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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 32780/2024

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un verso ritenere il concreto verificarsi di fatti (ad es., precedente trasferimento ad altra P.A.), mai dedotti prima, che tuttora lo stesso ricorrente non afferma in concreto essersi verificati e che sono tra l’altro denegati nel loro pregresso realizzarsi - come è del resto verosimile visto che la stabilizzazione che di ciò sarebbe presupposto risulta essere stata sempre osteggiata dall’Ente -nel controricorso; una censura formulata su queste basi non può dunque essere ammessa in sede di legittimità; per altro verso (ad es. collocazione in disponibilità), si tratta di evoluzioni che comportano effetti non incompatibili con la condanna alla stabilizzazione, ma sono anzi ad essa consequenziali, sicché esse non potrebbero parimenti comportare la cassazione della pronuncia di appello; ne consegue il rigetto del ricorso, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado;

3. si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per cassazione e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del grado, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così decis

un verso ritenere il concreto verificarsi di fatti (ad es., precedente trasferimento ad altra P.A.), mai dedotti prima, che tuttora lo stesso ricorrente non afferma in concreto essersi verificati e che sono tra l’altro denegati nel loro pregresso realizzarsi - come è del resto verosimile visto che la stabilizzazione che di ciò sarebbe presupposto risulta essere stata sempre osteggiata dall’Ente -nel controricorso; una censura formulata su queste basi non può dunque essere ammessa in sede di legittimità; per altro verso (ad es. collocazione in disponibilità), si tratta di evoluzioni che comportano effetti non incompatibili con la condanna alla stabilizzazione, ma sono anzi ad essa consequenziali, sicché esse non potrebbero parimenti comportare la cassazione della pronuncia di appello; ne consegue il rigetto del ricorso, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado; 3. si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso per cassazione e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del grado, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto. Così decis
Sentenza Cassazione n. 32780/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris