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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 13779/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 26 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bergamo il 7 dicembre 2018, all'esito del giudizio ordinario, Io ha riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, fatto commesso il 18 giugno 2017, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante ritenuta sussistente, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta la illegittimità e l'ingiustizia della decisione di condanna, peraltro giustificata da motivazione che si stima essere contraddittoria e manifestamente illogica.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Esso, costruito in fatto, si limita a proporre - ma inammissibilmente - una lettura alternativa delle emergenze istruttorie rispetto alla "doppia conforme".

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 04/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 26 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bergamo il 7 dicembre 2018, all'esito del giudizio ordinario, Io ha riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, fatto commesso il 18 giugno 2017, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante ritenuta sussistente, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta la illegittimità e l'ingiustizia della decisione di condanna, peraltro giustificata da motivazione che si stima essere contraddittoria e manifestamente illogica. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso, costruito in fatto, si limita a proporre - ma inammissibilmente - una lettura alternativa delle emergenze istruttorie rispetto alla "doppia conforme". 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Do
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