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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 25168/2026

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d'appello di Napoli;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza dellaCorte di appello di Napoli, che conferma la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA],di condanna dell'attuale ricorrente in ordine a reati ex articolo 73 comma 5 delDPR 309/90.Si deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione: la condanna sarebbestata fondata sulla base di prove certe mancanti in ordine alla ascritta cessione,e vi sarebbe una contraddizione tra le sentenze dei giudici di primo e secondogrado.

Si evidenzia il travisamento della prova in ordine allo spaccio distupefacenti.

Le motivazioni delle sentenze sarebbero apodittiche e di mero stileDel tutto generica è l’affermazione dell'assenza di prove, mentre, quanto allaritenuta contraddizione dalle sentenze va ricordato che in tema di ricorso percassazione, la contraddittorietà della motivazione di cui all'art.606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., deve essere interna alla sentenza impugnata sicché lastessa va esclusa nel caso di difforme valutazione di uno stesso fatto da partedelle sentenze dei due gradi di merito, essendo anzi questa la naturaleconseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organigiurisdizionali, che, mediante la motivazione, espongono, in maniera autonomaed indipendente, le ragioni delle decisioni adottate.(Conf.: n. 11484 del 1986,Rv. 174057-01). (Sez. 3, n. 13678 del 20/01/2022, Rv. 283034 - 01).

Inoltre, lasentenza impugnata spiega la finalità di spaccio in maniera congrua, sulla basedella descrizione dei fatti, rappresentata come inequivoca e non specificamentecontraddetta, contenuta nel verbale di arresto, e della conferma in tal sensoderivante dall’acquirente della droga, Moliterno.

Si precisa anche chequest'ultimo oltre ad aver dichiarato di non conoscere l'imputato, non ha negatodi aver comprato la sostanza dallo stesso nè ha sostenuto di avere proceduto adun acquisto ad uso personale condiviso con l'imputato, come sostenuto invecedalla difesa.

Si evidenzia poi, in sentenza, come vi fosse la detenzione di altracocaina destinata allo spaccio, ciò evincendosi anche dal confezionamento eparcellizzazione della sostanza, così che entrambe le condotte integrerebbero ireati come contestati.

Si aggiunge una puntuale esclusione dei requisiti per l’usodi gruppo della droga, pure non contrastata puntualmente.

Una così ampiamotivazione non viene dunque in alcun modo confutata.Con il secondo motivo si contesta la motivazione in relazione al trattamentosanzionatorio, e in particolare con riguardo alle attenuanti generiche.

Si affermache sarebbero in realtà emerse circostanze giustificatrici delle stesse, quindi laesclusione di elementi positivi fatta dalla Corte sarebbe non condivisibile, edinvero l'imputato avrebbe ammesso di aver acquistato droga per soddisfare lasua dipendenza e detenere stupefacenti per uso personale ed avrebbe ancheseguito, inoltre, un percorso terapeutico al sert.

Si tratta invero di circostanzenon rilevabili né condivisibili perché non si fa altro che contestare proprio lafondatezza della condanna che, invece, come già osservato, risulta motivata,mentre, quanto al percorso terapeutico, non si confronta il ricorrente con larisposta della Corte che evidenzia come non vi fossero a disposizione elementi diconoscenza del suo esito.Nello stesso motivo si lamenta la mancata motivazione sulle ragioni ostative allaconcessione dell'attenuante ex art. 62 numero quattro cod. pen. in ordine allamodesta quantità di stupefacente detenuto.Sul punto va richiamata la giurisprudenza sull'onere di contestazione delriepilogo della motivazione, atteso che nel riepilogo della sentenza non si citaquesta richiesta ma solo la domanda, in via subordinata, del riconoscimento dellespecifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione, contenuto nellasentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata lamedesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza dellapredetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la primavolta in cassazione, e quindi tardivo ed inammissibile (cfr. in tal senso, conriferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez.2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01).Nell'ultima parte del motivo inoltre, si lamenta la mancanza di motivazione inrelazione all’aumento di pena per la continuazione.

Anche in tal caso, nelriepilogo dei motivi non emerge una contestazione come riportata nel ricorso,circa un vizio di motivazione già nella prima sentenza sul piano nella spiegazionedegli aumenti della continuazione e pertanto, analogamente a quantoprecedentemente osservato, anche questa censura appare nuova edinammissibile.Dunque, il ricorso è inammissibile con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Napoli;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza dellaCorte di appello di Napoli, che conferma la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA],di condanna dell'attuale ricorrente in ordine a reati ex articolo 73 comma 5 delDPR 309/90.Si deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione: la condanna sarebbestata fondata sulla base di prove certe mancanti in ordine alla ascritta cessione,e vi sarebbe una contraddizione tra le sentenze dei giudici di primo e secondogrado. Si evidenzia il travisamento della prova in ordine allo spaccio distupefacenti. Le motivazioni delle sentenze sarebbero apodittiche e di mero stileDel tutto generica è l’affermazione dell'assenza di prove, mentre, quanto allaritenuta contraddizione dalle sentenze va ricordato che in tema di ricorso percassazione, la contraddittorietà della motivazione di cui all'art.606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., deve essere interna alla sentenza impugnata sicché lastessa va esclusa nel caso di difforme valutazione di uno stesso fatto da partedelle sentenze dei due gradi di merito, essendo anzi questa la naturaleconseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organigiurisdizionali, che, mediante la motivazione, espongono, in maniera autonomaed indipendente, le ragioni delle decisioni adottate.(Conf.: n. 11484 del 1986,Rv. 174057-01). (Sez. 3, n. 13678 del 20/01/2022, Rv. 283034 - 01). Inoltre, lasentenza impugnata spiega la finalità di spaccio in maniera congrua, sulla basedella descrizione dei fatti, rappresentata come inequivoca e non specificamentecontraddetta, contenuta nel verbale di arresto, e della conferma in tal sensoderivante dall’acquirente della droga, Moliterno. Si precisa anche chequest'ultimo oltre ad aver dichiarato di non conoscere l'imputato, non ha negatodi aver comprato la sostanza dallo stesso nè ha sostenuto di avere proceduto adun acquisto ad uso personale condiviso con l'imputato, come sostenuto invecedalla difesa. Si evidenzia poi, in sentenza, come vi fosse la detenzione di altracocaina destinata allo spaccio, ciò evincendosi anche dal confezionamento eparcellizzazione della sostanza, così che entrambe le condotte integrerebbero ireati come contestati. Si aggiunge una puntuale esclusione dei requisiti per l’usodi gruppo della droga, pure non contrastata puntualmente. Una così ampiamotivazione non viene dunque in alcun modo confutata.Con il secondo motivo si contesta la motivazione in relazione al trattamentosanzionatorio, e in particolare con riguardo alle attenuanti generiche. Si affermache sarebbero in realtà emerse circostanze giustificatrici delle stesse, quindi laesclusione di elementi positivi fatta dalla Corte sarebbe non condivisibile, edinvero l'imputato avrebbe ammesso di aver acquistato droga per soddisfare lasua dipendenza e detenere stupefacenti per uso personale ed avrebbe ancheseguito, inoltre, un percorso terapeutico al sert. Si tratta invero di circostanzenon rilevabili né condivisibili perché non si fa altro che contestare proprio lafondatezza della condanna che, invece, come già osservato, risulta motivata,mentre, quanto al percorso terapeutico, non si confronta il ricorrente con larisposta della Corte che evidenzia come non vi fossero a disposizione elementi diconoscenza del suo esito.Nello stesso motivo si lamenta la mancata motivazione sulle ragioni ostative allaconcessione dell'attenuante ex art. 62 numero quattro cod. pen. in ordine allamodesta quantità di stupefacente detenuto.Sul punto va richiamata la giurisprudenza sull'onere di contestazione delriepilogo della motivazione, atteso che nel riepilogo della sentenza non si citaquesta richiesta ma solo la domanda, in via subordinata, del riconoscimento dellespecifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione, contenuto nellasentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata lamedesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza dellapredetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la primavolta in cassazione, e quindi tardivo ed inammissibile (cfr. in tal senso, conriferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez.2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01).Nell'ultima parte del motivo inoltre, si lamenta la mancanza di motivazione inrelazione all’aumento di pena per la continuazione. Anche in tal caso, nelriepilogo dei motivi non emerge una contestazione come riportata nel ricorso,circa un vizio di motivazione già nella prima sentenza sul piano nella spiegazionedegli aumenti della continuazione e pertanto, analogamente a quantoprecedentemente osservato, anche questa censura appare nuova edinammissibile.Dunque, il ricorso è inammissibile con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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