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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30751/2026

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alias XXXXX ricorre per cassazione contro ilprovvedimento indicato in intestazione.Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamenteinfondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza dellaCorte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si puòdesumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n.28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).Osservato che l’ordinanza impugnata, con motivazione puntuale,coerente e chiaramente sviluppata, ha correttamente escluso la sussistenzadi un medesimo disegno criminoso idoneo ad accomunare i reati oggettodelle due sentenze richiamate nell’istanza del ricorrente, dando conto, conargomentazione completa e logicamente lineare, degli elementi ostativi alriconoscimento della continuazione.

In particolare, il giudice dell’esecuzioneha evidenziato che le modalità delle condotte risultavano eterogenee e che ifatti erano stati commessi in contesti criminali distinti, posto che la primasentenza atteneva ai reati di rapina, ricettazione, lesioni personali eresistenza a pubblico ufficiale, commessi nel 2009 dal solo XXXX, mentre laseconda riguardava sei furti in appartamento, perpetrati tra il febbraio e ilmarzo 2008 in concorso con altri soggetti.Considerato altresì che il Tribunale ha, in maniera adeguata e congrua,motivato anche in ordine al l ’ i rr i levanza del dedotto stato ditossicodipendenza, - peraltro non adeguatamente comprovato - qualecollante delle condotte criminose, in conformità a quanto affermato daquesta Corte secondo cui “in tema di reato continuato, a seguito dellamodifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della legge 21febbraio 2006, n.49, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportandoautomaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, puògiustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato,sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dallagiurisprudenza per la sussistenza della continuazione” (Sez. 2,n. 22493 del 21/03/2019, Rv. 275420 – 01): nel caso di specie, comedetto, il G.E. ha motivatamente escluso la ricorrenza degli ulteriori indicisintomatici della medesimezza di disegno criminoso.Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto dimotivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato,valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sommadeterminata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.Ritenuto, infine, che, avendo il ricorso ad oggetto una condizionepersonale del ricorrente, si impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, atutela del suo diritto alla riservatezza; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alias XXXXX ricorre per cassazione contro ilprovvedimento indicato in intestazione.Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamenteinfondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza dellaCorte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si puòdesumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n.28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).Osservato che l’ordinanza impugnata, con motivazione puntuale,coerente e chiaramente sviluppata, ha correttamente escluso la sussistenzadi un medesimo disegno criminoso idoneo ad accomunare i reati oggettodelle due sentenze richiamate nell’istanza del ricorrente, dando conto, conargomentazione completa e logicamente lineare, degli elementi ostativi alriconoscimento della continuazione. In particolare, il giudice dell’esecuzioneha evidenziato che le modalità delle condotte risultavano eterogenee e che ifatti erano stati commessi in contesti criminali distinti, posto che la primasentenza atteneva ai reati di rapina, ricettazione, lesioni personali eresistenza a pubblico ufficiale, commessi nel 2009 dal solo XXXX, mentre laseconda riguardava sei furti in appartamento, perpetrati tra il febbraio e ilmarzo 2008 in concorso con altri soggetti.Considerato altresì che il Tribunale ha, in maniera adeguata e congrua,motivato anche in ordine al l ’ i rr i levanza del dedotto stato ditossicodipendenza, - peraltro non adeguatamente comprovato - qualecollante delle condotte criminose, in conformità a quanto affermato daquesta Corte secondo cui “in tema di reato continuato, a seguito dellamodifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della legge 21febbraio 2006, n.49, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportandoautomaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, puògiustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato,sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dallagiurisprudenza per la sussistenza della continuazione” (Sez. 2,n. 22493 del 21/03/2019, Rv. 275420 – 01): nel caso di specie, comedetto, il G.E. ha motivatamente escluso la ricorrenza degli ulteriori indicisintomatici della medesimezza di disegno criminoso.Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto dimotivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato,valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sommadeterminata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.Ritenuto, infine, che, avendo il ricorso ad oggetto una condizionepersonale del ricorrente, si impone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, atutela del suo diritto alla riservatezza; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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