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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 31966/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 11092/2025R.G. proposto d’ufficio da Tribunale di Avellino con ordinanza 27 . 5 .202 5 , pronunciata nel procedimento unitarioivi iscritto al n. 70/202 5 R.G. , avente ad oggetto i ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale proposti da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa e da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché ilricorso di quest’ultima ex art. 44 c.c.i.i. (d.lgs. n. 14 del 2019, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) per essere ammessa a uno strumento di regolazione della crisi o insolvenza alternativo rispetto alla liquidazione giudiziale; lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardecchia, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Massa; letta la memoria depositata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], che si sono rimessi all’apprezzamento di questa Corte di Cassazione per lo scioglimento del conflitto di competenza; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.11.2025dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che Tribunale di Avellino ha chiesto d’ufficio , ai sensi dell’art. 45 c.p.c., il regolamento d ella competenza territorialeinderogabile, dopo che il Tribunale di Massa – ove è ubicata la sede legale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – si era dichiarato incompetente a decidere sia sul le istanze per l’apertura della liquidazione giudiziale, sia sul la contrapposta domanda prenotativa per l’ amm i ss ione a uno strumento di regolazione della crisi, ritenendo che il «centro degli interessi principali » della societàsi trovasse, appunto, nella città di Avellino; ritenuto che «la presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra sede legale dell’impresa e sede principale dell’impresa – ossia il luogo in cui si svolge l’attività di direzione, organizzazione e coordinamento dei fattori produttivi (Cass.19343/2016), ovvero l’attività liquidatoria ove la società debitrice sia stata posta in liquidazione (Cass. 18535/2004) – può essere superata solo a fronte di prove univoche, idonee a dimostrare che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove, e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio» (così Cass. n. 11202/2025, che cita, altresì,conformi: Cass. nn. 34482/2022, 16116/2019, 6886/2012); ritenuto che il Tribunale di Avellino ha post o in evidenza taluni indiciche conforta no, anche sul piano dell’accertamento in concreto, la presunzione normativa di corrispondenza tra sede legale e «luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi» (art. 2, lett. m, c.c.i.i.), ovverosia: lo svolgimento a Massa delle riunioni delle assemblee per l’approvazione dei bilancisociali; l’ubicazione in quella città del domicilio di almeno uno dei soci e dell’amministratore (ora liquidatore) della società (mentre nessun socio risulta domiciliato ad Avellino); l’assunzione davanti ad un Notaio di Massa della determina ai sensi dell’art. 120-bis c.c.i.i. per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza; considerato che l’ordinanza con cui il Tribunale di Massa ha dichiarato la propria incompetenza fa leva soprattutto sulla non contestazione dei fatti allega ti d a lla debitrice , con esplicit o richiamo del principio sancito nell’art. 115, comma 1, c.p.c.; ritenuto, peraltro, che il principio di non contestazione non può trovare applicazione al fine di risolvere una questione processuale che non è rimessa alla volontà delle parti, trattandosi di competenza territoriale inderogabile, come reso evidente dalla stessa prevista possibilità di sollevare d’ufficio il conflitto negativo o positivo tra diverse autorità giudiziarie (artt. 29, comma 2,e 30, comma 2, c.c.i.i.) ; ritenuto, pertanto, che il giudice adito ha il potere-dovere di accertare in concreto i fatti che fondano o negano la sua competenza territoriale inderogabile, non potendosi limitare a considerare «fatti pacifici» quelli allegati da una parte, soltanto perché non esplicitamente contestati dalle controparti; ritenuto che altrettanto improprio è il richiamo, nell’ordinanza del Tribunale di Massa, alle disposizioni general i sulla distribuzione dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), posto che nella materia qui in esame deve t rovare applicazione la norma speciale(presunzione legale relativa) della coincidenza, fino a prova contraria, tra sede legale e centro degli interessi principali del debitore (art. 27, comma 3, lett. c, c.c.i.i.) ; ritenuto, in definitiva, che competente a decidere sulle domande presentate da e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,come sopra specificate, è il Tribunale di Massa , dal che consegue l’accoglimento del ricorso, senza alcuna statuizione in ordine alle spese di lite, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio; P.Q.M La Corte: dichiara la competenza del Tribunale di Massa, davanti al qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 11092/2025R.G. proposto d’ufficio da Tribunale di Avellino con ordinanza 27 . 5 .202 5 , pronunciata nel procedimento unitarioivi iscritto al n. 70/202 5 R.G. , avente ad oggetto i ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale proposti da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa e da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché ilricorso di quest’ultima ex art. 44 c.c.i.i. (d.lgs. n. 14 del 2019, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) per essere ammessa a uno strumento di regolazione della crisi o insolvenza alternativo rispetto alla liquidazione giudiziale; lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardecchia, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Massa; letta la memoria depositata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], che si sono rimessi all’apprezzamento di questa Corte di Cassazione per lo scioglimento del conflitto di competenza; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.11.2025dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che Tribunale di Avellino ha chiesto d’ufficio , ai sensi dell’art. 45 c.p.c., il regolamento d ella competenza territorialeinderogabile, dopo che il Tribunale di Massa – ove è ubicata la sede legale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – si era dichiarato incompetente a decidere sia sul le istanze per l’apertura della liquidazione giudiziale, sia sul la contrapposta domanda prenotativa per l’ amm i ss ione a uno strumento di regolazione della crisi, ritenendo che il «centro degli interessi principali » della societàsi trovasse, appunto, nella città di Avellino; ritenuto che «la presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra sede legale dell’impresa e sede principale dell’impresa – ossia il luogo in cui si svolge l’attività di direzione, organizzazione e coordinamento dei fattori produttivi (Cass.19343/2016), ovvero l’attività liquidatoria ove la società debitrice sia stata posta in liquidazione (Cass. 18535/2004) – può essere superata solo a fronte di prove univoche, idonee a dimostrare che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove, e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio» (così Cass. n. 11202/2025, che cita, altresì,conformi: Cass. nn. 34482/2022, 16116/2019, 6886/2012); ritenuto che il Tribunale di Avellino ha post o in evidenza taluni indiciche conforta no, anche sul piano dell’accertamento in concreto, la presunzione normativa di corrispondenza tra sede legale e «luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi» (art. 2, lett. m, c.c.i.i.), ovverosia: lo svolgimento a Massa delle riunioni delle assemblee per l’approvazione dei bilancisociali; l’ubicazione in quella città del domicilio di almeno uno dei soci e dell’amministratore (ora liquidatore) della società (mentre nessun socio risulta domiciliato ad Avellino); l’assunzione davanti ad un Notaio di Massa della determina ai sensi dell’art. 120-bis c.c.i.i. per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza; considerato che l’ordinanza con cui il Tribunale di Massa ha dichiarato la propria incompetenza fa leva soprattutto sulla non contestazione dei fatti allega ti d a lla debitrice , con esplicit o richiamo del principio sancito nell’art. 115, comma 1, c.p.c.; ritenuto, peraltro, che il principio di non contestazione non può trovare applicazione al fine di risolvere una questione processuale che non è rimessa alla volontà delle parti, trattandosi di competenza territoriale inderogabile, come reso evidente dalla stessa prevista possibilità di sollevare d’ufficio il conflitto negativo o positivo tra diverse autorità giudiziarie (artt. 29, comma 2,e 30, comma 2, c.c.i.i.) ; ritenuto, pertanto, che il giudice adito ha il potere-dovere di accertare in concreto i fatti che fondano o negano la sua competenza territoriale inderogabile, non potendosi limitare a considerare «fatti pacifici» quelli allegati da una parte, soltanto perché non esplicitamente contestati dalle controparti; ritenuto che altrettanto improprio è il richiamo, nell’ordinanza del Tribunale di Massa, alle disposizioni general i sulla distribuzione dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), posto che nella materia qui in esame deve t rovare applicazione la norma speciale(presunzione legale relativa) della coincidenza, fino a prova contraria, tra sede legale e centro degli interessi principali del debitore (art. 27, comma 3, lett. c, c.c.i.i.) ; ritenuto, in definitiva, che competente a decidere sulle domande presentate da e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,come sopra specificate, è il Tribunale di Massa , dal che consegue l’accoglimento del ricorso, senza alcuna statuizione in ordine alle spese di lite, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio; P.Q.M La Corte: dichiara la competenza del Tribunale di Massa, davanti al qu
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