CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19585/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 158 cod. pen., è inammissibile perché prospetta censure in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui, nel caso - come nella specie - in cui sia contestato, oltre alla distruzione, anche l'occultamento, totale o parziale, delle scritture contabili, il delitto ex art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74 ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340 - 01), sicché il termine decennale di prescrizione è maturato il 9 giugno 2024 (cfr. p. 5 della sentenza), e quindi dopo la pronuncia impugnata, mentre l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione (cfr. Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898 - 01), il che non è avvenuto; rilevato che il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in • relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito logicamente argomentato l'assenza di elementi concreti cui ancorare l'applicazione delle attenuanti in esame, stante, anche, l'assenza di collaborazione dell'imputato, peraltro gravato da un precedente penale, nei confronti della Guardia di Finanza, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 m