesti o scritti devono avere l’effetto di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona (sentenze del 12 novembre 2020, Pethke/EUIPO,
C‑382/19 P
,
EU:C:2020:917
, punto
96
, e del 2 giugno 2022, EM/Parlamento,
C‑299/21 P
,
EU:C:2022:429
, punto
102
).
30
Risulta quindi dalla lettera stessa dell’articolo 12
bis
, paragrafo 3, dello Statuto che, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni, la nozione di «molestia psicologica» è definita in modo ampio e generico. In tali circostanze, essa può comprendere qualsiasi forma di comportamento o di atto che soddisfi le due condizioni menzionate al punto precedente della presente sentenza.
31
Pertanto, da un lato, non si può escludere che una «molestia psicologica», ai sensi di tale disposizione, possa essere commessa collettivamente da più persone qualora i comportamenti di queste ultime rientrino in un unico e medesimo comportamento configurante molestie psicologiche e ciascuna di esse vi contribuisca con il suo comportamento individuale e personale. Tuttavia, la persona che si ritenga vittima di molestie psicologiche collettive deve fornire un principio di prova, come risulta dai punti 27 e 28 della presente sentenza, non solo di un comportamento individuale e personale di ciascuno dei presunti molestatori, ma anche dell’esistenza di una certa concertazione tra questi ultimi. In mancanza di comportamenti coordinati tra i presunti molestatori, il mancato intervento di una persona per impedire comportamenti inopportuni altrui di cui essa sia a conoscenza non costituisce, in linea di principio, una molestia psicologica da parte sua.
32
Dall’altro lato, si deve considerare che la nozione di «comportamento», ai sensi dell’articolo 12
bis
, paragrafo 3, dello Statuto, può comprendere non solo un comportamento attivo, ma anche un comportamento passivo, come il fatto di emarginare o di escludere un funzionario o un agente sul suo luogo di lavoro e nei rapporti di lavoro, o addirittura un’omissione di agire. A tal riguardo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, le molestie psicologiche «passive» devono costituire una «condotta inopportuna» e comportare, a tale titolo, una componente che richiede l’intervento dell’autore, come il rifiuto di comunicare con qualcuno, oppure il fatto di ignorarlo o di isolarlo. Un comportamento «passivo» può quindi costituire una «molestia psicologica», purché rifletta un comportamento individuale intenzionale, in contrapposizione ad «accidentale», che si collochi nel tempo e che abbia l’effetto di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona.
33
Nel caso di specie, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto limitando la nozione di «molestia» ai soli comportamenti, da un lato, «individuali» e «personali» e, dall’altro, «attivi».
34
Questo argomento non può essere accolto.
35
Infatti, occorre osservare che, ai punti 47, 53 e da 59 a 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che il ricorrente doveva fornire, a sostegno della sua domanda di assistenza, un principio di prova che evidenziasse un comportamento individuale e personale da parte della persona interessata da tale domanda. Così facendo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 46 e 47 delle sue conclusioni, il Tribunale non ha escluso la possibilità di molestie passive e/o collettive in quanto tali. Esso si è semplicemente limitato a respingere l’esistenza, nel caso di specie, di un principio di prova di tali molestie in assenza di qualsiasi dimostrazione di un coinvolgimento individuale e personale di D e F in tale comportamento.
36
Ne consegue che, contrariamente alle affermazioni del ricorrente, il Tribunale non ha commesso errori di diritto né nell’interpretazione e nell’applicazione della nozione di «molestia» né, di conseguenza, nell’esame dell’oggetto della domanda di assistenza presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto.
37
Peraltro, anche gli argomenti del ricorrente relativi all’onere della prova sono destinati a fallire. Infatti, dai punti 27 e 28 della presente sentenza risulta che spetta al richiedente assistenza fornire un principio di prova. Nel caso di specie, il Tribunale ha indicato, ai punti da 46 a 53 della sentenza impugnata, che gli elementi addotti dal ricorrente non sono stati tali da rimettere in discussione la plausibilità delle valutazioni operate dall’amministrazione e che il ricorrente non aveva fornito un principio di prova al fine di dimostrare di essere stato oggetto di molestie. Pertanto, non si può addebitare al Tribunale né di aver invertito l’onere della prova né di aver imposto al ricorrente un onere della prova sproporzionato.
38
Più in particolare, risulta in particolare dal punto 45 della sentenza impugnata che il Tribunale ha richiesto al ricorrente di fornire non già una prova negativa, bensì almeno un principio di prova. Orbene, in assenza di qualsiasi principio di prova, il ricorrente non può validamente basarsi unicamente su un’inerzia dell’amministrazione e richiedere così un’inversione dell’onere della prova.
39
Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo
40
Il secondo motivo è suddiviso in due parti.
Sulla prima parte del secondo motivo
–
Argomenti delle parti
41
Con la prima parte del suo secondo motivo, il ricorrente contesta essenzialmente al Tribunale di aver respinto la prima parte del secondo motivo del suo ricorso, vertente su un errore di valutazione dei fatti imputabili a D, in quanto esso, da un lato, ha applicato una nozione troppo restrittiva di «molestie psicologiche» come risulta dal primo motivo di impugnazione e, dall’altro, ha commesso errori di diritto nella valutazione di tali fatti.
42
A quest’ultimo titolo, in primo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato il contenuto della testimonianza di I menzionata al punto 47 della sentenza impugnata, secondo cui D avrebbe fatto, in occasione di un colloquio nel 2017, «alcuni commenti positivi sulla qualità del lavoro [del ricorrente]» e avrebbe affermato che il ricorrente «era trattato normalmente», ma che avrebbe ottenuto «difficilmente un posto [per quanto] continuasse a rivendicarlo». A tal riguardo, il ricorrente fa valere che l’aggiunta del complemento oggetto «lo» al verbo «rivendicare» cambia il senso della testimonianza di I. Infatti, secondo il ricorrente, I ha riferito di misure di ritorsione attuate e tollerate dall’alta dirigenza a seguito della politica intrapresa da C consistente nell’emarginare il ricorrente per aver osato agire contro il SEAE.
43
In secondo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale di non aver tenuto conto della sua stretta relazione professionale con C nell’ambito dell’analisi dell’argomento riguardante la proposta fatta al ricorrente da D relativa al posto di vice capo della delegazione dell’Unione a Vienna (Austria) incaricato dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Orbene, a tal riguardo, il ricorrente sostiene che, nelle circostanze del caso di specie, qualsiasi persona obiettiva avrebbe valutato tale proposta come particolarmente vessatoria. Tuttavia, il Tribunale avrebbe richiesto a torto la dimostrazione dell’esistenza di un legame gerarchico, diretto e stretto tra il ricorrente e C, al fine di provare un comportamento inappropriato di quest’ultima nei confronti del ricorrente. Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato elementi di prova considerando che D aveva indicato al ricorrente di non essere a conoscenza delle sue «difficoltà amministrative».
44
In terzo luogo, il ricorrente evidenzia un’asserita contraddizione delle constatazioni di fatto effettuate di cui al punto 49 della sentenza impugnata. In tal senso, sebbene il Tribunale abbia indicato che il ricorrente aveva rifiutato una proposta di un posto fattagli da D, esso non ammette che D avrebbe potuto influenzare una procedura di assunzione su tale posto.
45
In quarto luogo, il ricorrente sottolinea riguardo alle affermazioni accusatorie contenute nella versione iniziale del rapporto informativo che il Tribunale ha esaminato ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata, che la scomparsa di un elemento denigratorio non equivale alla sua inesistenza. A tale riguardo, il ricorrente mette in evidenza una contraddizione tra tali affermazioni e gli elementi di valutazione positivi contenuti in tale versione iniziale.
46
Il SEAE sostiene che la prima parte del secondo motivo di impugnazione è manifestamente irricevibile in quanto il ricorrente si limita a ripetere l’argomento da lui dedotto dinanzi al Tribunale senza sviluppare alcuna censura riguardo al ragionamento seguito da quest’ultimo nella sentenza impugnata e in cui contesta il modo in cui il Tribunale ha valutato gli elementi di prova che gli sono stati sottoposti, il che esulerebbe dalla competenza della Corte in sede di impugnazione. Ad ogni modo, questa prima parte del motivo non sarebbe fondata.
–
Giudizio della Corte
47
In primo luogo, per quanto riguarda l’asserito snaturamento del contenuto della deposizione di I, menzionato al punto 47 della sentenza impugnata, occorre osservare che, se è vero che uno snaturamento degli elementi di prova può consistere in un’interpretazione di un documento contraria al contenuto di tale documento, non è sufficiente, per accertare detto snaturamento, dimostrare che tale documento poteva essere oggetto di un’interpretazione diversa da quella adottata dal Tribunale. È necessario, a tal fine, dimostrare che il Tribunale ha manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole di tale documento, segnatamente procedendo a una lettura di quest’ultimo contraria al suo tenore letterale (sentenze del 25 febbraio 2021, Dalli/Commissione,
C‑615/19 P
,
EU:C:2021:133
, punto
139
; del 23 marzo 2023, PV/Commissione,
C‑640/20 P
,
EU:C:2023:232
, punto
134
, e del 12 dicembre 2024, DD/FRA,
C‑130/22 P
,
EU:C:2024:1018
, punto
48
).
48
Orbene, nel caso di specie, limitandosi ad affermare che, aggiungendo il complemento oggetto «lo» al verbo «rivendicare», il Tribunale ha cambiato il senso della testimonianza di I, il ricorrente non dimostra che il Tribunale abbia manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole di tale testimonianza.
49
Pertanto, occorre respingere l’argomento vertente su uno snaturamento del contenuto di tale testimonianza in quanto infondato.
50
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’asserito snaturamento commesso dal Tribunale riguardo alla proposta relativa al posto di vice capo della delegazione dell’Unione a Vienna incaricato dell’OSCE, occorre rilevare che il ricorrente non fa valere alcun argomento che consenta di dimostrare che il Tribunale abbia manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova risultanti dagli atti di causa. Infatti, il ricorrente si limita ad esporre un’altra possibile interpretazione dei fatti e degli elementi di prova presentati al Tribunale. Pertanto, con il pretesto di uno snaturamento degli elementi di prova, il ricorrente cerca, in realtà, di ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova presentati in primo grado.
51
A questo proposito, risulta dall’articolo 256 TFUE nonché dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché gli elementi di prova allegati. La valutazione di detti fatti e di detti elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito dell’esame di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti o di tali elementi (sentenze del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of Machinery and [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione,
C‑478/21 P
,
EU:C:2023:685
, punto
157
, e del 18 dicembre 2025, Hamoudi/Frontex,
C‑136/24 P
,
EU:C:2025:977
, punto
59
e giurisprudenza citata).
52
Di conseguenza, occorre respingere l’argomento di cui al punto 50 della presente sentenza in quanto irricevibile.
53
In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti relativi all’asserita contraddizione delle constatazioni di fatto effettuate di cui al punto 49 della sentenza impugnata e alle affermazioni accusatorie contenute nella versione iniziale del rapporto informativo che il Tribunale ha analizzato ai punti 50 e 51 di tale sentenza, occorre constatare che, con tali argomenti, il ricorrente cerca in realtà, con il pretesto dell’allegazione di contraddizioni, di contestare le valutazioni e le constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale in merito agli elementi di prova dinanzi ad esso dedotti. Orbene, nell’ambito della sua argomentazione, il ricorrente non ha né dedotto né,
a fortiori
, dimostrato alcuno snaturamento di tali elementi di prova.
54
Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 51 della presente sentenza, occorre disattendere tale argomento in quanto irricevibile.
55
Pertanto, occorre respingere integralmente la prima parte del secondo motivo.
Sulla seconda parte del secondo motivo
–
Argomenti delle parti
56
Con la seconda parte del suo secondo motivo, il ricorrente contesta essenzialmente al Tribunale di aver respinto la seconda parte del secondo motivo del suo ricorso, vertente su un errore di valutazione dei fatti imputabili a F, in quanto esso, da un lato, ha accolto una nozione troppo restrittiva di «molestie psicologiche», come risulta dal primo motivo di impugnazione, e, dall’altro, ha commesso errori di diritto nella valutazione di tali fatti.
57
In primo luogo, il ricorrente censura la valutazione di cui al punto 57 della sentenza impugnata, sostenendo che dagli elementi del fascicolo risultava una prassi del SEAE consistente nel presentare un’immagine negativa e falsa del ricorrente, della sua storia amministrativa e nello screditare ciascuna delle sue azioni. A suo avviso, tali elementi del fascicolo avrebbero dovuto essere considerati dal Tribunale sufficienti per giustificare l’avvio di un’indagine amministrativa.
58
In secondo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale di non aver preso in considerazione, al punto 62 della sentenza impugnata, il ruolo e le funzioni di F, incaricato dell’amministrazione, in particolare delle risorse, nonché delle procedure di assunzione e di selezione.
59
In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato, al punto 63 della sentenza impugnata, il contenuto del suo ricorso riguardante l’argomento che evidenzia un asserito tentativo di F di costringerlo a lasciare il suo impiego per un altro.
60
In quarto luogo, il ricorrente contesta essenzialmente al Tribunale di aver esaminato, al punto 64 della sentenza impugnata, la nota inviata alla rappresentante del ricorrente il 23 marzo 2020 isolatamente e non nel contesto complessivo della causa.
61
Il SEAE ritiene che la seconda parte del secondo motivo sia manifestamente irricevibile e, in ogni caso, manifestamente infondata.
–
Giudizio della Corte
62
Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, occorre constatare che, con essa, il ricorrente cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti, senza dimostrare e neppure dedurre un loro snaturamento, il che, secondo la giurisprudenza ricordata al punto 51 della presente sentenza, esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
63
Pertanto, occorre disattendere la seconda parte del secondo motivo in quanto irricevibile e, quindi, respingere il secondo motivo nel suo insieme.
Sul terzo motivo
64
Il terzo motivo è suddiviso in tre parti.
Sulla prima parte del terzo motivo
–
Argomenti delle parti
65
Con la prima parte del suo terzo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto la prima parte del primo motivo del suo ricorso, vertente sull’illecita mancata attuazione di misure di protezione provvisorie nei suoi confronti. Pertanto, il ricorrente rileva, in sostanza, che il Tribunale, da un lato, ha commesso un errore di diritto ritenendo che il SEAE non avesse violato il suo dovere di sollecitudine nei suoi confronti e, dall’altro, ha leso l’unicità della giurisprudenza relativa alla presunzione di innocenza. A tal riguardo, il ricorrente deduce l’argomento secondo cui il Tribunale, ai punti 37 e da 69 a 72 della sentenza impugnata, avrebbe limitato la portata della sua denuncia, che non riguardava unicamente D e F.
66
Più in particolare, il ricorrente sostiene che, ritenendo che il SEAE fosse legittimato a non adottare la benché minima misura provvisoria nei confronti del ricorrente, il Tribunale avrebbe pregiudicato i risultati e le conseguenze dell’indagine sulle persone interessate. Esso indica che la considerazione secondo cui l’adozione di un provvedimento provvisorio avrebbe pregiudicato la presunzione di innocenza di tali persone vanificherebbe l’obiettivo stesso della norma che mira a legittimare l’adozione di misure provvisorie, anche imposte al denunciante o alla persona interessata da un’indagine, per evitare proprio di pregiudicare l’esito di quest’ultima e di compromettere il suo utile svolgimento. Orbene, secondo il ricorrente, la giurisprudenza è unanime sul fatto che una siffatta misura non viola, di per sé, la presunzione di innocenza né costituisce una sanzione.
67
Il SEAE ritiene infondata la prima parte del terzo motivo.
–
Giudizio della Corte
68
Nei limiti in cui il ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel ritenere che il SEAE non avesse violato il suo dovere di sollecitudine, occorre rilevare che quest’ultimo costituisce, conformemente a una giurisprudenza costante, una nozione che riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha creato nei rapporti tra l’amministrazione e i dipendenti del servizio pubblico, fermo restando che tale equilibrio implica in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un funzionario, l’amministrazione prende in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione e, in tal modo, essa tiene conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato (sentenze del 12 novembre 2020, Fleig/SEAE,
C‑446/19 P
,
EU:C:2020:918
, punto
67
, e del 15 aprile 2021, FV/Consiglio,
C‑875/19 P
,
EU:C:2021:283
, punto
98
).
69
Alla luce dell’esigenza di ricercare un siffatto equilibrio, il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti 69 e 70 della sentenza impugnata, che, in assenza di un principio di prova quanto all’esistenza dei fatti configuranti molestie psicologiche asseritamente commessi da D e F, il SEAE non aveva l’obbligo di avviare un’indagine amministrativa nei confronti di questi ultimi, né di adottare ulteriori misure di protezione provvisorie sotto forma di misure informali di protezione o di aiuto finanziario. Infatti, come ricordato al punto 27 della presente sentenza, è solo quando l’amministrazione è in presenza di un principio di prova che essa deve adottare le misure appropriate.
70
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui il Tribunale ha pregiudicato i risultati e le conseguenze dell’indagine sulle persone interessate, occorre precisare che tale argomento si basa su una lettura erronea del punto 71 della sentenza impugnata. Più precisamente, in tale punto, il Tribunale ha, da un lato, concluso che l’argomento del ricorrente vertente sulla decisione C (2006) 1624/3 della Commissione, del 26 aprile 2006, relativa alla tutela della dignità della persona e alla lotta contro le molestie psicologiche e sessuali presso la Commissione europea, era inconferente, dato che le misure di protezione ivi individuate non incidevano sulla decisione di avviare o meno un’indagine amministrativa a seguito di una domanda di assistenza. Dall’altro lato, esso ha altresì precisato che la decisione C (2006) 1624/3 non rimette in discussione, in quanto tali, i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza per quanto riguarda il trattamento di una domanda di assistenza, in particolare per quanto riguarda il requisito di un principio di prova e il rispetto della presunzione di innocenza degli autori di asserite molestie psicologiche.
71
Per quanto riguarda la censura del ricorrente relativa al pregiudizio da parte del Tribunale all’unicità della giurisprudenza relativa alla presunzione di innocenza, occorre constatare che, da un lato, il ricorrente non fa riferimento ad alcuna giurisprudenza che sia stata violata dal Tribunale e che, dall’altro, dai punti 70 e 71 della sentenza impugnata non risulta affatto che il Tribunale abbia ritenuto che un provvedimento provvisorio violi, di per sé, la presunzione di innocenza o costituisca una sanzione.
72
Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, occorre respingere la prima parte del terzo motivo in quanto infondata.
Sulla seconda parte del terzo motivo
–
Argomenti delle parti
73
Con la seconda parte del suo terzo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto la seconda parte del primo motivo del suo ricorso, vertente sull’illegittimità delle minacce formulate nei suoi confronti.
74
A tal riguardo, il ricorrente precisa che, al punto 75 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che i suoi argomenti relativi all’illegittimità delle minacce formulate dal SEAE fossero inoperanti. Orbene, dato che la decisione di rigetto parziale della domanda di assistenza è stata adottata ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, il ricorrente sostiene che la sua domanda di assistenza è stata considerata sufficientemente seria da giustificare l’avvio di una lunga indagine amministrativa nei confronti di C e di E. In tali circostanze, il ricorrente ritiene che fosse quindi particolarmente inadeguato ricordargli che era esposto a procedimenti disciplinari, in quanto avrebbe potuto venir meno al suo dovere di lealtà divulgando informazioni asseritamente professionali. Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato la nozione di «minaccia» in quanto ha considerato, al punto 76 della sentenza impugnata, che gli elementi nella decisione di rigetto parziale della domanda di assistenza rilevati dal ricorrente non costituivano minacce.
75
Il SEAE ritiene infondata la seconda parte del terzo motivo.
–
Giudizio della Corte
76
Per quanto riguarda la seconda parte del terzo motivo, si deve constatare che essa è formulata in modo oscuro ed è priva di struttura coerente, cosicché il suo contenuto non consente di comprendere il ragionamento giuridico sviluppato dal ricorrente nell’ambito di tale seconda parte.
77
Occorre dunque ricordare che risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte che un’impugnazione deve indicare in maniera precisa i punti censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici che sostengono specificamente tale domanda, a pena di irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di gravame di cui trattasi (sentenze del 15 aprile 2021, FV/Consiglio,
C‑875/19 P
,
EU:C:2021:283
, punto
26
, e del 25 gennaio 2022, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑638/19 P
,
EU:C:2022:50
, punto
75
).
78
Non risponde in particolare a tali requisiti e deve essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia sufficientemente chiara e precisa per permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità, segnatamente per il fatto che gli elementi essenziali sui quali tale motivo si fonda non risultano in maniera sufficientemente coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulato in maniera oscura e ambigua al riguardo. La Corte ha altresì statuito che doveva essere respinta, perché manifestamente irricevibile, un’impugnazione priva di struttura coerente, che si limitava ad affermazioni generiche e non conteneva indicazioni precise in ordine ai punti della decisione impugnata che sarebbero stati eventualmente inficiati da un errore di diritto (sentenze del 4 ottobre 2018, Staelen/Mediatore,
C‑45/18 P
,
EU:C:2018:814
, punto
15
, e del 15 aprile 2021, FV/Consiglio,
C‑875/19 P
,
EU:C:2021:283
, punto
27
).
79
Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata ai punti 77 e 78 della presente sentenza, occorre respingere la seconda parte del terzo motivo in quanto irricevibile.
Sulla terza parte del terzo motivo
–
Argomenti delle parti
80
Con la terza parte del suo terzo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto la terza parte del primo motivo del suo ricorso, vertente su una mancanza di imparzialità e su un conflitto di interessi dell’autrice della decisione di rigetto parziale della domanda di assistenza. A tal riguardo, il ricorrente sostiene, in sostanza, che, poiché il suo diritto di essere ascoltato non è stato rispettato nel corso della procedura di reclamo, che, peraltro, è stata chiusa quattro mesi dopo il deposito del suo reclamo, lo svolgimento di tale procedimento non consentiva di rimediare alla perdita definitiva del suo diritto di ottenere che l’analisi preliminare della sua domanda di assistenza fosse effettuata da un’APN competente e al momento opportuno.
81
In tali circostanze, il ricorrente addebita al Tribunale di aver dichiarato, ai punti da 85 a 89 della sentenza impugnata, che detta procedura di reclamo aveva consentito di correggere l’irregolarità connessa a tale mancanza di imparzialità e a tale conflitto di interessi. Inoltre, il ricorrente aggiunge che il segretario generale del SEAE, agendo in qualità di APN, non si mai curato di rispondergli in quanto egli non si riteneva responsabile del trattamento del suo reclamo.
82
Il SEAE ritiene, in particolare, che il ricorrente non abbia affermato in primo grado di essere stato privato del suo diritto di essere ascoltato dall’APN in tempo utile. La terza parte del terzo motivo sarebbe pertanto irricevibile in quanto si tratta di un motivo nuovo, dedotto per la prima volta in sede di impugnazione e, in ogni caso, infondato.
–
Giudizio della Corte
83
Occorre constatare che il ricorrente non ha dedotto una violazione del suo diritto di essere ascoltato dinanzi al Tribunale. Orbene, un argomento dedotto per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile.
84
Infatti, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale.
85
Inoltre, da una giurisprudenza costante risulta che consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo e argomenti che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe ad autorizzarla a sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado. (v. sentenze del 1o giugno 1994, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑136/92 P
,
EU:C:1994:211
, punto
59
; dell’11 settembre 2019, HX/Consiglio,
C‑540/18 P
,
EU:C:2019:707
, punto
37
, nonché del 27 febbraio 2025, OA/Parlamento,
C‑32/24 P
,
EU:C:2025:118
, punto
22
).
86
Ne consegue che occorre respingere la terza parte del terzo motivo in quanto irricevibile.
87
Pertanto, occorre respingere integralmente il terzo motivo.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
88
Con il suo quarto motivo, il ricorrente imputa al Tribunale di aver respinto il terzo e il quarto motivo del suo ricorso, vertenti su uno sviamento di potere. Esso contesta, in sostanza, le valutazioni del Tribunale di cui ai punti da 99 a 103 della sentenza impugnata. Per quanto riguarda, in particolare, il divieto di adire le autorità giudiziarie belghe o quello di chiedere l’assistenza di un membro del Parlamento, che risultano, a suo avviso, dalla decisione di rigetto parziale della domanda di assistenza, il ricorrente sostiene essenzialmente che essi non sono asseriti, ma almeno impliciti in assenza di autorizzazione tacita.
89
Il SEAE contesta la ricevibilità di tale motivo, in quanto l’argomento sviluppato a suo sostegno è estremamente confuso, tanto che esso non gli consente di comprendere quanto viene contestato al Tribunale.
Giudizio della Corte
90
Si deve constatare che l’argomento sviluppato dal ricorrente a sostegno del quarto motivo non soddisfa i requisiti ricordati ai punti 77 e 78 della presente sentenza. Infatti, tale motivo è formulato in modo oscuro e ambiguo e il suo contenuto non consente di seguire il ragionamento giuridico del ricorrente affinché la Corte sia in grado di esercitare un controllo di legittimità su tale base. Peraltro, detto argomento rinvia, in larga misura, alla valutazione dei fatti, in merito alla quale occorre ricordare che, salvo lo snaturamento di tali fatti, essa non può rientrare nel controllo che la Corte è chiamata ad esercitare in sede di impugnazione.
91
Di conseguenza, occorre respingere il quarto motivo in quanto irricevibile.
92
Poiché nessuno dei quattro motivi dedotti dal ricorrente è stato accolto, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.
Sulle spese
93
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
94
Poiché il SEAE ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.