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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1976

Cassazione n. 19755/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1976 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo del generico ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché già analizzato e disatteso dal giudice d'appello con motivazione sufficiente e non illogica (v. pag. 3, ove si reputa dirimente per il diniego e la conferma della pena il fatto che l'imputato avesse riportato plurimi precedenti penali, anche specifici, senza che il generico ricorso alleghi favorevoli elementi di valutazione che non sarebbero stati analizzati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] DEPOS:ITATO.

Itni9m l CP, k1 C A Ilk7EiRlA ---------

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1976 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo del generico ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché già analizzato e disatteso dal giudice d'appello con motivazione sufficiente e non illogica (v. pag. 3, ove si reputa dirimente per il diniego e la conferma della pena il fatto che l'imputato avesse riportato plurimi precedenti penali, anche specifici, senza che il generico ricorso alleghi favorevoli elementi di valutazione che non sarebbero stati analizzati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] DEPOS:ITATO. Itni9m l CP, k1 C A Ilk7EiRlA ---------
Sentenza Cassazione n. 19755/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris