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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 1999

Cassazione n. 03568/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/02/1999 avverso la sentenza del 05/07/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che TAHIRI Amine, imputato del concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, propone ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando vizio di motivazione con riferimento alla penale responsabilità e l'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova; Rilevato che tali doglianze sono state proposte avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art.444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto che l'evidente estraneità al predetto novero delle censure difensive imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 novembre 2024 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/02/1999 avverso la sentenza del 05/07/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che TAHIRI Amine, imputato del concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, propone ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando vizio di motivazione con riferimento alla penale responsabilità e l'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova; Rilevato che tali doglianze sono state proposte avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art.444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto che l'evidente estraneità al predetto novero delle censure difensive imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il co
Sentenza Cassazione n. 03568/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris