CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 1954
Cassazione n. 37117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/06/1954 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 30.6.2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Chieti, emessa in data 22.1.2018, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., poiché, in qualità di legale rappresentante della società SSD [OSCURATO:PERSONA] a r.I., ha falsamente attestato, nella autocertificazione per la partecipazione alla gara per l'affidamento della gestione in concessione dell'impianto sportivo "[OSCURATO:PERSONA]" di Chieti: - di non aver riportato nessuna condanna con concessione del beneficio della "non menzione", mentre invece tale beneficio gli era stato concesso il 3.5.1979, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di violenza privata emessa dal Tribunale di Chieti il 12.5.1978; - di non aver commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, mentre invece nei suoi confronti erano state iscritte 11 cartelle per tasse non versate dall'Agenzia delle Entrate; - di non aver commesso violazione gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, laddove all'INPS risultavano contributi non versati per 87.000 euro ed all'INAIL per oltre 193.000 euro. 2. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello, deducendo un unico motivo, che si snoda attraverso plurimi aspetti di censura. Si denuncia, infatti, violazione di legge e vizio di carenza di motivazione quanto alla sussistenza del reato per mancanza di prova dell'elemento psicologico: secondo quanto sostenuto dalla difesa, Gammieri non ha compilato personalmente il modulo autocertificatorio, ma lo ha soltanto sottoscritto dopo la compilazione da parte del teste [OSCURATO:PERSONA], segretario generale della società calcistica, su indicazione del "patron" della società, Pomponi, che aveva riferito al primo del possesso dei requisiti per accedere alla gara da parte dell'imputato. La sentenza impugnata non ne ha tenuto conto, puntando sulla consapevolezza in ogni caso, da parte del ricorrente, di ciò che stava sottoscrivendo, data la chiarezza esplicita della autocertificazione e dimenticando che, per accertare il dolo generico del reato di falso, bisogna verificare che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente ovvero ad un'incompleta conoscenza o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa. Ed invece la giurisprudenza di legittimità esclude che la disposizione incriminatrice preveda un obbligo di indagine del privato che sottoscriva un modulo scarsamente chiaro (si citano la sentenza Sez. 5, n. 48604 del 2018 e Sez.5, n. 33218 del 2012) e, d'altro canto, esclude la configurabilità del falso ideologico "colposo".3. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La censura difensiva punta ad escludere l'elemento soggettivo del reato radicalmente, sostenendo la tesi dell'affidamento del ricorrente nella veridicità dei contenuti dell'autocertificazione da lui sottoscritta, ma sostanzialmente redatta da un'altra persona, e precisamente dal segretario generale della società calcistica SSD [OSCURATO:PERSONA] a r.I., su indicazione del "patron" della società, Pomponi, che avrebbe riferito al primo del possesso dei requisiti per accedere alla gara da parte dell'imputato. L'assunto del ricorrente prende spunto dalla constatata presenza di un orientamento di legittimità con il quale si è conferito rilievo, ai fini dell'esclusione del dolo generico - necessario coefficiente soggettivo del delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico - alla circostanza che la dichiarazione ritenuta non veritiera sia contenuta in un modulo prestampato che attesti soltanto la rispondenza di una data situazione di fatto ad una normativa genericamente indicata, senza la precisa indicazione delle condizioni normative e fattuali attestate: in tali ipotesi, per l'integrazione del delitto, condivisibilmente è stato affermato che è necessaria la coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non essendo, invece, sufficiente la mera colposa omissione di indagine sul significato delle indicazioni contenute nel modulo (così, tra le sentenze massinnate più recenti, Sez. 5, n. 2496 del 19/12/2019, dep. 2020, Della Polla, Rv. 278134). La prospettazione difensiva, pur richiamandosi a tale opzione interpretativa, tuttavia non ne coglie il senso profondo rispetto alla fattispecie in esame e si risolve in una macroscopica ed apodittica proclamazione della propria inconsapevolezza circa la non veridicità dei contenuti dell'autocertificazione, che si snoda lungo direttrici "in fatto", sottratte al sindacato di legittimità. Costituisce, invero, approdo stabile degli orientamenti interpretativi della Cassazione ritenere che sono precluse al giudice di legittimità — a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).In ogni caso, il dato della compilazione del modulo di autocertificazione da parte di altri è di per sé formalmente irrilevante, poiché, evidentemente, è la sottoscrizione a determinare la paternità di un atto e l'assunzione di responsabilità del suo contenuto da parte del sottoscrittore, il quale, soprattutto in un contesto tecnico quale è quello in cui sono accaduti i fatti, non può neppure ipotizzarsi che sia talmente sprovveduto, come sostiene la difesa, da non attivarsi per constatare la veridicità del portato di quel che va a sottoscrivere: peraltro, si trattava di informazioni essenziali ad ottenere la partecipazione alla gara per l'affidamento della gestione in concessione dell'impianto sportivo "[OSCURATO:PERSONA]" di Chieti e, dunque, di informazioni particolarmente dettagliate e ben calibrate anche rispetto alla prospettiva sportivo-imprenditoriale di riferimento. Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente serva ad escludere la responsabilità penale in casi limite, nei quali, per la presenza di moduli scarsamente intellegibili, l'autore della condotta possa non aver compreso il tenore di quanto stava dichiarando. Viceversa, l'autocertificazione sottoscritta dal ricorrente - come hanno precisato ampiamente i giudici di merito - era del tutto esplicita nei suoi contenuti e con tale dato incontroverso il ricorso non si confronta, incorrendo, per tale ragione, anche nel vizio di genericità, oltre che in una radicale, manifesta infondatezza. La macroscopica chiarezza delle attestazioni contenute nel modulo rende evidente la manifesta infondatezza anche delle eccezioni riferite alla mera negligenza del ricorrente nel non rendersi conto della falsità di quanto stava dichiarando (e cioè di non aver riportato condanne con beneficio della "non menzione" e di non aver commesso violazioni relative al pagamento di imposte, tasse e contributi fiscali, specificamente indicati), in linea con le argomentazioni puntuali che la sentenza impugnata ha speso in proposito. I giudici d'appello, peraltro, si sono anche preoccupati di evidenziare che nessun elemento di fatto è emerso per sostenere la tesi che il ricorrente avesse firmato il modulo per mero errore o, addirittura, per un artificio od un inganno altrui, peraltro neppure adombrato, successivamente, nel ricorso. Il ricorrente, pertanto, non è stato certamente considerato responsabile del reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico a titolo "colposo", per la sua negligenza nel non prendere cognizione dei dati autocertificativi presenti nel modulo sottoscritto - esito certamente non consentito dalla legge -, bensì sulla base della constatazione che tutti gli elementi di fatto ricostruiti nei giudizi di merito conducono a ritenere la consapevolezza, da parte sua, dei contenuti dell'autocertificazione sottoscritta in piena coscienza e volontà. Il che equivale a ritenere provato il dolo nella sua forma generica che, per costante giurisprudenza, costituisce coefficiente soggettivo sufficiente ad integrare il reato oe2 previsto dall'art. 483 cod. pen. (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 15901 del 15/2/2021, Pizzuto, Rv. 281041). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali