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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21708/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela, con la quale era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, atteso che è generico e fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e che, pertanto, risultano essere non specifici.

Invero, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta l'eccessività della pena e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati con motivazione logica.

Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel caso in esame, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto sia rispetto alla graduazione della pena, sia rispetto all'esclusione della causa di non punibilità attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela, con la quale era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge e la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, atteso che è generico e fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e che, pertanto, risultano essere non specifici. Invero, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta l'eccessività della pena e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati con motivazione logica. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel caso in esame, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto sia rispetto alla graduazione della pena, sia rispetto all'esclusione della causa di non punibilità attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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