CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 21863/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA per la correzione di errore materiale nel dispositivo del ruolo di udienza del 24/10/2024 (procedimento R.G. n. 18673/2024, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Scordo); udita la relazione in camera di consiglio del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO che, per mero errore materiale, nel dispositivo del ruolo di udienza del 24/10/2024 (procedimento R.G. n. 18673/2024, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Scordo), si sono inserite le parole «condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3600,00 oltre accessori di legge»; che nel dispositivo della relativa sentenza (Sez. 3, n. 2374 del 2025) è invece correttamente esclusa tale condanna alle spese, per le ragioni indicate in motivazione (al punto 4.); che l'errore materiale di cui sopra deve essere dunque corretto; P.Q.M. Ak_ dispone la correzione dell'errore materiale del ruolo di udienza del 24/10/2024, relativamente al procedimento R.G. n. 18673/2024, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel senso che devono essere eliminate le seguenti parole «condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3600,00 oltre accessori di legge». Così deciso il