Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 48397/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

lamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] :L Con :sentenza del 1 luglio 2022 il Tribunale di Milano ha applicato a Yusuf ftycare, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e dLie mesi cli recluskpne, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 3C9:9C, (contestatogi per avere ceduto 2,8 grammi di cocaina suddivisa in 3 dosi e per avere detenuto a fine di spaccio 15,69 grammi della medesima sostanza suddivisa In 16 involucri).

Con la medesima sentenza il Tribunale ha disposto la con:-isca oel denaro in sequestro, in quanto profitto del reato.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, aCicato a [OSCURATO:PERSONA] motivo, mediante il quale ha denunciato la errata applicazione disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, che sarebbe as.Isclutarrinte carente nella Parte relativa alla confisca del denaro, sottolineando che nella sentenza impugnata la contestazione, nella quale non vi era alcun rifer:rnento al dorrispettivo della cessione, era stata ridimensionata, precisando che la sostanza detenuta a fine di spaccio era pari a 10,06 grammi (con 4,99 grancr- i Ci principio attivo) e quella ceduta era pari a 1,91 grammi (con 0,96 grarirri di principio attivo).

D•po aver ricoroato che in relazione all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.?.?....30.9/90 la confisca del denaro può essere disposta solamente quando questo • prefi-Ito o i prodotto del reato, non essendo applicabile a tale ipotesi, per es.oessa esch.sione normativa, la confisca per equivalente di cui al comma 7 bis dee medesima disposizione, né, per la medesima ragione, quella di cui all'art. 240 bis cod. per., ha ,evidenziato che non vi era alcun elemento tale da garantire una effettiva correlazione tra il denaro sequestrato e di cui era stata disposta la conisca, pari a 4.475,00 euro, e le condotte contestate, con la conseguente illegttimiff_a dalla confisca disposta con la sentenza impugnata, di cui ha quindi cirest.c l'annuflarnento limitatamente a tale punto.

3. L Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio deMe sentenza rnpugnata, evidenziando la mancanza di motivazione sulle ragioni dele confisca, benché la contestazione fosse di detenzione illegale di stupefacenti a spacco, ai sensi de_Wart 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e nel capo di irnoutazkme non vi fosse riferimento alla somma di denaro oggetto di sequestro ex J--.1rt, 354 cod. proz. pen., sottolineando che il Tribunale aveva disposto la - ccnisca col denaro in sequestro, pari a 4.475,00 euro a fronte di una cessione di 2,8 crani ci ci cocaina, di cui non era noto il corrispettivo, e della detenzione di 15,e9 qramml deila medesima sostanza con 4,99 grammi di principio attivo.[OSCURATO:PERSONA] I: ricorso è fondato.

2. Pre- ;essa l'inapolicabiiità all'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, con- ria

5. d.P.R. 309/90 della confisca per equivalente o per sproporzione di cui a£.1 artt. 73, gomma -2 bis e 85 bis d.P.R. 309/90, stante l'espressa esclusione no rnativa va -icordato che costituisce principio consolidato quello secondo cui, ancne dopp la modifica dell'art. 445 cod. proc. pen., che ha esteso le possibilità di provvedei-e aiia confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art. 240 (:od. per', , giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evicenzia .-:do l presupposti della disposta misura, sicché, nel caso in cui la confisca se stata disposta senza motivazione o, come nel caso di specie, con motivazione insufficien:.e (taie dovendosi ritenere il riferimento al denaro confiscato come prgvento del eato), sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato ce abb E. contestato nei giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l'esislenza ci un qualsiasi nesso tra il reato e il bene: con la conseguenza che la CerLe di cessazione, nel-levare la fondatezza del ricorso, deve disporre l'annul.amento della sentenza, resa in sede di patteggiamento, limitatamente alla disposizione sulla confisca (Sez. 6, Sentenza n. 9930 del 13/02/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 26.1533; conformi, Sez. 5, n. 8440 del 24/01/2007, Viglianesi, Rv. 236623: Sez. 6, n. 49966 del 09/11/2004, Salah, Rv. 230387; Sez. 4, n. 33303 de 38/0712002, Kanu, Rv. 222753; Sez. 4, n. 15663 del 19/03/2001, Visci, Rv. 2194-89; Sez. 4, n. 3200 del 15/10/1999, Trovato, Rv. 215003).

Nel caso ci specie I ricorrente, nel rappresentare l'assenza di un collegamento tra l'attivtà illecita accertata e la somma di denaro sequestratagli, si è fonqatarnente lamentato del fatto che il Giudice a quo, pur ordinando la confisca de: qenaro in sequestro, si sia limitato ad affermare che lo stesso costituisce provento ce: reato.

Trib_maie infatti, ha disposto la confisca del denaro senza alcun riferimento ala normativa applicata e senza adeguata motivazione, non avendo neppure indicato l'ammontare della somma sequestrata e di quali condotte la stessa cost.turebbe il profitto.

Non ha accertato se ricorressero le condizioni previste daA.art. 240 cod. pen., e cioe se si trattasse di confisca obbligatoria (prezzo del reato) ovvero di confisca facoltativa (profitto, prodotto o provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti).

Ove s.i trattasse i confisca facoltativa il Tribunale non poteva esimersi dail'accer:are il nesso pertinenziale o eziologico con il reato contestato, giacché la ccnfisca facoltativa può essere applicata ogni volta che il giudice ritenga st,7-estamerite collegate, per a natura e le modalità del reato, la detenzione della ,o-L; cosa sequestrata e ia possibilità di reiterazione della condotta delittuosa.

Tale comrisca, ou.nd., è "leg:ttinna' quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra a cosa e il reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da u rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso sCumenta:e, I quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di una attività 2e.r quanto riguarda più specificamente il denaro, è necessario che venga di ..ps.:rato che esso costitusce il prodotto o il profitto del reato.

Soltanto una volta dimostrate tae stretta re:azione non c'è dubbio che possa trovare applicazione la giur.spruCenza secondo cui 'la persona condannata per il reato di traffico di stupefacenti non ha un diritto automatico alla restituzione delle somme sequestrate atteso che egli, cedente della droga, è parte di un negozio contra le cm e Ounque non e portatore di alcun interesse legale alla restituzione di sorme costituenti illecita controprestazione" (Sez. 4, n. 6755 del 15/12/2004; Sez. 6 n. 26728 del 4/4/2003; Sez. 6 n. 16726 del 26/2/2003). consegue l'annullamento sul punto della sentenza resa in sede di patreggiamento, con rinvio limitatamente alla disposizione sulla confisca al mecesicno Tribunale, perché accerti, ove non ritenga configurabile l'ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 cpv. cod. pen. (sotto il profilo del prezzo dei reato)„ con adeguata nnotvazione, il nesso di strumentalità tra la somma seqe.strata e il reato contestato, ferme restando l'applicazione della pena deIentiva e le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, peraltro non ocicieAo d specifica censura.

P.Q.M. .Annul.a la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia per nuovo giudzio sul punto al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] :L Con :sentenza del 1 luglio 2022 il Tribunale di Milano ha applicato a Yusuf ftycare, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e dLie mesi cli recluskpne, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 3C9:9C, (contestatogi per avere ceduto 2,8 grammi di cocaina suddivisa in 3 dosi e per avere detenuto a fine di spaccio 15,69 grammi della medesima sostanza suddivisa In 16 involucri). Con la medesima sentenza il Tribunale ha disposto la con:-isca oel denaro in sequestro, in quanto profitto del reato. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, aCicato a [OSCURATO:PERSONA] motivo, mediante il quale ha denunciato la errata applicazione disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, che sarebbe as.Isclutarrinte carente nella Parte relativa alla confisca del denaro, sottolineando che nella sentenza impugnata la contestazione, nella quale non vi era alcun rifer:rnento al dorrispettivo della cessione, era stata ridimensionata, precisando che la sostanza detenuta a fine di spaccio era pari a 10,06 grammi (con 4,99 grancr- i Ci principio attivo) e quella ceduta era pari a 1,91 grammi (con 0,96 grarirri di principio attivo). D•po aver ricoroato che in relazione all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.?.?....30.9/90 la confisca del denaro può essere disposta solamente quando questo • prefi-Ito o i prodotto del reato, non essendo applicabile a tale ipotesi, per es.oessa esch.sione normativa, la confisca per equivalente di cui al comma 7 bis dee medesima disposizione, né, per la medesima ragione, quella di cui all'art. 240 bis cod. per., ha ,evidenziato che non vi era alcun elemento tale da garantire una effettiva correlazione tra il denaro sequestrato e di cui era stata disposta la conisca, pari a 4.475,00 euro, e le condotte contestate, con la conseguente illegttimiff_a dalla confisca disposta con la sentenza impugnata, di cui ha quindi cirest.c l'annuflarnento limitatamente a tale punto. 3. L Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio deMe sentenza rnpugnata, evidenziando la mancanza di motivazione sulle ragioni dele confisca, benché la contestazione fosse di detenzione illegale di stupefacenti a spacco, ai sensi de_Wart 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e nel capo di irnoutazkme non vi fosse riferimento alla somma di denaro oggetto di sequestro ex J--.1rt, 354 cod. proz. pen., sottolineando che il Tribunale aveva disposto la - ccnisca col denaro in sequestro, pari a 4.475,00 euro a fronte di una cessione di 2,8 crani ci ci cocaina, di cui non era noto il corrispettivo, e della detenzione di 15,e9 qramml deila medesima sostanza con 4,99 grammi di principio attivo.[OSCURATO:PERSONA] I: ricorso è fondato. 2. Pre- ;essa l'inapolicabiiità all'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, con- ria 5. d.P.R. 309/90 della confisca per equivalente o per sproporzione di cui a£.1 artt. 73, gomma -2 bis e 85 bis d.P.R. 309/90, stante l'espressa esclusione no rnativa va -icordato che costituisce principio consolidato quello secondo cui, ancne dopp la modifica dell'art. 445 cod. proc. pen., che ha esteso le possibilità di provvedei-e aiia confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art. 240 (:od. per', , giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evicenzia .-:do l presupposti della disposta misura, sicché, nel caso in cui la confisca se stata disposta senza motivazione o, come nel caso di specie, con motivazione insufficien:.e (taie dovendosi ritenere il riferimento al denaro confiscato come prgvento del eato), sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato ce abb E. contestato nei giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l'esislenza ci un qualsiasi nesso tra il reato e il bene: con la conseguenza che la CerLe di cessazione, nel-levare la fondatezza del ricorso, deve disporre l'annul.amento della sentenza, resa in sede di patteggiamento, limitatamente alla disposizione sulla confisca (Sez. 6, Sentenza n. 9930 del 13/02/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 26.1533; conformi, Sez. 5, n. 8440 del 24/01/2007, Viglianesi, Rv. 236623: Sez. 6, n. 49966 del 09/11/2004, Salah, Rv. 230387; Sez. 4, n. 33303 de 38/0712002, Kanu, Rv. 222753; Sez. 4, n. 15663 del 19/03/2001, Visci, Rv. 2194-89; Sez. 4, n. 3200 del 15/10/1999, Trovato, Rv. 215003). Nel caso ci specie I ricorrente, nel rappresentare l'assenza di un collegamento tra l'attivtà illecita accertata e la somma di denaro sequestratagli, si è fonqatarnente lamentato del fatto che il Giudice a quo, pur ordinando la confisca de: qenaro in sequestro, si sia limitato ad affermare che lo stesso costituisce provento ce: reato. Trib_maie infatti, ha disposto la confisca del denaro senza alcun riferimento ala normativa applicata e senza adeguata motivazione, non avendo neppure indicato l'ammontare della somma sequestrata e di quali condotte la stessa cost.turebbe il profitto. Non ha accertato se ricorressero le condizioni previste daA.art. 240 cod. pen., e cioe se si trattasse di confisca obbligatoria (prezzo del reato) ovvero di confisca facoltativa (profitto, prodotto o provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti). Ove s.i trattasse i confisca facoltativa il Tribunale non poteva esimersi dail'accer:are il nesso pertinenziale o eziologico con il reato contestato, giacché la ccnfisca facoltativa può essere applicata ogni volta che il giudice ritenga st,7-estamerite collegate, per a natura e le modalità del reato, la detenzione della ,o-L; cosa sequestrata e ia possibilità di reiterazione della condotta delittuosa. Tale comrisca, ou.nd., è "leg:ttinna' quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra a cosa e il reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da u rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso sCumenta:e, I quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di una attività 2e.r quanto riguarda più specificamente il denaro, è necessario che venga di ..ps.:rato che esso costitusce il prodotto o il profitto del reato. Soltanto una volta dimostrate tae stretta re:azione non c'è dubbio che possa trovare applicazione la giur.spruCenza secondo cui 'la persona condannata per il reato di traffico di stupefacenti non ha un diritto automatico alla restituzione delle somme sequestrate atteso che egli, cedente della droga, è parte di un negozio contra le cm e Ounque non e portatore di alcun interesse legale alla restituzione di sorme costituenti illecita controprestazione" (Sez. 4, n. 6755 del 15/12/2004; Sez. 6 n. 26728 del 4/4/2003; Sez. 6 n. 16726 del 26/2/2003). consegue l'annullamento sul punto della sentenza resa in sede di patreggiamento, con rinvio limitatamente alla disposizione sulla confisca al mecesicno Tribunale, perché accerti, ove non ritenga configurabile l'ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 cpv. cod. pen. (sotto il profilo del prezzo dei reato)„ con adeguata nnotvazione, il nesso di strumentalità tra la somma seqe.strata e il reato contestato, ferme restando l'applicazione della pena deIentiva e le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, peraltro non ocicieAo d specifica censura. P.Q.M. .Annul.a la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia per nuovo giudzio sul punto al
Sentenza Cassazione n. 48397/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris