CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sept'ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] eev Is2t)'2.421, udit/o il difensore ic Cd-t,44,-). I c.244. Cin-ou-sn-e frid [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha parzialmente annullato, limitatamente al capo 9) della rubrica, l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale della medesima città che aveva disposto la misura degli arresti donniciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 624 bis, comma 3 cod. pen., 61 nn. 2) e 9), 81 cpv. cod. pen. (capo 8) e agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1 del DPR 309/1990 (capo 9). In particolare, tali reati sono contestati a Intilla perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e in tempi diversi, in qualità di militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, con abuso dei poteri relativi alla sua funzione ed in violazione dei doversi da essa derivanti, al fine di trarne profitto e per eseguire lo spaccio di sostanza stupefacente, introducendosi all'interno delle abitazioni di spacciatori extracomunitari, operanti nella zona di [OSCURATO:PERSONA], si impossessava della sostanza stupefacente e del denaro ivi presenti, sottraendoli ai detentori; il tribunale ha confermato nel resto il provvedimento. 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, l'indagato prospettando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 291, 27, 12 e 16 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito per l'incompetenza territoriale del Giudice che ha disposto la misura e la nullità del provvedimento per carenza di motivazione. In particolare, si richiede la declaratoria di incompetenza territoriale con contestuale annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari per essere, la stessa, stata disposta nell'ambito di un procedimento che vede cumulativamente indagati diversi soggetti, chiamati ciascuno a rispondere di reati diversi, rispetto ai quali non opera alcun criterio, legato alla connessione o ad altri istituti, che consenta di radicare la competenza dinnanzi a una Autorità giudiziaria diversa rispetto a quella ordinariamente competente per territorio in riferimento al /ocus commissi delicti in relazione alle imputazioni per cui si procede. Nello specifico, il ricorrente risponde per il solo capo 8) in relazione al reato di furto in abitazione commesso sul territorio di Caste! Volturno e nessuna delle condotte contestate, poste a base della misura custodiale, è stata commessa nel circondario del Tribunale di Napoli, come emerge dal testo dell'ordinanza del Tribunale e del provvedimento del G.i.p.. Entrambi i provvedimenti, quanto alla posizione del ricorrente, non dedicano alcuno spazio motivazionale alla concreta individuazione dei presupposti, fattuali e giuridici ex,. art.16 cod. proc. pen, che hanno portato all'attrazione di tale procedimento per connessione in favore dell'A.G. di Napoli, ritenuta funzionalmente competente per altri capi (n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 10). Il ricorrente si duole, dunque, del pregiudizio del proprio interesse a essere giudicato davanti al proprio giudice naturale, il foro di [OSCURATO:PERSONA], e lamenta la non sussistenza di nessuna delle ipotesi di connessione previste dal dettato dell'art. 12 del codice di rito. Difetterebbe la connessione plurisoggettiva, poiché le presunte condotte contestate all'Intilla, ad eccezione del capo 1 (artt. 110 e 326 cod. pen.) - unico per il quale è chiamato a rispondere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e per il quale la competenza è stata individuata ai sensi dell'art. 9 cod. proc. pen. - non risultano essere commesse in concorso con altri indagati e comunque sono del tutto estranee rispetto agli addebiti formulati nelle altre imputazioni a carico dei coindagati; parimenti non vi sarebbe connessione monosoggettiva in quanto le condotte sarebbero svincolate rispetto ad altri addebiti di competenza della [OSCURATO:PERSONA]; e assente sarebbe anche la connessione teleologico-finalistica dato che per nessuno dei reati addebitati si afferma essere commesso per eseguire altri reati che potrebbero attrarne la competenza: il reato-fine non è stato commesso dalle stesse persone che hanno commesso il reato- mezzo. Né potrebbe essere di ostacolo alla rilevazione dell'incompetenza del giudice che ha disposto la misura la mancata eccezione di essa da parte della difesa in sede di riesame, rientrando nelle prerogative del tribunale, e della Corte di Cassazione, la verifica della sussistenza dei poteri del giudice di limitare la libertà personale. Inoltre, in caso di declaratoria di incompetenza, si rappresenta la carenza motivazionale del provvedimento impugnato in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti dell' urgenza legati all'adozione della misura da parte del giudice incompetente; presupposti comunque non ricorrenti nel caso di specie se si considerano le seguenti circostanze di fatto quali: la demolizione del quadro indiziario rispetto alla più grave delle condotte penalmente contestate (la cessione di stupefacente di cui al capo 9) e alla ipotesi di rivelazione di segreto di ufficio ex. art.326 cod. pen.; il lasso temporale a disposizione degli inquirenti dalla conoscenza dei contenuti delle propalazioni (gennaio 2019) sino ad oggi; l'acclarata esclusione di ragioni di periculum, dato che il ricorrente mai è stato oggetto di provvedimenti disciplinari; la cessazione dell'attività criminosa a decorrere dal giugno 2018; l'emanazione, nelle more della cautela, del provvedimento sospensivo dal servizio che, di fatto impedisce, una immediata ripresa delle funzioni da parte dell'Intilla se lasciato libero; il pericolo per l'incolumità del ricorrente, qualora accedesse a domicili di soggetti dediti al traffico, a seguito del clamore mediatico suscitato dalla diffusione della notizia del suo arresto.2.2. Il secondo motivo deduce l'illogicità e mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al capo 8) della rubrica e l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) del codice di rito. Si lamenta che le fonti di prova poste a fondamento della misura, costituite dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sono sfornite degli idonei riscontri esterni individualizzanti e intrinsecamente inattendibili in quanto affette da contagio dichiarativo per avere i chiamanti preso conoscenza, l'uno dell'altro, delle rispettive dichiarazioni accusatorie. Il ricorrente si duole altresì di altri vizi motivazionali in cui è incorso il Tribunale nel tentativo di attribuire natura di valido riscontro alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], quali: l'apoditticità della motivazione in riferimento alla deduzione dei fatti dal rapporto di amicizia, peraltro di sola conoscenza e/o colleganza, intercorrente fra il [OSCURATO:PERSONA] e l'Intilla; il travisamento delle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si vuole estrapolare una confessione del ricorrente mai intervenuta ed anzi incompatibile con il tenore complessivo delle sue dichiarazioni rese tanto in sede di interrogatorio di garanzia che in precedenza captate; l'assenza di un'analisi analitica dell'attendibilità intrinseca sia del dichiarante, in relazione al fatto storico della narrazione percepita, sia della fonte primaria di conoscenza cui si rimanda de relato in relazione alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]; la mancata valutazione delle singole condotte di furto. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione ed errata applicazione della legge processuale ex art. 606 lett. c), in relazione agli artt. 292, 274, 309, comma 9 e 125 cod. proc. pen., e la carenza e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) del codice di rito. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il tribunale del riesame, facendo proprie le considerazioni del giudice, ritiene sussistente il pericolo di reiterazione del reato considerando solo la concretezza del periculum e non anche l'attualità, assente nel caso di specie, giacché l'attuale mansione dell'indagato di mero ascolto delle intercettazioni telefoniche lo vede lontano dagli ambiti operativi di perquisizioni e sequestri in cui si sarebbe espletata l'attività criminosa. Sul punto si lamenta la carenza assoluta di motivazione, poiché il provvedimento si avvale di mere formule di stile, ripetitive del dettato normativo, ed è privo di adeguato riferimento alla valutazione del fatto, in quanto, essendo le condotte illecite cessate da oltre tre anni, non si comprende la ragione per cui, se lasciato libero, l'imputato dovrebbe ricornmettere reati della stessa specie; e ciò tenuto conto che l'arco temporale trascorso dai fatti può integrare l'elemento negativo utile al superamento della presunzione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ove si tratti di "tempo silente", ossia non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Si lamenta altresì che la prognosi negativa relativa alla personalità del ricorrente non può fondarsi sul comportamento tenuto dallo stesso in sede di interrogatorio di garanzia e poi in udienza camerale, laddove peraltro rende dichiarazioni spontanee. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'indagato ha depositato una memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso chiedendo per l'effetto annullarsi l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ogni sua censura per le ragioni che seguono. 1.1.Quanto al primo motivo, che lamenta per la prima volta, nella presente sede, l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Napoli che ha emesso la misura cautelare nei confronti dell'Intilla, è solo il caso di evidenziare che pur a voler ritenere che, come prospetta il ricorrente, trattandosi di questione processuale, essa ben poteva essere dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte, è altrettanto vero, però, che una siffatta doglianza e, soprattutto, il modo con cui essa è estrinsecata, deve comunque fare i conti con i limiti del giudizio di legittimità che in ogni caso sussistono e delimitano ciò che è sindacabile da parte della Cassazione. E' noto che in linea generale col ricorso per cassazione la proposizione di questioni nuove è possibile nei soli limiti della cognizione propria della Corte di cassazione, che si caratterizza per l'impossibilità di apprezzare il merito del contenuto degli atti e per l'immediata pacifica evidenza del contesto in fatto, atteso che, diversamente, sussiste l'onere specifico del ricorrente di porre a disposizione tutti gli elementi indispensabili per la ricostruzione fattuale che costituisce il presupposto della eccezione proposta, e ciò nonostante si verta intorno a questione processuale (così Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, dep. il 09/11/2015, Roggi e altri, Rv. 265343 - 01). Nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza posta costituisce un vitium in procedendo, pertanto eccepibile in cassazione, anche per la prima volta, nei casi previsti dall'art. 21 cod. proc. pen. e il perimetro cognitivo della Corte in materia si estende anche al fatto processuale (cfr. Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, dep. il 21/02/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01).Quanto alla sanzionabilità del vizio di incompetenza per connessione in questa sede, occorre rilevare che, al succitato art. 21 cod. proc. pen., il legislatore ha previsto un diverso regime, tenendo ben distinto il regime della competenza per materia, rilevabile se viziata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, d 5 I regime eito.. della competenza per connessione, il cui regime è assimilato a quello d competenza per territorio, che, secondo quanto prescritto dal terzo comma dello stesso articolo, può essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, cod. proc. pen. Proprio utilizzando le regole che conducono a differenziare la competenza per materia dalla competenza per connessione, quest'ultima pur accomunata nella identica "ratio" del rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge, resta ancora la risultante dell'introduzione di un criterio attributivo della competenza dettato da prevalenti ragioni di economia processuale (cfr. Sez. 6, n. 12729 del 17/10/1994, dep. il 22/12/1994, [OSCURATO:PERSONA]. 199984 - 01), criterio in forza del quale è da individuarsi nel momento della costituzione delle parti ex. art. 484 cod. proc. il termine ultimo per sollevare, o riproporre, tempestivamente la questione ai fini della declaratoria di incompetenza. Tuttavia, diversa è la regola in materia cautelare, ove l'eccezione sull'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente può essere sollevata per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, purché il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito, ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 2336 del 07/01/2015 Cc., dep. il 19/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262081 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 13096 del 05/03/2014, dep. il 20/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259505 - 01; Sez. 6, n. 25835 del 04/06/2010, dep. il 06/07/2010, Franze' e altri, Rv. 247776 - 01). Pertanto, anche in questo caso, vale la regola generale esposta in precedenza per cui è onere del ricorrente porre a disposizione del Collegio tutti gli elementi utili e indispensabili per la ricostruzione fattuale che costituisce il presupposto della eccezione proposta, in quanto non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. 5, n. 30102 del 19/04/2018, dep. il 04/07/2018, Porretto e altro, Rv. 273511 - 01). Ed ancora, se è vero che in tema di competenza, la connessione costituisce un criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza per territorio, che si applica anche nelle fasi antecedenti al giudizio, nelle quali, tuttavia, non opera il principio della "perpetuatio jurisdictionis" (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 40676 del 21/06/2018 Ud. (dep. 13/09/2018) Rv. 273953 - 01), ciò nondimeno deve rilevarsi, secondo quanto, condivisibilmente, già osservato da questa Corte nella pronuncia testè indicata, che è onere della parte che eccepisce l'incompetenza per territorio determinata dalla connessione allegare gli elementi di fatto a sostegno di quanto eccepisce, non essendo sufficiente, a tale fine, la produzione, né tanto meno la mera indicazione degli atti del procedimento che contengono incolpazioni provvisorie, destinate a divenire definitive solo con l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Relativamente alla vicenda in esame, il ricorrente demanda a questa Corte una totale valutazione in fatto, poiché si limita a una generica censura in relazione all'insussistenza dei criteri di connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen., senza allegare a sostegno della doglianza elementi effettivamente idonei a comprovare l'assenza di una vis attractiva dell'Autorità giudiziaria di Napoli e utili a differenziare le vicende oggetto dei singoli vari capi di imputazione al fine di poter ritenere configurabili distinte regiudicande, sicché è da reputarsi inammissibile, anche proprio per genericità, il primo motivo inerente all'incompetenza del giudice che ebbe ad applicare la misura cautelare. Alla stregua delle considerazioni appena svolte, è da ritenersi implicitamente assorbita la doglianza relativa all'insussistenza di comprovate ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. per assenza di un requisito ulteriore rispetto all'ordinario esercizio del potere cautelare. 1.2.11 secondo motivo, nel denunciare il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza è totalmente riversato in fatto; in ogni caso il tribunale del riesame, nel disporre l'annullamento quanto al capo 9), ha congruamente argomentato distinguendo, appunto, tra i fatti per i quali non potessero ritenersi raggiunti i gravi indizi di colpevolezza e quelli per i quali fosse, invece, ravvisabile la gravità indiziaria; così completando e integrando la motivazione del giudice che ha emesso il provvedimento custodiale "tanto da formare un unicum" (così testualmente nella pronuncia impugnata) con quello da esso adottato. È solo il caso di rammentare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e, tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, anche per mezzo della futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (così, tra tante, Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, dep. il 24/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275699 - 02). Nello specifico, il Tribunale del Riesame fonda il proprio convincimento su numerosi elementi di prova rappresentativi e concordanti, inclusi quelli rivenienti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e dalle conversazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], captate in sede di intercettazioni; emergenze probatorie che risultano, tutte, ampiamente trattate nel provvedimento impugnato, con una motivazione immune da vizi logici e giuridici (cfr. pagg. 5-8 del provvedimento impugnato), con la quale il ricorso in definitiva non si è adeguatamente confrontato; l'impugnazione ha per di più finito col denunciare vizi di giudizio che sono al di fuori del perimetro di valutazione di questa Corte, sicchè essa è inammissibile anche sotto tale profilo. 1.3.11 terzo motivo, relativo all'assenza di un concreto e, soprattutto, attuale pericolo, è aspecifico. Nel caso di specie, il Tribunale argomenta la concretezza del periculum in questione, individuando, quali pregnanti elementi univocamente conducenti ad affermare la sussistenza di un concreto ed intenso pericolo di consumazione di altri gravi delitti contro il patrimonio, da un lato, le gravi modalità e circostanze delle plurime condotte ascritte al ricorrente, commesse in maniera abituale e sistematica, abusando dei poteri inerenti alla sua funzione di militare appartenente all'Arma dei Carabinieri e violando i doveri da essa derivanti per il perseguimento dei propri illeciti interessi personali, e, dall'altro, la personalità dell'indagato, ritenuta spregiudicata nel violare i propri doveri di soggetto appartenente all'Arma dei Carabinieri. Quanto all'attualità, posto che in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, dep. il 08/03/2016, Stamegna, Rv. 267785; conf. anche Sez. 2, sent. n. 9500 del 2016, non massimata sul punto), va evidenziato che nel caso di specie, da un lato, non può affermarsi che sia notevole il lasso di tempo intercorso tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare (circa tre anni secondo quanto prospetta lo stesso ricorrente) e, dall'altro, che il tribunale del riesame ha comunque offerto congrua motivazione sul punto sottolineando come gli elementi utili ad individuare in concreto il pericolo di reiterazione di altri reati permettano di fondare un quadro estremamente allarmante della persona del ricorrente, tale da farlo ritenere tuttora pericoloso socialmente, considerate le risultanze investigative che rivelano una certa abitualità nelle condotte illecite e, di contro, anche, la mancanza di segni di resipiscenza provenienti dall'indagato; condotte illecite - è il caso di segnalare - che, sebbene tenute in occasione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, con approfittamento di esse, sono nondimeno espressive di elevata capacità a delinquere dell'indagato nella sfera dei reati contro il patrimonio, di là dalla pertinenza quindi, con le funzioni in concreto esercitate. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.