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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 09088/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21446-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 840/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], premettendo di vantare un credito liquido ed esigibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compensi professionali per l'importo di C 8.509,95 ed un ulteriore credito, nei confronti del medesimo debitore, oggetto di un contenzioso in corso e pendente in grado di appello per C 258.278,44, propose, con atto di citazione del 18/5/2009, una domanda ex art. 2901 c.c. volta a far dichiarare l'inefficacia di un atto di disposizione patrimoniale effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] in favore del figlio Pasquale.

Nel contraddittorio con i convenuti il Tribunale di Foggia, dispose una consulenza peritale e, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], il giudizio fu proseguito dai suoi aventi causa, i quali rinunciarono al credito litigioso limitando la propria istanza revocatoria al credito di minor importo.

Il Tribunale di Foggia, ritenuti soddisfatti tutti i presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c.- esistenza del credito dell'attore, anteriorità rispetto all'atto dispositivo, insufficienza della residualità patrimoniale del debitore, costuita da un bene immobile peraltro soggetto ad ipoteca, e prova della scientia damni sia del debitore sia del terzo - accolse la domanda.

2. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 28/5/2020, ha rigettato l'appello dei Dipace, ritenendo del tutto inconsistenti i motivi di gravame sia rispetto al presupposto oggettivo sia a quello soggettivo dell'actio pauliana.

La Corte territoriale ha sottolineato, in particolare, la rilevanza della prova presuntiva desunta dallo strettissimo rapporto parentale e di convivenza tra le parti, e dalla tempistica dell'atto di vendita, di poco successivo alla notifica esecutiva della sentenza che aveva attestato il credito del Distaso.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aventi causa dell'originario attore, con controricorso.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.

Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Contraddittorietà della motivazione sul primo motivo di appello - i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia omesso di pronunciare sulle circostanze dedotte con il primo motivo di appello, relative al coyesto in cui sarebbe sorto l'atto di disposizione patrimoniale, volto a mettere in sicurezza il patrimonio del debitore a fronte di richieste estorsive formulate ai suoi danni da esponenti della malavita locale.

2. Con il secondo motivo - art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio Contraddittorietà della motivazione sul secondo motivo di appello -i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia sottovalutato le risultanze di una visura ipotecaria acquisita in giudizio e relativa ad un bene residuo presente nel patrimonio del debitore, dalla quale avrebbe dovuto dedursi la sopravvenuta inefficacia della ipoteca garavante sul suddetto bene. 1 -2 I motivi sono palesemente inammissibili perché di natura fattuale, volti cioè a contestare non error iuris ma profili di fatto non deducibili in sede di legittimità.

Peraltro entrambi i motivi veicolano una censura formulata nei termini dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. e ciò costituisce, in ragione della identità degli elementi vagliati dai giudici di primo e secondo grado, una peculiare ragione di inammissibilità per violazione dell'art. 348 ter c.p.c. in presenza di cd.

"doppia conforme".

3. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 3000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, 11 12 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21446-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 840/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], premettendo di vantare un credito liquido ed esigibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compensi professionali per l'importo di C 8.509,95 ed un ulteriore credito, nei confronti del medesimo debitore, oggetto di un contenzioso in corso e pendente in grado di appello per C 258.278,44, propose, con atto di citazione del 18/5/2009, una domanda ex art. 2901 c.c. volta a far dichiarare l'inefficacia di un atto di disposizione patrimoniale effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] in favore del figlio Pasquale. Nel contraddittorio con i convenuti il Tribunale di Foggia, dispose una consulenza peritale e, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], il giudizio fu proseguito dai suoi aventi causa, i quali rinunciarono al credito litigioso limitando la propria istanza revocatoria al credito di minor importo. Il Tribunale di Foggia, ritenuti soddisfatti tutti i presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c.- esistenza del credito dell'attore, anteriorità rispetto all'atto dispositivo, insufficienza della residualità patrimoniale del debitore, costuita da un bene immobile peraltro soggetto ad ipoteca, e prova della scientia damni sia del debitore sia del terzo - accolse la domanda. 2. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 28/5/2020, ha rigettato l'appello dei Dipace, ritenendo del tutto inconsistenti i motivi di gravame sia rispetto al presupposto oggettivo sia a quello soggettivo dell'actio pauliana. La Corte territoriale ha sottolineato, in particolare, la rilevanza della prova presuntiva desunta dallo strettissimo rapporto parentale e di convivenza tra le parti, e dalla tempistica dell'atto di vendita, di poco successivo alla notifica esecutiva della sentenza che aveva attestato il credito del Distaso. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aventi causa dell'originario attore, con controricorso. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Contraddittorietà della motivazione sul primo motivo di appello - i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia omesso di pronunciare sulle circostanze dedotte con il primo motivo di appello, relative al coyesto in cui sarebbe sorto l'atto di disposizione patrimoniale, volto a mettere in sicurezza il patrimonio del debitore a fronte di richieste estorsive formulate ai suoi danni da esponenti della malavita locale. 2. Con il secondo motivo - art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio Contraddittorietà della motivazione sul secondo motivo di appello -i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia sottovalutato le risultanze di una visura ipotecaria acquisita in giudizio e relativa ad un bene residuo presente nel patrimonio del debitore, dalla quale avrebbe dovuto dedursi la sopravvenuta inefficacia della ipoteca garavante sul suddetto bene. 1 -2 I motivi sono palesemente inammissibili perché di natura fattuale, volti cioè a contestare non error iuris ma profili di fatto non deducibili in sede di legittimità. Peraltro entrambi i motivi veicolano una censura formulata nei termini dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. e ciò costituisce, in ragione della identità degli elementi vagliati dai giudici di primo e secondo grado, una peculiare ragione di inammissibilità per violazione dell'art. 348 ter c.p.c. in presenza di cd. "doppia conforme". 3. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 3000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, 11 12 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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