CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 25233/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/01/2021 dalla Corte d'Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del 09 marzo 2022 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 07 gennaio 2021 con la quale la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, confermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta frudolenta documentale - per aver, in qualità di amministratore unico della fallita "[OSCURATO:SOCIETA].", al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio o di procurare pregiudizio ai creditori, sottratto, distrutto, falsificato o comunque tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o il movimento degli affari -, ha ridotto ad anni 3 di reclusione la pena inflitta all'imputato e ha revocato le statuizioni in favore delle costituite parti civili. 2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale si è limitata a ravvisare il dolo generico, anziché il dolo specifico richiesto per la configurabilità del delitto di bancarotta frudolenza documentale, senza motivare adeguatamente in merito all'impossibilità di procedere alla ricostruzione degli affari, nonostante la consegna nelle mani del curatore di libri e scritture contabili. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte, con argomentazioni errate e fuorvianti, si è limitata a ritenere incompleta la documentazione consegnata al curatore, non tenendo nella dovuta considerazione la corposità della medesima. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che, con motivazione contraddittoria, la Corte non ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, nonostante la consegna della documentazione, il contenuto della relazione del curatore e l'assenza di precedenti penali ostativi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. 2. Le questioni giuridiche sollevate con i tre motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione in verifica.Va precisato che, nella specie, la sentenza di appello può essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado. Invero entrambe le sentenze concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, sì da poter essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). L'integrazione tra le due motivazioni si rinviene sia nella circostanza che i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice, sia nella circostanza che i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 3. Quanto alle rimostranze sollevate con il primo ed il secondo motivo, giova evidenziare che l'obbligo di consegna delle scritture contabili da parte del fallito discende, ai sensi dell'art. 16, comma 1, n. 3, I. fall., dall'ordine contenuto nella stessa sentenza dichiarativa di fallimento. La Corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni delle sue determinazioni in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, ravvisando, a fronte della mancata consegna agli organi della curatela, o, comunque, del mancato rinvenimento da parte del curatore, dei libri e delle scritture contabili, non solo che, diversamente da quanto dichiarato dall'imputato, l'indisponibilità della documentazione non fosse ricollegabile al sequestro operato dalla Guardia di Finanza, che aveva riguardato esclusivamente i formulari dei rifiuti, ma anche che, come risultante dalla relazione fallimentare e dalle dichiarazioni resa dalla dott. [OSCURATO:PERSONA], già nominata commissario giudiziale, la documentazione depositata a corredo della domanda di concordato preventivo, della quale si era avuta disponibilità, concernesse la situazione economico, patrimoniale e finanziaria della fallita, ma non anche quella contabile, da cui l'incidenza causale dell'omissione sulle ragioni creditorie. La Corte ha censurato il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] proprio in relazione all'omessa consegna dei libri e delle scritture contabili, sottolineando come l'inadempimento avesse reso impossibile la ricostruzione del patrimonio ed il movimento degli affari della fallita e, di conseguenza, la verifica di fattibilità di azioni recuperatorie, in danno dei creditori. Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano al dolo del delitto e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di rendere impossibile ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita. Il ricorrente, dunque, si è limitato a dedurre la lacunosità dell'apparato giustificativo fondato sulle prove già acquisite, spendendo le proprie censure su rilievi che, per quanto dianzi evidenziato, sono infondati.4. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il giudice dell'appello ha spiegato in modo logico, coerente e dettagliato le ragioni che lo hanno indotto a confermare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado. In particolare la sentenza impugnata precisa che gli impedimenti frapposti dall'imputato, giustificati con dichiarazioni contraddittorie e non veritiere, nonché i precedenti penali dai quali lo stesso è gravato non consentono, in ragione del loro disvalore, una valutazione differente da quella cui è pervenuto il giudice di primo grado. Quanto precede rende palese la coerenza e l'ineccepibilità logica della motivazione che risulta basata su una credibile valutazione di tutti gli elementi. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma