CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11536/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento ai capi 1), 8), 9), 10) e 11) - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha escluso la qualificazione del fatto in termini di "lieve entità" valorizzando gli elementi accertati nel caso concreto, ossia il quantitativo di dosi complessivamente detenute e cedute, la reiterazione della condotte dell'arco di più mesi, la stabilità delle forniture con cadenze ravvicinatissime, l'entità dei guadagni, desumibile dalla somma sequestrata all'atto del controllo, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); rilevato che il secondo motivo, che denuncia l'eccessività dell'aumento di pena per la continuazione, è inammissibile, avendo la Corte di merito operato il medesimo aumento per le violazioni ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestate ai capi 8), 9), 10) e 11) ravvisando, in maniera non manifestamente illogica, una sostanziale equivalenza, in termini di gravità, degli episodi di cessione continuata a singoli clienti, oggetto di contestazione nei capi di imputazione in parola; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 202