CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza del 24/3/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di CALTANISSETTA il 21/2/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 641 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che i giudici di merito, e da ultimo la Corte territoriale, avrebbero erroneamente qualificato i fatti nei termini dell'insolvenza fraudolenta laddove quanto accaduto costituirebbe un mero inadempimento contrattuale o, in caso, integrerebbe la diversa fattispecie incriminatrice ei cui all'art. 640 cod. pen. La condotta tenuta dal Santonocito, il materiale esecutore del reato, che aveva intenzione di pagare la ricarica effettuata della carta poste pay con un'altra poste pay, infatti, imporrebbe di escludere la sussistenza di entrambi i reati ovvero, l'avere mostrato la seconda carta, costituirebbe un artificio e raggiro. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 110 cod. pen. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa evidenzia che dalle prove acquisite non emergerebbe alcun elemento sul qual poter fondare la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato eventualmente commesso da Santonocito. La condotta tenuta dal ricorrente, restare in macchina e allontanarsi con Santonocito dopo che questo era uscito dall'esercizio commerciale, sarebbe infatti del tutto neutra e inidonea a fondare un giudizio in termini di responsabilità ex art. 110 cod. pen. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della pena e al dinego delle circostanze attenuanti generiche. 2. In data 14 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei quattro motivi proposti la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità -sia quanto all'insussistenza degli elementi costitutivi dei reato che in odine alla qualificazione giuridica attribuita al fatto ovvero al contributo fornito del ricorrente nella commissione del reato- e alla determinazione della pena, anche con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attentanti generiche. Le doglianze, reiterative delle medesime censure già proposte nell'atto di appello, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nello specifico. 1.1. La motivazione quanto alla sussistenza del reato contestato è congrua e J coerente con gli elementi emersi.La Corte territoriale, infatti -con il riferimento alla circostanza che il concorrente nel reato, Santonocito, ha chiesto e ottenuto la ricarica e solo dopo, mostrata la seconda poste pay e sentito che questa non poteva essere utilizzata, cosa che ben sapeva, ha detto che si allontanava per fare un bancomat ma in realtà per darsi alla fuga- ha dato conto che l'obbligazione è stata assunta con la volontà di non adempierla, come richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 641 cod. pen. Tale condotta, d'altro canto, considerato che gli eventuali artifici (mostrare la carta e dire che andava a fare un bancomat), non sono stati posti in essere per indurre la persona offesa a effettuare la ricarica ma esclusivamente per guadagnare la fuga, è stata correttamente qualificata dai giudici di merito. 1.2. La Corte territoriale, dando atto che la poste pay della quale è stata richiesta la ricarica era intestata al ricorrente, che il codice fiscale mostrato per effettuare l'operazione era quello del ricorrente e che lo stesso aspettava in macchina Santonocito con il quale si è dato alla fuga, ha dato adeguato conto del contributo fornito e della piena configurabilità del concorso nella commissione del reato. 1.3. Con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infine, la sentenza impugnata, fa buon governo della legge penale e dà conto, con il riferimento al disvalore penale della condotta, delle ragioni che hanno guidato nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. del giudice di merito, ciò anche tenuto conto del già avvenuto riconoscimento da parte del giudice di primo grado delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, pertanto, risultano meramente assertive e in parte orientate anche a sollecitare in questa sede una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un.n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme