CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 18069/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 166, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 58 del 1998 (capo A) e 640, cod. pen. (capo B), perché estinti per prescrizione, mentre ha confermato le statuizioni civili. Si contesta all'imputato: - di avere svolto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si è proceduto separatamente), servizi o attività di investimento e gestione collettiva del risparmio, senza abilitazione; in particolare Micalizzi, ricercatore di ruolo presso l'università Bocconi di Milano, si presentava quale docente della medesima università e consulente della Cofinlac di [OSCURATO:PERSONA] e, in tale veste, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (che si qualificava come esperto nell'investimento di capitali), proponeva a [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:PERSONA] srl di ricevere in affidamento la somma di un milione e cinquecentomila euro da investire attraverso una piattaforma bancaria presso la [OSCURATO:PERSONA]; somma che la società Borio versava sul conto aperto presso un istituto di credito portoghese ([OSCURATO:PERSONA]), intestato a "dott. [OSCURATO:PERSONA], Cofinlac capital Ltd", conferendo all'intestatario il mandato a gestire il denaro (capo A); - di avere indotto, con artifizi e raggiri, la società [OSCURATO:PERSONA] srl e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] a versare la somma di un milione e cinquecentomila euro, mai restituita neppure in parte (capo B). 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite i difensori, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Milano. Sostiene: - che il reato più grave di cui all'art. 166 TUF è un reato abituale; - che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello di Torino, nel caso di reato abituale, la competenza territoriale va determinata con riguardo non al luogo di consumazione del reato (ove cioè si sono prodotte tutte le conseguenze dell'illecito), bensì al luogo in cui il reato si è perfezionato, dove, cioè, il reato ha assunto, per la prima volta, "forma tipica", secondo la previsione dell'art. 8, comma 3, cod. proc. pen.; - che, nella specie, la condotta tipica è stata posta in essere per la prima volta in Milano, luogo in cui sono stati esercitati "professionalmente" e "pubblicamente" l'attività o i servizi di investimento; luogo in cui sono avvenuti gli incontri e le trattative con le parti civili e ove è stato concluso, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., il contratto di investimento oggetto del presente procedimento. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del requisito di "professionalità" dell'attività di investimento. Tale presupposto sarebbe tratto da circostanze che si risolvono in un "sentito dire" e, dunque, in una mera apparenza di professionalità. 2.3. Con il terzo deduce analoghi vizi in punto di dolo di concorso.La motivazione della Corte di appello sarebbe apparente, poiché, nel rispondere alla censura sollevata in proposito con l'atto di appello, fa riferimento al contributo causale del ricorrente, senza nulla dire in merito alla consapevolezza del Micalizzi circa il disegno criminoso ordito da altri. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta dei difensori dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che non sorge questione sul regime transitorio dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. La norma, introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022, prevede che quando la sentenza è impugnata «ai soli effetti civili», la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinvia per la prosecuzione alla sezione civile competente. Sul regime transitorio della norma in rassegna pende attualmente questione dinanzi alle Sezioni Unite (ricorso RG. 16076/22, fissato per la trattazione all'udienza del 25 maggio 2023), ci si chiede cioè: «Se l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data». Tuttavia nel caso di specie il problema non sorge, dato che il ricorso non è proposto «ai soli effetti civili»; invero l'imputato ricorrente —vuoi con l'eccezione processuale di incompetenza per territorio vuoi con i motivi di merito — pone in discussione anche gli effetti penali della declaratoria di prescrizione intervenuta in grado di appello e non si limita a chiedere la caducazione della mera affermazione di responsabilità civile. 3. L'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata con il primo motivo, è infondata. 3.1. Occorre chiarire che, qualora sia sottoposta allo scrutinio della Corte di cassazione la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sui quali esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01). 3.2. Nella specie si procede per i reati di cui agli artt. 166 TUF e 640 cod. pen.Il reato più grave va individuato in quello di abusivismo nell'intermediazione finanziaria punito, anche all'epoca dei fatti, con la pena detentiva più elevata (anni otto di reclusione per effetto del "raddoppio" introdotto dall'art. 39, primo comma legge n. 262 del 2005). Nella fattispecie in rassegna il fatto è stato ricondotto all'ipotesi di svolgimento di «servizi o attività di investimento» ex art. 166, comma 1, lett. a), TUF. Lo stesso ricorrente concorda sul fatto che si tratta di reato abituale (o "eventualmente abituale, come lo definiscono alcuni commentatori e alcuni arresti di giurisprudenza, cfr. Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016, dep. 2017, Manzini; nel senso di qualificare come reato "eventualmente" abituale l'omologa fattispecie prevista dall'art. 132 TUB, cfr. Sez. 5, n. 7986 del 12/11/2009, dep. 2010, Gallo, Rv. 246148). Ne discende l'inapplicabilità del criterio, invocato dal ricorrente, di determinazione della competenza ex art. 8, comma 3, cod. proc. pen., in forza della quale «se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione». 3.3. Difatti nella giurisprudenza di legittimità è pacifico che il reato abituale, pur appartenendo alla categoria dei delitti di durata, non è assimilabile al reato permanente e che al reato abituale non si applica la regola dell'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 3032 del 16/12/1986, dep. 2007, Nenna, Rv. 175315; Sez. 1, n. 9117 del 08/02/2011, C., Rv. 249617; Sez. 6, n. 43221 del 25/9/2013, B., Rv. 257461; Sez. 6, n. 24206 del 26/03/2019, L., Rv. 276752). Ciò in ragione della diversità strutturale tra le due fattispecie: - il reato permanente è caratterizzato da una condotta unitaria e dalla conseguente protrazione dell'offesa per un determinato periodo temporale per effetto della persistente condotta volontaria dell'agente (es. sequestro di persona); - il reato abituale postula la reiterazione delle condotte. In quest'ultimo caso è giuridicamente irrilevante il momento iniziale della consumazione (così in motivazione Sez. 6, n. 43221 del 25/9/2013, B.) e il luogo del commesso reato, utile al fine della determinazione di competenza, va individuato in quello di compimento dell'ultimo atto antigiuridico. Consegue che, nel reato di cui all'art. 166 TUF, la competenza per territorio si radica nel luogo di compimento dell'ultimo atto di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione (Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016, dep. 2017, Manzini, Rv 269451), che, nella specie, il giudice di merito colloca, correttamente, nel circondario torinese. 4. Il secondo motivo è generico.4.1. Sul piano generale, e al fine di verificare la consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di appello con il motivo qui in esame e con quello successivo, è necessario ricordare, che la decisione di secondo grado non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti. Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (tra le ultime Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01). Ne consegue che sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza di secondo grado, quando le stesse denuncino una mancata risposta rispetto a questioni già esaurientemente risolte dalla sentenza di primo grado. 4.2. La contestazione del requisito di professionalità nel compimento dell'attività di intermediazione finanziaria da parte dell'imputato non coglie il nucleo centrale della decisione: l'affermazione di responsabilità ha riguardo non solo e non tanto ai caratteri del servizio autonomamente offerto dal ricorrente ma al fattivo contributo da questi prestato all'attività illecita di intermediazione finanziaria svolta, in modo professionale, dal correo, [OSCURATO:PERSONA]. Come osservano i giudici di merito la rilevanza penale ex art. 166 TUE della condotta di [OSCURATO:PERSONA] è stata acclarata con sentenza definitiva di condanna (Sez. 5, n. 25160 del 16/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265299 - 01), acquisita agli atti del fascicolo processuale sin dal primo grado di giudizio (cfr. pagg. 17 e 19 sentenza di primo grado). I medesimi giudici di merito traggono la sussistenza del reato da plurime e convergenti prove testimoniali e dalle stesse ammissioni dell'imputato circa il fatto che l'operazione finanziaria proposta ai Borio non è stato un episodio isolato e occasionale, ma si è inserita in pregresse attività della medesima natura svolte da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 14 sentenza di primo grado). L'apporto causale fornito del Micalizzi viene esaminato, con argomentazioni precise e pertinenti, a pagina 20 della sentenza del Tribunale. 5. Il terzo motivo è infondato.L'integrazione delle motivazioni di primo e secondo grado rende chiaro il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito per qualificare in termini di consapevolezza il contributo partecipativo fornito da Micalizzi all'attività criminosa dell'[OSCURATO:PERSONA]: la non occasionalità della frequentazione e della collaborazione tra i due concorrenti; i rapporti con i clienti intrattenuti dal medesimo Micalizzi anche a nome e per conto dell'[OSCURATO:PERSONA]; la risaputa assenza di abilitazione in capo all'[OSCURATO:PERSONA]; la conoscenza delle strutture attraverso cui [OSCURATO:PERSONA] operava; l'evidenza truffaldina, agli occhi di qualunque esperto del settore, della operazione proposta ai Borio («compreso l'accredito della somma su conto non intestato o quanto meno cointestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. o ai soci ma solo all'[OSCURATO:PERSONA] e alla sua compagine, per di più senza mai accompagnare le relative esortazioni con l'indicazione dei rischi palesemente connessi a investimenti di altissima redditività», pag. 18 sentenza di primo grado); la condotta successiva al reato tesa a vanificare qualunque tentativo di recupero messo in atto dalle persone offese («continuando poi a tranquillizzare gli interlocutori anche dopo il mancato ritrasferimento delle somme alla querelante», pag. 18 sentenza di primo grado). Si tratta di motivazione immune da vizi logici, incensurabile in questa sede. 6. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non può accogliersi la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in proprio favore. La parte civile non ha partecipato alla discussione orale, ma ha trasmesso conclusioni scritte con allegata nota spese, così mostrando di seguire un rito, quello cartolare, che però non si attaglia al caso in rassegna, data la fissazione di udienza pubblica di discussione su istanza dei difensori dell'imputato. Le spese richieste, dunque, non sono liquidabili in quanto: - nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, Rv. 275882 - 02); -in ogni caso il contenuto della memoria a firma del difensore della parte civile non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la conferma della sentenza impugnata senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,