CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2023
Cassazione n. 28367/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e SS. c.p.p., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava al ricorrente, riconosciute le circostanze attenuanti, la pena di anni due e mesi sei di reclusione per il delitto di atti persecutori aggravati. 2. Avverso tale sentenza, l'ANGELE' propone, mediante il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico motivo di doglianza lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, atteso che, come questa Corte ha ormai ripetutamente chiarito, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] P