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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 1971

Cassazione n. 25315/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] "GNEGNE" [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/1995 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi del ricorso con i quali si censura, in realtà, la mancanza delle condizioni di legittimazione formale dei componenti del collegio che aveva redatto la sentenza annullata e che erano stati chiamati a redigerne la motivazione, di cui era stata rilevata la assenza, sono manifestamente infondati e, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], comunque non consentiti avendo costui definito la propria posizione mediante accesso al concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia a tutti i motivi salvo a quello relativo al trattamento sanzionatorio; ed è appena il caso di ribadire che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli); rilevato che la sentenza rescindente aveva ribadito il principio secondo cui la nullità derivante dalla mancanza totale della motivazione e del dispositivo, in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento nel quale è trasfusa la deliberazione, è di carattere relativo e può essere sanata - non travolgendo il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale di dibattimento ed il dispositivo pubblicato in udienza - con la mera rinnovazione dell'atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo (Sez. 3, n. 37116 del 17/06/2021, B., Rv. 282387); considerato che, pertanto, il rinvio era stato disposto al solo fine di redigere la motivazione mancante, cui doveva necessariamente provvedere la Corte di appello nella medesima composizione con cui era stata adottata la decisione e che ciò è effettivamente avvenuto avendovi provveduto il Presidente relatore che ha redatto la motivazione della sentenza il cui dispositivo era stato adottato in data 21 aprile 2022;ribadito che, in tema di formazione della sentenza penale, va distinto il dispositivo - redatto e sottoscritto dal presidente non appena conclusa la deliberazione - nel quale è indicata la volontà dello Stato in relazione alla pretesa punitiva, rispetto alla motivazione in cui vi è l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la sentenza stessa è fondata; l'accertamento delle condizioni di capacità del giudice deve essere compiuto con riferimento alla emissione della sentenza decisione mentre il venir meno delle stesse al momento della redazione della motivazione - ad esempio per morte o collocamento a riposo di un componente del collegio - non incide sulla sostanza dell'atto ormai emanato. (cfr., Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, Cannella, Rv. 215835 01; Sez. 5, n. 4730 del 16/03/2000, Senneria, Rv. 215988 - 01, che ha ribadito tale principio in un caso di sentenza resa dal [OSCURATO:PERSONA] che, dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito della motivazione, aveva cessato di esercitare le funzioni giudiziarie; Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, Larini, Rv. 214294 - 01, resa in un caso nel quale, dopo la lettura del dispositivo e nelle more della redazione della sentenza, il giudice era stato collocato fuori ruolo in quanto eletto componente del CSM; Sez. 1, n. 7749 del 24/05/1996, Tucci, Rv. 205530 - 01, relativa ad un caso nel quale il Presidente del collegio, dopo la lettura del dispositivo e nelle more del termine per redigere la motivazione, aveva cessato di far parte dell'ordine giudiziario); considerato che, nella specie, le eventuali violazioni censurate dalla difesa non concernono le condizioni di capacità del giudice e, dunque, non ineriscono all'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità deducibile, in questa sede, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] "GNEGNE" [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/04/1995 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi del ricorso con i quali si censura, in realtà, la mancanza delle condizioni di legittimazione formale dei componenti del collegio che aveva redatto la sentenza annullata e che erano stati chiamati a redigerne la motivazione, di cui era stata rilevata la assenza, sono manifestamente infondati e, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], comunque non consentiti avendo costui definito la propria posizione mediante accesso al concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia a tutti i motivi salvo a quello relativo al trattamento sanzionatorio; ed è appena il caso di ribadire che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli); rilevato che la sentenza rescindente aveva ribadito il principio secondo cui la nullità derivante dalla mancanza totale della motivazione e del dispositivo, in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento nel quale è trasfusa la deliberazione, è di carattere relativo e può essere sanata - non travolgendo il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale di dibattimento ed il dispositivo pubblicato in udienza - con la mera rinnovazione dell'atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo (Sez. 3, n. 37116 del 17/06/2021, B., Rv. 282387); considerato che, pertanto, il rinvio era stato disposto al solo fine di redigere la motivazione mancante, cui doveva necessariamente provvedere la Corte di appello nella medesima composizione con cui era stata adottata la decisione e che ciò è effettivamente avvenuto avendovi provveduto il Presidente relatore che ha redatto la motivazione della sentenza il cui dispositivo era stato adottato in data 21 aprile 2022;ribadito che, in tema di formazione della sentenza penale, va distinto il dispositivo - redatto e sottoscritto dal presidente non appena conclusa la deliberazione - nel quale è indicata la volontà dello Stato in relazione alla pretesa punitiva, rispetto alla motivazione in cui vi è l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la sentenza stessa è fondata; l'accertamento delle condizioni di capacità del giudice deve essere compiuto con riferimento alla emissione della sentenza decisione mentre il venir meno delle stesse al momento della redazione della motivazione - ad esempio per morte o collocamento a riposo di un componente del collegio - non incide sulla sostanza dell'atto ormai emanato. (cfr., Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, Cannella, Rv. 215835 01; Sez. 5, n. 4730 del 16/03/2000, Senneria, Rv. 215988 - 01, che ha ribadito tale principio in un caso di sentenza resa dal [OSCURATO:PERSONA] che, dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito della motivazione, aveva cessato di esercitare le funzioni giudiziarie; Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, Larini, Rv. 214294 - 01, resa in un caso nel quale, dopo la lettura del dispositivo e nelle more della redazione della sentenza, il giudice era stato collocato fuori ruolo in quanto eletto componente del CSM; Sez. 1, n. 7749 del 24/05/1996, Tucci, Rv. 205530 - 01, relativa ad un caso nel quale il Presidente del collegio, dopo la lettura del dispositivo e nelle more del termine per redigere la motivazione, aveva cessato di far parte dell'ordine giudiziario); considerato che, nella specie, le eventuali violazioni censurate dalla difesa non concernono le condizioni di capacità del giudice e, dunque, non ineriscono all'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità deducibile, in questa sede, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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