CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 35521/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/setttite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ok, ctt, Gav ou_x "i-tylec udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto rilevato che, con sentenza in data 4 giugno 2024 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 10058/2024 r.g. ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e accolto parzialmente, limitatamente al diniego di accesso alle sanzioni sostitutive, quello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha respinto nel resto, impugnazioni entrambe rivolte contro la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina dell'8 febbraio 2024; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza risultano commessi errori materiali laddove si è disposto il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], indicato come [OSCURATO:PERSONA] e laddove si è provveduto all'annullamento della sentenza impugnata quanto al diniego di applicazione delle sanzioni sostitutive in accoglimento parziale del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], indicato per errore come [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i predetti errori vadano emendati ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen. P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 4 giugno 2024 sul ricorso n. 10058/2024 R.G. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, ove è scritto "annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al diniego di applicazione delle pene sostitutive" sia scritto e letto "annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al diniego di applicazione delle pene sostitutive .... Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]" e laddove è scritto "Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]" sia scritto e letto "Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il 10 settembre 202