CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30835/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Múnchen (D) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 novembre 2021 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 22 gennaio 2019, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 10 marzo 2014) e condannato, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed C 600,00 di multa. 2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza articolandolo in due motivi. Col primo motivo il ricorrente si duole della mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 sottolineando che i precedenti non sono ostativi. Col secondo motivo lamenta che la pena non sia stata condizionalmente sospesa ancorché, ai sensi degli artt. 163 e ss. cod. pen., sussistessero le condizioni per farlo. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 5. La sentenza impugnata ha ritenuto che, alla luce dei «precedenti penali e giudiziari» in materia di stupefacenti, la pena inflitta a Manniello non potesse essere condizionalmente sospesa né essere sostituita ai sensi dell'art 53 della legge n. 689/81. Il ricorrente osserva che i precedenti non erano ostativi né alla sostituzione della pena né alla sospensione condizionale sicché la sentenza sarebbe viziata ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. 6. Con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 53 legge 689/81, le censure del ricorrente (che a ben guardare riguardano vizi di motivazione più che violazioni di legge) appaiono del tutto generiche. La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva, infatti, è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena. Secondo la giurisprudenza di legittimità «il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni» (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256725). Nel caso di specie la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini del diniego, pendenze riferibili a reati analoghi a quello per cui si procede e una precedente condanna. Tali valutazioni non sono censurabili in questa sede di legittimità, non si tratta, infatti, come sostiene il ricorrente, di «qualche indagine su un fatto lontanissimo e pregresso», ma di una condanna per una violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R n. 309/90 commessa il 7 settembre 2017 per la quale Manniello ha sofferto detenzione. A ciò deve aggiungersi che, nel valutare se procedere alla sostituzione della pena detentiva, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. Perché la discrezionalità possa ritenersi correttamente esercitata, infatti, è sufficiente che egli motivi sugli aspetti ritenuti decisivi, tra i quali può ben esservi l'inefficacia della sanzione sostitutiva, che può legittimamente essere desunta anche da un unico precedente specifico (Cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876; Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717). 7. Considerazioni analoghe valgono per quanto riguarda la concessione del beneficio della sospensione condizionale. Nel valutare la concedibilità del beneficio, infatti, il giudice non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206). 8. Poiché il ricorso è inammissibile, non deve essere dichiarata la prescrizione del reato che sarebbe maturata dopo la sentenza d'appello. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec