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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43522/2022

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a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/7/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i comuni motivi sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata (cfr. pag. 2 e 3), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità; che il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sull'eccessività della pena è del tutto generico perché manca di confronto critico con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata limitandosi il ricorrente a mere deduzioni sulla funzione rieducatrice della pena; che è parimenti indeducibile il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, motivo che non si confronta con la valutazione negativa, in punto di capacità a delinquere dell'imputato; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/7/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i comuni motivi sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata (cfr. pag. 2 e 3), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità; che il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sull'eccessività della pena è del tutto generico perché manca di confronto critico con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata limitandosi il ricorrente a mere deduzioni sulla funzione rieducatrice della pena; che è parimenti indeducibile il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, motivo che non si confronta con la valutazione negativa, in punto di capacità a delinquere dell'imputato; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 43522/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris