Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05423/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 10 ottobre 2025, che aveva rigettato, per quanto qui rileva, l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della custodia in carcere a lui applicata in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione degli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla attualità delle esigenze cautelari e della scelta della misura.

Secondo il ricorrente, né il Giudice per le indagini preliminari, né il Tribunale avrebbero offerto compiuta risposta alle deduzioni difensive dirette a sottolineare, ferma restando la mancanza di censure in tema di gravità indiziaria, la rilevanza pro reo della mancanza di ulteriori ipotesi di reato emerse a suo carico dopo l’esecuzione della misura (fondata sulle sole dichiarazioni dei collaboratori di giustizia), dell’impossibilità di offrire ancora il proprio contributo a un sodalizio non più operativo e della idoneità di una misura autocustodiale in località distante dall’ipotizzata zona di commissione del delitto associativo.

Tali circostanze, unitamente al decorso del tempo e al pieno attuale inserimento sociale dell’indagato e del suo nucleo familiare (tale da rendere irrilevanti precedenti risalenti alla guerra di camorra di quarant’anni or sono), permetterebbero di ritenere superate le presunzioni di legge.

3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi oltremodo generici, laddove si fondano su una lettura incompleta e inesatta dell’ordinanza impugnata e reiterano censure già correttamente disattese, e, comunque, manifestamente infondati in iure.

2. Nessuna omissione, in primo luogo, può rimproverarsi all’apparato argomentativo offerto dai giudici salernitani.

Il provvedimento di riesame muove da un’ampia ricostruzione del contesto associativo in cui l’ipotesi accusatoria colloca la condotta partecipativa (con mansioni di vertice) di [OSCURATO:PERSONA].

In estrema sintesi, l’odierno ricorrente, già veterano del conflitto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stato cooptato da [OSCURATO:PERSONA] nel proprio progetto criminale, avente di mira l’aggregazione di un nuovo soggetto collettivo con cui ottenere il predominio territoriale nel territorio di Pagani e nelle aree limitrofe, con relazioni amichevoli o belligeranti con altri gruppi attivi in zona.L’operatività del [OSCURATO:PERSONA] è già stata affermata in altre sedi giudiziarie non definitive.

La solida provvista indiziaria – costituita dalle dichiarazioni del suddetto [OSCURATO:PERSONA] e di altri collaboratori, geneticamente autonome e vicendevolmente riscontrantisi, e dalle attività intercettive, investigative e perquirenti della polizia giudiziaria – evidenzia la centralità del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] in seno alla consorteria, con mansioni non solo muscolari, ma anche di stimato consigliere, ammesso ai summit dei vertici associativi e fiduciario del capoclan, fungendo altresì da suo supplente durante la carcerazione di quest’ultimo.

Questa ampia premessa costituisce un fondamentale viatico alla disamina delle specifiche deduzioni in punto di necessità cautelari e individuazione della misura più adeguata.

3. Sulla scorta di queste considerazioni, viene poi concretamente perimetrato il contesto temporale che viene in rilievo nel presente incidente cautelare. [OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato nel 2015, a seguito dell’espiazione della pena per i gravi delitti commessi come appartenente alla [OSCURATO:PERSONA].

Dal marzo 2000, secondo la provvisoria contestazione (con formula cosiddetta “aperta”), avrebbe partecipato alla suddetta organizzazione (con stabile inserimento, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato e associazione; cfr. Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01/02).

La misura è stata applicata il 4 giugno 2024.

La richiesta di attenuazione è stata presentata il 27 settembre 2025.

4. Facendo leva su tali nitidi elementi di fatto (sostanzialmente pretermessi nell’atto di ricorso) e richiamando costantemente la giurisprudenza di questa Corte, sono state affrontate dai giudici del merito cautelare le specifiche deduzioni dell’indagato, con motivazione scevra di vizi logico-giuridici e, pertanto, impermeabile allo scrutinio di legittimità.

4.1. La personalità del reo risulta estremamente sintomatica di una indiscussa caratura criminale, come evidenziato da un curriculum delinquenziale di fatto interrotto soltanto dalla lunga carcerazione (che non ha intaccato il prestigio e la rete di contatti tra gli ambienti camorristici).

4.2. L’indiscusso smantellamento del [OSCURATO:PERSONA] non elimina certo il rischio di reiterazione.

Al contrario, nel proteiforme e continuo formarsi, evolversi, fondersi e dissolversi di singoli gruppi di matrice camorristica, non «può sottacersi la capacità, dimostrata dal [OSCURATO:PERSONA], di inserirsi in nuove realtà delinquenziali, frutto della riorganizzazione delle precedenti investite da misure cautelari a seguito dell’intervento dell’autorità giudiziaria, ovvero di nuove iniziative negli spazi da queste ultime lasciate libere».

4.3. La positiva valutazione che aveva condotto alla revoca della libertà vigilata sconta l’evidente minore ampiezza di elementi a disposizione in capo al magistrato di sorveglianza, tanto che nel medesimo contesto temporale era viceversa posta in essere la militanza associativa.

4.4. Anche secondo l’esegesi meno rigida offerta da alcuni indirizzi giurisprudenziali, alla luce di tale ricostruzione fattuale, non appaiono affatto superate le presunzioni dettate dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in tema di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria (cfr. Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857-01).

Lo stesso argomento del cosiddetto “tempo silente” perde gran parte della sua concreta rilevanza, dal momento che, come accennato, la condotta è stata contestata come perdurante e non si rilevano, ad ogni buon conto, elementi oggettivi da cui desumere la minima resipiscenza (cfr., in tema di “mafie storiche”, Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep. 2023, Bella, Rv. 284474-01); anzi, la ripresa di attività criminali dopo un lungo periodo detentivo lascerebbe desumere il contrario.

4.5. Del tutto irrilevante, a tal fine, che i prossimi congiunti del ricorrente siano rimasti estranei a logiche delinquenziali, in quanto «situazioni che in alcun modo appaiono correlate o correlabili, alla figura dell’indagato».

4.6. Nessuna prognosi positiva potrebbe, dunque, esprimersi in ordine alla revoca della custodia in carcere. (Peraltro, può aggiungersi, poiché la misura è stata disposta in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. proc. pen., il locus commissi delicti è stato individuato nella medesima provincia in cui avrebbero dovuto essere concessi gli arresti domiciliari, e non nel Comune di Larino.)

5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 10 ottobre 2025, che aveva rigettato, per quanto qui rileva, l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della custodia in carcere a lui applicata in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione degli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla attualità delle esigenze cautelari e della scelta della misura. Secondo il ricorrente, né il Giudice per le indagini preliminari, né il Tribunale avrebbero offerto compiuta risposta alle deduzioni difensive dirette a sottolineare, ferma restando la mancanza di censure in tema di gravità indiziaria, la rilevanza pro reo della mancanza di ulteriori ipotesi di reato emerse a suo carico dopo l’esecuzione della misura (fondata sulle sole dichiarazioni dei collaboratori di giustizia), dell’impossibilità di offrire ancora il proprio contributo a un sodalizio non più operativo e della idoneità di una misura autocustodiale in località distante dall’ipotizzata zona di commissione del delitto associativo. Tali circostanze, unitamente al decorso del tempo e al pieno attuale inserimento sociale dell’indagato e del suo nucleo familiare (tale da rendere irrilevanti precedenti risalenti alla guerra di camorra di quarant’anni or sono), permetterebbero di ritenere superate le presunzioni di legge. 3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi oltremodo generici, laddove si fondano su una lettura incompleta e inesatta dell’ordinanza impugnata e reiterano censure già correttamente disattese, e, comunque, manifestamente infondati in iure. 2. Nessuna omissione, in primo luogo, può rimproverarsi all’apparato argomentativo offerto dai giudici salernitani. Il provvedimento di riesame muove da un’ampia ricostruzione del contesto associativo in cui l’ipotesi accusatoria colloca la condotta partecipativa (con mansioni di vertice) di [OSCURATO:PERSONA]. In estrema sintesi, l’odierno ricorrente, già veterano del conflitto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stato cooptato da [OSCURATO:PERSONA] nel proprio progetto criminale, avente di mira l’aggregazione di un nuovo soggetto collettivo con cui ottenere il predominio territoriale nel territorio di Pagani e nelle aree limitrofe, con relazioni amichevoli o belligeranti con altri gruppi attivi in zona.L’operatività del [OSCURATO:PERSONA] è già stata affermata in altre sedi giudiziarie non definitive. La solida provvista indiziaria – costituita dalle dichiarazioni del suddetto [OSCURATO:PERSONA] e di altri collaboratori, geneticamente autonome e vicendevolmente riscontrantisi, e dalle attività intercettive, investigative e perquirenti della polizia giudiziaria – evidenzia la centralità del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] in seno alla consorteria, con mansioni non solo muscolari, ma anche di stimato consigliere, ammesso ai summit dei vertici associativi e fiduciario del capoclan, fungendo altresì da suo supplente durante la carcerazione di quest’ultimo. Questa ampia premessa costituisce un fondamentale viatico alla disamina delle specifiche deduzioni in punto di necessità cautelari e individuazione della misura più adeguata. 3. Sulla scorta di queste considerazioni, viene poi concretamente perimetrato il contesto temporale che viene in rilievo nel presente incidente cautelare. [OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato nel 2015, a seguito dell’espiazione della pena per i gravi delitti commessi come appartenente alla [OSCURATO:PERSONA]. Dal marzo 2000, secondo la provvisoria contestazione (con formula cosiddetta “aperta”), avrebbe partecipato alla suddetta organizzazione (con stabile inserimento, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato e associazione; cfr. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01/02). La misura è stata applicata il 4 giugno 2024. La richiesta di attenuazione è stata presentata il 27 settembre 2025. 4. Facendo leva su tali nitidi elementi di fatto (sostanzialmente pretermessi nell’atto di ricorso) e richiamando costantemente la giurisprudenza di questa Corte, sono state affrontate dai giudici del merito cautelare le specifiche deduzioni dell’indagato, con motivazione scevra di vizi logico-giuridici e, pertanto, impermeabile allo scrutinio di legittimità. 4.1. La personalità del reo risulta estremamente sintomatica di una indiscussa caratura criminale, come evidenziato da un curriculum delinquenziale di fatto interrotto soltanto dalla lunga carcerazione (che non ha intaccato il prestigio e la rete di contatti tra gli ambienti camorristici). 4.2. L’indiscusso smantellamento del [OSCURATO:PERSONA] non elimina certo il rischio di reiterazione. Al contrario, nel proteiforme e continuo formarsi, evolversi, fondersi e dissolversi di singoli gruppi di matrice camorristica, non «può sottacersi la capacità, dimostrata dal [OSCURATO:PERSONA], di inserirsi in nuove realtà delinquenziali, frutto della riorganizzazione delle precedenti investite da misure cautelari a seguito dell’intervento dell’autorità giudiziaria, ovvero di nuove iniziative negli spazi da queste ultime lasciate libere». 4.3. La positiva valutazione che aveva condotto alla revoca della libertà vigilata sconta l’evidente minore ampiezza di elementi a disposizione in capo al magistrato di sorveglianza, tanto che nel medesimo contesto temporale era viceversa posta in essere la militanza associativa. 4.4. Anche secondo l’esegesi meno rigida offerta da alcuni indirizzi giurisprudenziali, alla luce di tale ricostruzione fattuale, non appaiono affatto superate le presunzioni dettate dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in tema di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria (cfr. Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857-01). Lo stesso argomento del cosiddetto “tempo silente” perde gran parte della sua concreta rilevanza, dal momento che, come accennato, la condotta è stata contestata come perdurante e non si rilevano, ad ogni buon conto, elementi oggettivi da cui desumere la minima resipiscenza (cfr., in tema di “mafie storiche”, Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep. 2023, Bella, Rv. 284474-01); anzi, la ripresa di attività criminali dopo un lungo periodo detentivo lascerebbe desumere il contrario. 4.5. Del tutto irrilevante, a tal fine, che i prossimi congiunti del ricorrente siano rimasti estranei a logiche delinquenziali, in quanto «situazioni che in alcun modo appaiono correlate o correlabili, alla figura dell’indagato». 4.6. Nessuna prognosi positiva potrebbe, dunque, esprimersi in ordine alla revoca della custodia in carcere. (Peraltro, può aggiungersi, poiché la misura è stata disposta in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. proc. pen., il locus commissi delicti è stato individuato nella medesima provincia in cui avrebbero dovuto essere concessi gli arresti domiciliari, e non nel Comune di Larino.) 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
Sentenza Cassazione n. 05423/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris