CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via deiPortoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata;-Ricorrente-CONTRO[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro-tempore;[OSCURATO:PERSONA] - S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro-tempore;-Intimate –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado diBolzano, sez. 2, n. 37/2024, depositata in data 14 ottobre 2024, nonnotificata;Numero registro generale 8453/2025Numero sezionale 4023/2026Numero di raccolta generale 19709/2026Data pubblicazione 13/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che si è pronunciatain controversia su impugnazione dell’avviso di liquidazione n.20131T001192000, con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] di Merano avevacontestato alle società [OSCURATO:PERSONA] - G.M.B.H. e BACHMAYERGMBH, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, la realizzazione diuna cessione d’azienda con immobile a mezzo di due contratti, il primo, diconferimento di ramo d’azienda ed il secondo di cessione di quotesocietarie. La cessione d’azienda era stata realizzata in meno di un annoper mezzo dei seguenti atti: la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avevaconferito il ramo d’azienda alla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]., partecipata al100% dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con atto del 29.03.12; la societàOrtler [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto la partecipazione del 100% nellaKrone S.r.l. alla società [OSCURATO:SOCIETA]. con atto del 25.02.13, stipulatoa distanza di meno di un anno dal precedente atto.2. Con sentenza n. 25/02/18, la Corte tributaria di primo grado diBolzano ha accolto il ricorso dei contribuenti, reputando sussistenti leragioni economiche e personali sottostanti all’operazione, come addottedalle parti.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha rigettatol’appello dell’Agenzia delle Entrate rilevando che:- in linea teorica si dovrebbe considerare come operazione priva disostanza economica solamente lo scorporo dell’azienda [OSCURATO:PERSONA] dalrestante patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., laddove la successivacessione delle quote della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]. costituisce un negoziola cui legittimità e sostanza economica non può essere messa indiscussione;Numero registro generale 8453/2025Numero sezionale 4023/2026Numero di raccolta generale 19709/2026Data pubblicazione 13/06/2026- l’art. 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, prevede, al quartocomma, che il contribuente possa scegliere “tra regimi opzionali diversiofferti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”;dunque, a fronte di due operazioni tra loro alternative determinanti lostesso risultato - cessione di un’azienda o cessione delle quote dellasocietà proprietaria della medesima azienda - il contribuente può,legittimamente, orientare la sua scelta verso quella per lui fiscalmente piùvantaggiosa e quindi per la cessione delle quote;- secondo l’art. 10 bis, terzo comma, della legge 27 luglio 2000, n.212: “Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificateda valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativoo gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale ofunzionale dell'impresa”; la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha indicato le ragionidello scorporo, individuandole nella diversa connotazione giuridica delcespite patrimoniale rispetto al rimanente patrimonio gestito dalla societàe tale valutazione è pienamente legittima, “poiché anche, ammesso chenon abbia delle valide ragioni fiscali, ha comunque delle valide ragionisotto il profilo organizzativo e gestionale”; ciascuna delle operazioni èlegittima, l’unico collegamento è costituito dal ravvicinato contestotemporale, che tuttavia non giustifica, in quanto elemento non univoco, leconclusioni alle quali è giunta l’Agenzia;- è dirimente la considerazione delle contribuenti secondo cui lacessione di azienda e la cessione di quote di una società di capitali recanodue differenti livelli di rischio, laddove con l’acquisto di un’aziendal’acquirente assume le posizioni debitorie della stessa, comprese posizioniimprevedibili quali richieste risarcitorie, mentre con la cessione dipartecipazioni il rischio è calcolato, esaurendosi l’insorgenza di eventualiposizioni debitorie al massimo nella perdita integrale della quota investita;- l’Ufficio non può riqualificare l’atto secondo quello che reputaessere lo scopo di esso, diverso da quello indicato dalle parti, inNumero registro generale 8453/2025Numero sezionale 4023/2026Numero di raccolta generale 19709/2026Data pubblicazione 13/06/2026applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 e secondo consolidatoindirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui “dovendo essereconsiderati soltanto gli effetti giuridici dell’atto presentato allaregistrazione, così come da esso desumibili, non può assumere rilevanzalo scopo economico perseguito dalle parti, quand’anche fosse quello diacquistare in via indiretta l’azienda della società compravenduta (Cass.,Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34929)”.4. Le società contribuenti, alle quali il ricorso è stato notificato amezzo PEC in data 14.4.2025, sono rimaste intimate.5. La causa è stata trattata all'adunanza camerale del 12 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, in rubrica “Ai sensi dell'art. 360c.p.c., co. 1, n. 4 – Nullità della sentenza in quanto corredata damotivazione apparente con in violazione dell’art. 36 co. 2 n. 4 del D. Lgs.n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione edemessa in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. contravisamento di prova documentale”, l’Agenzia censura la pronunzia dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado deducendone la nullità permotivazione apparente, non risultando esplicitate le chiare e valide ragionieconomiche sottese all’operazione e non comprendendosi perché l’atto del[OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo in effetti ad oggetto un’azienda, non possa essereriqualificato come cessione della medesima. La ricorrente osserva chedall’esame della motivazione non è dato comprendere la concreta “ratiodecidendi” posta a base della pronunzia, fondata su affermazionigeneriche e apodittiche, disancorate dalle risultanze istruttorie.2.1. Il motivo è infondato e va disatteso.Va premesso che, come innumerevoli volte stabilito da questa Corte dilegittimità, la motivazione della sentenza impugnata con il ricorso percassazione deve ritenersi apparente e sostanzialmente mancanteNumero registro generale 8453/2025Numero sezionale 4023/2026Numero di raccolta generale 19709/2026Data pubblicazione 13/06/2026allorquando essa non consenta alcun reale ed effettivo controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio adottato dal giudicedi merito, così da non attingere neppure la soglia del 'minimocostituzionale' richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. Il che si verificanell'ipotesi in cui il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cuiha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'effettiva lorodisamina; e nell'ipotesi in cui la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nellaindicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione delproprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridicache lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le molte, Cass.nn. 7090/2022; 13248/2020; 3819/2020; 9105/2017).Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nel caso dispecie la Corte di giustizia tributaria abbia, al contrario, reso unamotivazione che individua chiaramente il fondamento del ragionamentodecisorio seguito. Ragionamento fondato su una pluralità diargomentazioni e su una sequenza di deduzioni, come sopra riportate, chedanno piena contezza dei passaggi logici della decisione e che spieganochiaramente le ragioni economiche sottese all’operazione negoziale. Sitratta di un percorso motivazionale del tutto coerente e di certo sufficienteal fine di consentire quel controllo di conformità logico-giuridica nel qualesi sostanzia, nei limiti devoluti dalle censure proposte, il vaglio dilegittimità.2. Con il secondo motivo di ricorso, in rubrica “Ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4) c.p.c. Nullità della sentenza per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112 c.p.c., 2 D. Lgs. 546/92; violazione degli artt.20 e 53 bis del DPR 131/1986 e dell’art. 10 bis L. 212/00 in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia denuncia l’omissione di pronuncia suipresupposti dell’imposta, dal momento che sia dall’avviso di liquidazioneche dall’attività endoprocedimentale emergevano gli elementi intesi aNumero registro generale 8453/2025Numero sezionale 4023/2026Numero di raccolta generale 19709/2026Data pubblicazione 13/06/2026dimostrare la natura abusiva dell’operazione. Secondo la ricorrente, laCorte avrebbe dovuto esaminare tali profili e assumere una decisione dimerito, piuttosto che reputare “semplicisticamente inapplicabile ladisposizione di cui all’art. 20 TUR”. L’Agenzia censura la decisione anchesotto l’aspetto della violazione dell’art. 53 bis del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131/1986 e dell’art. 10 bis L. 27 luglio 2000, n. 212 che avrebbe dovutoritenere applicabili nella fattispecie, alla luce della natura dell’attoimpositivo con il quale si contestava una ipotesi di abuso. Affermal’Agenzia che il giudice di seconde cure “non avrebbe dovuto ritenereillegittimo l’avviso di accertamento per ragioni di carattere sostanziale(ritenuta inapplicabilità dell’art. 20 TUR come novellato senza lanecessaria verifica dei presupposti di operatività dell’art. 53 bis TUR edell’art. 10 bis L. 212/00) ma (…) avrebbe dovuto esaminare nel merito lepretese tributarie sulla base di quanto risultante ex actis”.3. Con il terzo motivo di ricorso, in rubrica “Ai sensi dell’art. 360, 1°comma, c.p.c., n. 3) per violazione e falsa applicazione degli artt. 10-bisdella legge n. 212/2000 e 20 e 53 bis d.P.R. 131/86.”, l’Agenzia delleEntrate lamenta che la Corte di secondo grado abbia violato la normasull’abuso del diritto, in quanto:- la norma violata prescinde dall’intrinseca contraddittorietà del testo econsente l’accesso a riferimenti extratestuali dell’atto;- la Corte ha ritenuto sussistere (ancorché in via in via dubitativa)l’assenza del vantaggio fiscale e ha ritenuto surrogabile tale assenza connon meglio precisate ragioni organizzative.Ad avviso della ricorrente, al contrario di quanto ritenuto dai giudici delmerito, le specifiche operazioni poste in essere dalle società non risultanodirette al soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello delperseguimento di un vantaggio fiscale. Nella sequenza di operazionirealizzate non si ravvede, secondo l’Agenzia, altro vantaggio se non quellorappresentato dalla mancata tassazione della cessione diretta di azienda,Numero registro generale 8453/2025Numero sezionale 4023/2026Numero di raccolta generale 19709/2026Data pubblicazione 13/06/2026che è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale, secondoquanto disposto dall’art. 23 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.4. I motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamenteconnessi, sono infondati.4.1. Come è dato rilevare dalla sentenza impugnata e dagli attidifensivi, ed è incontestato, la vicenda, che ha dato luogo all'adozionedell’avviso di liquidazione impugnato, è la seguente: con atto stipulato indata 29.03.2012, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. costituiva la societàKrone S.r.l., partecipata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., conconferimento di ramo d’azienda di sua proprietà; in data 25.02.2013, lasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. cedeva l’intera partecipazione sociale nellaKrone S.r.l. alla società [OSCURATO:SOCIETA]4.2. Alle suddette società, conferente/cedente e cessionaria, venivanotificato avviso di liquidazione, con il quale l'Agenzia delle Entrate, sullapremessa, come già enunciato, che gli atti negoziali in parola erano statiposti in essere al solo scopo di trasferire l’azienda, recuperava la maggioreimposta di registro.Ad avviso dell’Amministrazione, inoltre, le specifiche operazioni postein essere dalle società non risultavano finalizzate al soddisfacimento di uninteresse economico diverso da quello del perseguimento di un vantaggiofiscale, rappresentato dalla mancata tassazione della cessione diretta diazienda, assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale.4.3. Va innanzitutto rilevato che, al contrario di quanto dedotto dallaricorrente, la Corte di secondo grado ha esaminato la pretesa tributariaanche sotto il profilo della prospettata natura abusiva dell’operazione,muovendo dall’interpretazione dell’art. 10 bis della legge 27 luglio 2000 n.212, valutando come pienamente legittima la complessiva operazionenegoziale ed escludendone il carattere abusivo, avendo individuato unacompresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, di naturaorganizzativa e gestionale (in tal senso, Cass., 16 gennaio 2019, n. 869;Numero registro generale 8453/2025Numero sezionale 4023/2026Numero di raccolta generale 19709/2026Data pubblicazione 13/06/2026Cass., 26 febbraio 2014, n. 4604; Cass., 20 gennaio 2011, n. 1372;Cass., 19 giugno 2024, n. 16953).4.4. Sul punto è opportuno precisare che il divieto di abuso del dirittosi traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude alcontribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'usodistorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione distrumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmiod'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili chegiustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici:tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nellaspecie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacitàcontributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con ilprincipio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione diobblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimentodegli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eluderel'applicazione di norme fiscali.4.5. Esso comporta l’inopponibilità del negozio all'Amministrazionefinanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che ilcontribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva (cfr. Cass.S.U. 22 dicembre 2008 n. 30005; Cass. 30 dicembre 2019, n. 34595;Cass., 5 dicembre 2019, n. 31772; Cass., 19 febbraio 2014, n. 3938;Cass., 20 ottobre 2011, n. 21782).4.6. Tuttavia il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelleoperazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento dirisparmi di imposta, e la prova sia del disegno elusivo sia delle modalità dimanipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, consideraticome irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo perpervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazionefinanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare la esistenzaNumero registro generale 8453/2025Numero sezionale 4023/2026Numero di raccolta generale 19709/2026Data pubblicazione 13/06/2026di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichinooperazioni in quel modo strutturate (cfr. Cass. 19 giugno 2024, n. 16953;Cass., 14 gennaio 2015, n. 439; Cass., 19 febbraio 2014, n. 3938).4.7. In particolare, il carattere abusivo di un'operazione va esclusoquando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioniextrafiscali (cfr. Cass. 16 gennaio 2019, n. 869; Cass., 26 febbraio 2014,n. 4604; Cass., 20 gennaio 2011, n. 1372). Deve peraltro richiamarsiquanto già affermato in altra pronuncia (Cass. 19 giugno 2024 n. 16953)relativamente ad analoga fattispecie “(…)Così posta la questione,pertanto, priva di rilievo risulta la ricerca delle ragioni economichegiustificatrici dell'operazione in quanto, una volta riconosciuto, alla lucedei principi innanzi enunciati, che ci si trova di fronte ad un caso dicessione di partecipazioni azionarie (come nella fattispecie in esameritenuto dall'Agenzia delle Entrate), pur a fronte del preventivoconferimento nel patrimonio della società del ramo d’azienda oggetto dirilievo da parte dell’Erario, non è richiesta alcuna valutazione circal'esistenza o meno di valide ragioni economiche atte a giustificarel'operazione medesima, per come strutturata, né tantomeno incombesull'Ufficio alcun onere probatorio al riguardo. (…) l'esaminata disposizionenon richiede invero l'intento elusivo, che può esserci ma non devenecessariamente esserci, sicché il tema d'indagine non consistenell'accertare cosa la parti hanno scritto, ma cosa le stesse hannoeffettivamente realizzato con il regolamento negoziale, e tanto nondiscende dal contenuto delle peculiari dichiarazioni delle parti medesime”.4.8. Nella sentenza impugnata, la Corte di giustizia di II grado, nelconfermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto le ragioni dello“scorporo” del ramo d’azienda perfettamente legittime sotto il profiloorganizzativo e gestionale. Ha affermato che ciascuna delle operazioni –creazione della [OSCURATO:SOCIETA]. mediante conferimento d’azienda e successivacessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. – era assistita da valide ragioniNumero registro generale 8453/2025Numero sezionale 4023/2026Numero di raccolta generale 19709/2026Data pubblicazione 13/06/2026economiche e che la circostanza del ravvicinato contesto temporale nonpoteva considerarsi equivoca ed espressione di un intento elusivo. Haritenuto dirimente il rilievo secondo cui la cessione di un’azienda e lacessione di quote di una società di capitali recano due differenti livelli dirischio. La Corte ha quindi escluso il carattere abusivo dell’operazionenegoziale, avendo individuato una compresenza, non marginale, di ragioniextrafiscali, di natura organizzativa e gestionale. [OSCURATO:PERSONA] ritienecondivisibili le affermazioni della Corte di giustizia tributaria.4.9. In conclusione, il ricorso va rigettato.5. Nulla per le spese, essendo le società contribuenti rimaste intimate. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, il 12/5/2026.Il PresidenteUgo Candia