CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 42178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA I di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2023 del Tribunale di Palermo, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 21 dicembre 2022, con il quale Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il G.i.p. del Tribunale di Palermo, con ordinanza del 7 giugno 2022, aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, avendolo ritenuto gravemente indiziato del reato di scambio elettorale politico-mafioso, ai sensi dell'art. 416-ter, secondo comma, cod. pen. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416-ter cod. pen., 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale, nel cercare di giustificare l'adeguatezza della misura cautelare, avrebbe attribuito a [OSCURATO:PERSONA] una condotta non contestata neanche dal pubblico ministero, il quale aveva esercitato l'azione penale in ordine al solo reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. In particolare, avrebbe ancorato il proprio giudizio a una condotta agevolativa tipica del concorrente esterno o del partecipe dell'associazione di tipo mafioso mai contestata, in quanto l'azione penale era stata esercitata solo per l'ipotesi di cui all'art. 416-ter cod. pen., per aver promesso, nella qualità di indiziato di appartenere a Cosa nostra, a [OSCURATO:PERSONA] candidato consigliere comunale alle elezioni amministrative di Palermo del 12.6.22 di procurare voti anche mediante le modalità di cui all'art. 416-bis cod. pen., in cambio della promessa di utilità consistenti in favori personali per sé ed altri e della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa. Inoltre, il giudice di merito non avrebbe considerato che le esigenze cautelari erano state agganciate a un evento del tutto eccezionale: le competizioni elettorali del 12 giugno 2022.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è palesemente volto ad una rivalutazione di merito della vicenda in oggetto, atteso che il Tribunale a pag. 5 ha evidenziato che l'indagato era proiettato in un ampio spettro di reti relazionali e di scambi di favori, che superano le persone dei singoli contraenti per attingere una dimensione propriamente funzionale al raggiungimento degli scopi dell'associazione mafiosa. Si tratta quindi di una "proiezione" delle azioni poste in essere verso un ambito contiguo a quello del partecipe o del concorrente esterno al sodalizio mafioso, descritta attentamente dai giudici per esprimere la gravità delle situazioni fattuali e delle relazioni accertate durante le indagini. Indipendentemente da possibili mutazioni della qualificazione giuridica del fatto e da modifiche dell'imputazione provvisoria, quindi, la motivazione del provvedimento impugnato è immune dalle censure mosse dal ricorrente. E' opportuno precisare, inoltre, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Nel caso di specie, il giudice ha espresso tale giudizio per sottolineare che la condotta illecita non era stata occasionale e episodica, ma il frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi è la possibilità concreta che lo stesso commetta nuovi reati. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha evidenziato che l'indagato era un soggetto socialmente pericoloso a prescindere dalla competizione elettorale del 2022, sicché il ricorrente non si confronta con tale aspetto della motivazione. Il ricorso, di conseguenza, appare eccentrico rispetto al senso attribuito esplicitamente dai giudici alla condotta dell'indagato, in tal modo il ricorrente pretende che la Corte di legittimità formuli giudizi su un piano diverso da quello percorso nell'ordinanza. Secondo il giudice di merito, infatti, dai dati esaminati si evince una non sporadica né occasionale propensione all'agevolazione dell'operatività mafiosa da parte dell'indagato, ravvisando di conseguenza nella sola misura custodiale l'unica idonea a evitare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della citata legge un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Colonna, Rv. 266421). Anche dopo la modifica dell'art. 274 cod. proc. pen., il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione. L'attualità non va intesa come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse sono state poste in essere. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito debba offrire in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva possa basarsi non solo sull'intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro, non mass.). La proclività a delinquere di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta dai giudici proprio per il modo con il quale lo stesso si è relazionato con [OSCURATO:PERSONA], già partecipe del sodalizio mafioso, promettendo così a [OSCURATO:PERSONA] il sostegno in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione mafiosa. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Stante lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempime