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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 26414/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16756-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETI A COREA_ l'I, CARLA D'ALOISIO; - resistente- avverso la sentenza n. 207/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 16756 sez.

ML - ud. 13-04-2022 -2- n RILEVATO che, con sentenza del 9 marzo 2020, la Corte d'Appello di Roma riformando parzialmente in punto spese di lite la pronunzia resa dal Tribunale di Roma nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA], dell'INAIL e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione / ritenuto fondato uno solo dei motivi di censura / attinente all'essere stato superato il massimo della riduzione consentita ai sensi dell'art. 4,

I. n. 794/1942, costituito dalla metà dei minimi, condannava in solido gli originari convenuti al rimborso in favore della Polidori delle spese del primo grado di giudizio liquidate in euro 888,00 oltre accessori di legge; che, per la cassazione di tale decisione ricorre la Polidori, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale l'[OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur intimate, non hanno svolto difesa alcuna; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate e degli artt. 91 c.p.c.. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 18, disp. att. c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio, in via principale, in relazione all'affermata inderogabilità assoluta dei minimi tariffari, in via subordinata, ammessa la derogabilità, per non essere stata questa motivata e contenuta nei limiti di cui all'art. 4

I. n. 794/1942; che, con il secondo motivo, posto sotto la medesima rubrica, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alle spese di lite del secondo grado di giudizio per essere stata operata dalla Corte territoriale una liquidazione cumulativa delle diverse fasi del giudizio che non consente di valutare se l'importo attribuito ad ogni fase sia stato determinato in termini tali per cui per ogni fase possa rilevarsi il rispetto dei minimi tariffari; che il primo motivo deve ritenersi infondato nella sua tesi principale risultando i minimi tariffari derogabili ai sensi dell'art. 4,

I. n. 794/1942 che ne consente di regola la riduzione nella misura del 50°h e parimenti infondato nella sua tesi subordinata per essere stata la riduzione adeguatamente motivata in relazione all'esito del giudizio (definito con la declaratoria di estinzione del credito per intervenuta prescrizione, restando irrilevante l'ipotetica valutazione nel merito della fondatezza del credito) ed al carattere seriale della causa riferita non tanto al proposizione di un ricorso cumulativo da parte del difensore quanto alla scarsa rilevanza della questione e dell'attività difensiva dalla stessa implicata. che parimenti infondato risulta il secondo motivo, dovendo ritenersi la statuizione sulle spese di lite resa dalla Corte territoriale in sede di gravame, tenuto conto dello scaglione relativo, corrispondente non al valore delle spese riconosciute a seguito dell'appello, ma al differenziale delle spese liquidate in quella sede rispetto al giudizio di primo grado (euro 388,00) e della disposta compensazione, non censurata e, comunque, adeguatamente motivata in relazione all'accoglimento di uno solo dei tre motivi di gravame, rispettosa dei minimi tariffari (per l'intero pari cumulativamente per le quattro fasi ad euro 355,00); che, pertanto, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese per non aver gli intimati svolto alcuna difesa; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16756-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETI A COREA_ l'I, CARLA D'ALOISIO; - resistente- avverso la sentenza n. 207/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 16756 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- n RILEVATO che, con sentenza del 9 marzo 2020, la Corte d'Appello di Roma riformando parzialmente in punto spese di lite la pronunzia resa dal Tribunale di Roma nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA], dell'INAIL e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione / ritenuto fondato uno solo dei motivi di censura / attinente all'essere stato superato il massimo della riduzione consentita ai sensi dell'art. 4, I. n. 794/1942, costituito dalla metà dei minimi, condannava in solido gli originari convenuti al rimborso in favore della Polidori delle spese del primo grado di giudizio liquidate in euro 888,00 oltre accessori di legge; che, per la cassazione di tale decisione ricorre la Polidori, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale l'[OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur intimate, non hanno svolto difesa alcuna; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate e degli artt. 91 c.p.c.. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 18, disp. att. c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio, in via principale, in relazione all'affermata inderogabilità assoluta dei minimi tariffari, in via subordinata, ammessa la derogabilità, per non essere stata questa motivata e contenuta nei limiti di cui all'art. 4 I. n. 794/1942; che, con il secondo motivo, posto sotto la medesima rubrica, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alle spese di lite del secondo grado di giudizio per essere stata operata dalla Corte territoriale una liquidazione cumulativa delle diverse fasi del giudizio che non consente di valutare se l'importo attribuito ad ogni fase sia stato determinato in termini tali per cui per ogni fase possa rilevarsi il rispetto dei minimi tariffari; che il primo motivo deve ritenersi infondato nella sua tesi principale risultando i minimi tariffari derogabili ai sensi dell'art. 4, I. n. 794/1942 che ne consente di regola la riduzione nella misura del 50°h e parimenti infondato nella sua tesi subordinata per essere stata la riduzione adeguatamente motivata in relazione all'esito del giudizio (definito con la declaratoria di estinzione del credito per intervenuta prescrizione, restando irrilevante l'ipotetica valutazione nel merito della fondatezza del credito) ed al carattere seriale della causa riferita non tanto al proposizione di un ricorso cumulativo da parte del difensore quanto alla scarsa rilevanza della questione e dell'attività difensiva dalla stessa implicata. che parimenti infondato risulta il secondo motivo, dovendo ritenersi la statuizione sulle spese di lite resa dalla Corte territoriale in sede di gravame, tenuto conto dello scaglione relativo, corrispondente non al valore delle spese riconosciute a seguito dell'appello, ma al differenziale delle spese liquidate in quella sede rispetto al giudizio di primo grado (euro 388,00) e della disposta compensazione, non censurata e, comunque, adeguatamente motivata in relazione all'accoglimento di uno solo dei tre motivi di gravame, rispettosa dei minimi tariffari (per l'intero pari cumulativamente per le quattro fasi ad euro 355,00); che, pertanto, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese per non aver gli intimati svolto alcuna difesa; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 26414/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris