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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09178/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21782/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., di [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona del 153 suo curatore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con 'ZoZZ domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1387/1/14, depositata in data 8 luglio 2014, della Commissione tributaria regionale della Toscana; \ì.J2f Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 2 febbraio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con sentenza n. 1387/1/14, depositata in data 8 luglio 2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana, - pronunciando quale giudice di rinvio da Cass., 21 marzo 2012, n. 4513, - ha accolto l'appello proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., così annullando cinque avvisi di accertamento emessi, a fini TIA, relativamente alle annualità d'imposta dal 2001 al 2005.

Per quel che qui ancora rileva, il Giudice del gravame ha ritenuto che la contribuente aveva dato prova della non imponibilità di un'area (utilizzata «ad esposizione dei veicoli») che non era produttiva di rifiuti in quanto, da «una copiosa documentazione anche fotografica» poteva desumersi che «nell'area in questione siano solo collocati veicoli esposti all'attenzione dei possibili acquirenti e dunque non si dia luogo neppure a quella limitata produzione di rifiuti che è propria del parcheggi.».

ASCIT - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria; il [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., di [OSCURATO:PERSONA] & C. resiste con controricorso.

Fissato all'udienza pubblica del 2 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, e dell'art. 17 del regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 10 del 9 febbraio 2005, assumendo, in sintesi che, - venendo in considerazione, nella fattispecie, e per come rilevato dalla stessa gravata sentenza, un'area scoperta utilizzata per l'esposizione di veicoli destinati alla vendita o al noleggio, - siffatta superficie avrebbe dovuto, con ciò, considerarsi potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti, in quanto area strumentale all'esercizio dell'attività di impresa, non anche meramente accessoria e pertinenziale; soggiunge la ricorrente che nemmeno ai sensi della disposizione regolamentare di cui all'art. 17, cit., l'area in questione avrebbe potuto considerarsi esente da imposizione posto che, per l'appunto, veniva in rilievo una spazio esterno destinato all'esercizio dell'attività di impresa e, così, potenzialmente idoneo alla produzione di rifiuti.

Il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell'art. 394 cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 63, 57 e 58, deducendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva posto a fondamento del decisum documenti nuovi, non prodotti nei precedenti gradi di giudizio, - seppur essi stessi inidonei a dar conto della pretesa esenzione di un'area che, dallo stesso elaborato fotografico prodotto, risultava come destinata all'attività di impresa e, dunque, operativa, - così pronunciando in violazione della disciplina processuale che connota la natura chiusa del giudizio di rinvio; e posto, poi, che controparte aveva affidato le proprie allegazioni ad un documento, di formazione unilaterale, - che esponeva le contrapposte tesi delle parti sull'imponibilità dell'area in questione, - senza offrire, dunque, alcun altro riscontro probatorio, seppur preannunciata (in ricorso introduttivo del giudizio) la produzione di una «autocertificazione e/o perizia tecnica in concreto mai prodotte.».

2. - Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

Il d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 3, dispone che la tariffa di igiene ambientale (cd.

TIA) «deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.». 2.1 - Per quanto sia stata rilevata una sostanziale continuità regolativa col previgente règime impositivo, - costituendo la TIA «una mera variante della TARSU» già disciplinata dal d.lgs. n. 507 del 1993, della quale ha conservato la qualifica di tributo propria di quest'ultima (così Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238), - ciò non di meno lo stesso Giudice delle leggi, e la Corte, hanno avuto modo di rimarcare alcune peculiarità applicative della Tariffa con riferimento, in specie, alla sua articolazione (in una quota fissa ed in una quota variabile) ed alle conseguenti implicazioni sulla tassazione delle aree produttive di rifiuti urbani ovvero speciali, assimilati o meno (v.

Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., 22 settembre 2017, n. 22127).

Si è, così, rilevato che il presupposto impositivo si correla al possesso o alla detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, e che «la qualità e quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione della quota variabile della TIA che può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell'assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente» (così Cass., 23 maggio 2019, n. 14038, cit.); ciò, del resto, in coerenza con la natura, cd. universale, della Tariffa, - in quanto «Ogni edificio che si trovi sul territorio comunale, ... è normativamente considerato come potenzialmente idoneo, per le attività che vi si potrebbero svolgere, a produrre rifiuti urbani» (così Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360), - ed in conseguenza della cennata articolazione tariffaria che, - quanto alla quota fissa («determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti»; art. 49, c. 4, cit.), - «ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo "interni", cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche "esterni", quali i "rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico", e quindi di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente» (così, ancora, Cass., 23 maggio 2019, n. 14038). 2.2 - Va, ancora, rimarcato che, - con riferimento alla disposizione di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3 (alla cui stregua « Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.»), - la Corte ha avuto modo di rilevare che, ai fini della esenzione, non poteva assumere rilievo il (mero) «collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate a quello scopo come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, quali quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazìone neanche dalla legislazione precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 di 1993» (così Cass., 4 dicembre 2009, n. 25573; v., altresì, Cass., 5 maggio 2010, n. 10813; Cass., 30 luglio 2009, n. 17724; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19461); rilievo, questo, che seppur volto a delineare i presupposti di tassazione delle aree di produzione di rifiuti urbani, implica una nozione di collegamento funzionale che, all'evidenza, è incompatibile col vincolo di pertinenzialità o di accessorietà che, così come per la TIA (art. 49, c. 3, cit.), già connotava il presupposto d'imposta della TARSU (d.lgs. n. 507/1993, cit., art. 62, c. 1). 2.3 - L'error iuris che, così, forma oggetto del motivo di ricorso in trattazione rinviene, allora, - così come la ricorrente deduce, - dallo stesso accertamento operato dalla gravata sentenza che, - nel rilevare la destinazione dell'area scoperta all'attività propria di impresa della contribuente (in quanto area utilizzata «ad esposizione dei veicoli»), ciò non di meno ha escluso ogni potenzialità produttiva di rifiuti e, con questa, l'integrale applicazione della tariffa.

3. - Del pari fondato è il secondo motivo dì ricorso. 3.1 - Pronunciando su rinvio della Corte, - che aveva cassato la sentenza n. 30/2010, depositata il 7 maggio 2010, della stessa Commissione tributaria regionale della Toscana, rilevando che il decisum poggiava su di una motivazione del tutto apparente, - il giudice del rinvio non avrebbe potuto dar ingresso a prove, anche documentali, ulteriori rispetto a quelle già offerte al giudizio dalle parti, e ciò in ragione della natura (cd. chiusa) del giudizio di rinvio che dette nuove prove non consente se non nel caso di forza maggiore (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 63; v.

Cass., 6 novembre 2019, n. 28547; Cass., 29 settembre 2014, n. 20535; Cass., 3 agosto 2012, n. 14101; Cass., 5 febbraio 2009, n. 2739) ovvero di riqualificazione della fattispecie conseguente (proprio) dalla pronuncia di annullamento della Corte (Cass., 31 ottobre 2018, n. 27823). 3.2 - Nella fattispecie, poi, non è controverso che il decisum sia stato fondato su documentazione («anche fotografica») che non era stata prodotta nei precedenti gradi di merito; così che, - in disparte la stessa controversa produzione (originaria) di un'autocertificazione ovvero di un (mero) documento, di formazione unilaterale, recante riepilogo (quanto alle aree controverse) delle opposte ricostruzioni in fatto sostenute dalle parti, - l'utilizzazione («anche») di detta documentazione non poteva ritenersi consentita, a fini probatori, oltretutto in completa anomia di riferimenti al significato dimostrativo che, alla documentazione in discorso, il giudice ha correlato ai finì dell'accertamento in fatto svolto.

4. - L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale della Toscana che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21782/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., di [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona del 153 suo curatore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con 'ZoZZ domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1387/1/14, depositata in data 8 luglio 2014, della Commissione tributaria regionale della Toscana; \ì.J2f Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 2 febbraio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza n. 1387/1/14, depositata in data 8 luglio 2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana, - pronunciando quale giudice di rinvio da Cass., 21 marzo 2012, n. 4513, - ha accolto l'appello proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., così annullando cinque avvisi di accertamento emessi, a fini TIA, relativamente alle annualità d'imposta dal 2001 al 2005. Per quel che qui ancora rileva, il Giudice del gravame ha ritenuto che la contribuente aveva dato prova della non imponibilità di un'area (utilizzata «ad esposizione dei veicoli») che non era produttiva di rifiuti in quanto, da «una copiosa documentazione anche fotografica» poteva desumersi che «nell'area in questione siano solo collocati veicoli esposti all'attenzione dei possibili acquirenti e dunque non si dia luogo neppure a quella limitata produzione di rifiuti che è propria del parcheggi.». ASCIT - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria; il [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., di [OSCURATO:PERSONA] & C. resiste con controricorso. Fissato all'udienza pubblica del 2 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, e dell'art. 17 del regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 10 del 9 febbraio 2005, assumendo, in sintesi che, - venendo in considerazione, nella fattispecie, e per come rilevato dalla stessa gravata sentenza, un'area scoperta utilizzata per l'esposizione di veicoli destinati alla vendita o al noleggio, - siffatta superficie avrebbe dovuto, con ciò, considerarsi potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti, in quanto area strumentale all'esercizio dell'attività di impresa, non anche meramente accessoria e pertinenziale; soggiunge la ricorrente che nemmeno ai sensi della disposizione regolamentare di cui all'art. 17, cit., l'area in questione avrebbe potuto considerarsi esente da imposizione posto che, per l'appunto, veniva in rilievo una spazio esterno destinato all'esercizio dell'attività di impresa e, così, potenzialmente idoneo alla produzione di rifiuti. Il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell'art. 394 cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 63, 57 e 58, deducendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva posto a fondamento del decisum documenti nuovi, non prodotti nei precedenti gradi di giudizio, - seppur essi stessi inidonei a dar conto della pretesa esenzione di un'area che, dallo stesso elaborato fotografico prodotto, risultava come destinata all'attività di impresa e, dunque, operativa, - così pronunciando in violazione della disciplina processuale che connota la natura chiusa del giudizio di rinvio; e posto, poi, che controparte aveva affidato le proprie allegazioni ad un documento, di formazione unilaterale, - che esponeva le contrapposte tesi delle parti sull'imponibilità dell'area in questione, - senza offrire, dunque, alcun altro riscontro probatorio, seppur preannunciata (in ricorso introduttivo del giudizio) la produzione di una «autocertificazione e/o perizia tecnica in concreto mai prodotte.». 2. - Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. Il d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, c. 3, dispone che la tariffa di igiene ambientale (cd. TIA) «deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.». 2.1 - Per quanto sia stata rilevata una sostanziale continuità regolativa col previgente règime impositivo, - costituendo la TIA «una mera variante della TARSU» già disciplinata dal d.lgs. n. 507 del 1993, della quale ha conservato la qualifica di tributo propria di quest'ultima (così Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238), - ciò non di meno lo stesso Giudice delle leggi, e la Corte, hanno avuto modo di rimarcare alcune peculiarità applicative della Tariffa con riferimento, in specie, alla sua articolazione (in una quota fissa ed in una quota variabile) ed alle conseguenti implicazioni sulla tassazione delle aree produttive di rifiuti urbani ovvero speciali, assimilati o meno (v. Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., 22 settembre 2017, n. 22127). Si è, così, rilevato che il presupposto impositivo si correla al possesso o alla detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, e che «la qualità e quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione della quota variabile della TIA che può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell'assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertanto, autonomamente» (così Cass., 23 maggio 2019, n. 14038, cit.); ciò, del resto, in coerenza con la natura, cd. universale, della Tariffa, - in quanto «Ogni edificio che si trovi sul territorio comunale, ... è normativamente considerato come potenzialmente idoneo, per le attività che vi si potrebbero svolgere, a produrre rifiuti urbani» (così Cass., 27 febbraio 2020, n. 5360), - ed in conseguenza della cennata articolazione tariffaria che, - quanto alla quota fissa («determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti»; art. 49, c. 4, cit.), - «ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo "interni", cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche "esterni", quali i "rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico", e quindi di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente» (così, ancora, Cass., 23 maggio 2019, n. 14038). 2.2 - Va, ancora, rimarcato che, - con riferimento alla disposizione di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3 (alla cui stregua « Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.»), - la Corte ha avuto modo di rilevare che, ai fini della esenzione, non poteva assumere rilievo il (mero) «collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate a quello scopo come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, quali quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazìone neanche dalla legislazione precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 di 1993» (così Cass., 4 dicembre 2009, n. 25573; v., altresì, Cass., 5 maggio 2010, n. 10813; Cass., 30 luglio 2009, n. 17724; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19461); rilievo, questo, che seppur volto a delineare i presupposti di tassazione delle aree di produzione di rifiuti urbani, implica una nozione di collegamento funzionale che, all'evidenza, è incompatibile col vincolo di pertinenzialità o di accessorietà che, così come per la TIA (art. 49, c. 3, cit.), già connotava il presupposto d'imposta della TARSU (d.lgs. n. 507/1993, cit., art. 62, c. 1). 2.3 - L'error iuris che, così, forma oggetto del motivo di ricorso in trattazione rinviene, allora, - così come la ricorrente deduce, - dallo stesso accertamento operato dalla gravata sentenza che, - nel rilevare la destinazione dell'area scoperta all'attività propria di impresa della contribuente (in quanto area utilizzata «ad esposizione dei veicoli»), ciò non di meno ha escluso ogni potenzialità produttiva di rifiuti e, con questa, l'integrale applicazione della tariffa. 3. - Del pari fondato è il secondo motivo dì ricorso. 3.1 - Pronunciando su rinvio della Corte, - che aveva cassato la sentenza n. 30/2010, depositata il 7 maggio 2010, della stessa Commissione tributaria regionale della Toscana, rilevando che il decisum poggiava su di una motivazione del tutto apparente, - il giudice del rinvio non avrebbe potuto dar ingresso a prove, anche documentali, ulteriori rispetto a quelle già offerte al giudizio dalle parti, e ciò in ragione della natura (cd. chiusa) del giudizio di rinvio che dette nuove prove non consente se non nel caso di forza maggiore (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 63; v. Cass., 6 novembre 2019, n. 28547; Cass., 29 settembre 2014, n. 20535; Cass., 3 agosto 2012, n. 14101; Cass., 5 febbraio 2009, n. 2739) ovvero di riqualificazione della fattispecie conseguente (proprio) dalla pronuncia di annullamento della Corte (Cass., 31 ottobre 2018, n. 27823). 3.2 - Nella fattispecie, poi, non è controverso che il decisum sia stato fondato su documentazione («anche fotografica») che non era stata prodotta nei precedenti gradi di merito; così che, - in disparte la stessa controversa produzione (originaria) di un'autocertificazione ovvero di un (mero) documento, di formazione unilaterale, recante riepilogo (quanto alle aree controverse) delle opposte ricostruzioni in fatto sostenute dalle parti, - l'utilizzazione («anche») di detta documentazione non poteva ritenersi consentita, a fini probatori, oltretutto in completa anomia di riferimenti al significato dimostrativo che, alla documentazione in discorso, il giudice ha correlato ai finì dell'accertamento in fatto svolto. 4. - L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale della Toscana che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale Toscana, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di
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