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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38733/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A('" [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 29 maggio 2020, confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata e lesioni. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello non aveva fornito alcuna motivazione sulla eccezione di eccessivo scostamento della pena dal minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, quanto alla pena, la motivazione della Corte di appello appare congrua e coerente con le risultanze processuali, avendo la Corte evidenziato la gravità del fatto commesso, i numerosi precedenti penali del ricorrente, l'intensità del dolo consistente nella organizzazione della rapina con la predisposizione di un veicolo pronto alla fuga, considerando che la pena era stata fin troppo contenuta grazie alla concessione delle attenuanti generiche.

A fronte di tale motivazione, nessun elemento positivo è stato affermato dal ricorrente per giustificare la concessione di una pena maggiormente contenuta. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] gostin cchio CK/Vmr'' F. r IN r • 2 2 e 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A('" [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 29 maggio 2020, confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata e lesioni. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello non aveva fornito alcuna motivazione sulla eccezione di eccessivo scostamento della pena dal minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, quanto alla pena, la motivazione della Corte di appello appare congrua e coerente con le risultanze processuali, avendo la Corte evidenziato la gravità del fatto commesso, i numerosi precedenti penali del ricorrente, l'intensità del dolo consistente nella organizzazione della rapina con la predisposizione di un veicolo pronto alla fuga, considerando che la pena era stata fin troppo contenuta grazie alla concessione delle attenuanti generiche. A fronte di tale motivazione, nessun elemento positivo è stato affermato dal ricorrente per giustificare la concessione di una pena maggiormente contenuta. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] gostin cchio CK/Vmr'' F. r IN r • 2 2 e 202
Sentenza Cassazione n. 38733/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris